Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10402 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/04/2017, (ud. 22/03/2017, dep.27/04/2017),  n. 10402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11455/2015 proposto da:

I.M., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLA CAGOSSI unitamente all’avvocato ROSA MAURO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA DEL GESU’

49, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CIRELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GRAZIANO MARTINO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

PE.MI.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2215/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 27 ottobre 2014, ha rigettato l’appello proposto da I.M. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 12 gennaio 2012 che lo aveva condannato al pagamento, in favore di P.R., Pe.Mi. e L.D., della somma di Euro 273.200,00 a titolo di risarcimento danni per un fatto giudicato in sede penale.

L’ I. ricorre per la cassazione della sentenza d’appello, allegando tre motivi di censura, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c..

P.R. resiste con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo, il ricorrente propone querela di falso incidentale al presente giudizio di legittimità, ex art. 221 c.p.c., nei confronti dell’attestazione dell’ufficiale giudiziario dell’avvenuta notificazione dell’atto di citazione introduttivo del processo di primo grado.

Questa Corte – tuttavia – ha chiarito che nel giudizio di cassazione, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale, in quanto l’impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 2, costituisce, una volta accertata la falsità dell’atto in questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi. Infatti, nel giudizio di cassazione non può darsi luogo ad una mera declaratoria di “invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito” (Sez. 3, Sentenza n. 22517 del 23/10/2014, Rv. 633282; Sez. U, Sentenza n. 11964 del 31/05/2011, Rv. 617634; Sez. U, Sentenza n. 16402 del 25/07/2007, Rv. 598425).

Tale conclusione va tenuta ferma anche quanto l’atto di cui si assume la nullità sia una relata di notificazione, giacchè la nozione di “prova dichiarata falsa” di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 2, va correlata al tipo di vizio di cui si dimostri che la sentenza è affetta e quindi può essere costituita anche dalla (falsa) attestazione dell’ufficiale giudiziario notificante, quando il vizio della sentenza deriva dalla violazione della norma sul procedimento che prevede la notificazione dell’atto (Sez. 3, Sentenza n. 986 del 16/01/2009, Rv. 606134).

Di conseguenza, la querela incidentale di falso è proponibile nel giudizio di cassazione solo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione o i documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito ai sensi dell’art. 372 c.p.c., e non anche in riferimento ad atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice del merito e la cui falsità vuole essere addotta per contestare il vizio di violazione di norme sul procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente. Il ricorrente sostiene, in entrambe le censure proposte, la tesi della nullità dell’atto di citazione e il suo riverberarsi sull’intero procedimento. Essendo la validità della citazione provata dalla relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario, facente fede fino a querela di falso, tali censure devono considerarsi assorbite dalla pronuncia d’inammissibilità del primo motivo di impugnazione.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

Sussistono altresì i presupposti perchè il ricorrente sia condannato d’ufficio al pagamento in favore della controparte – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, – di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto egli ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere l’impugnazione proposta.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente P.R., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonchè al pagamento, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., in favore della predetta controparte, della somma di Euro 10.000,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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