Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10402 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10402 Anno 2016
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA
sul ricorso 25806-2012 proposto da:
MARCON

ANTONIO

MRCNTN33B04D686K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEVERE 44, presso lo studio
dell’avvocato

FRANCESCO

DI

GIOVANNI,

che

lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIOVANNI BONOTTO giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

FACCHIN GIUSEPPE, FACCHIN LUCIANA, nella loro qualità
di eredi della signora ALDA ZANNIN, elettivamente

1

Data pubblicazione: 20/05/2016

domiciliati in ROMA, V. CICERONE 49, presso lo studio
dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, rappresentati e
difesi dall’avvocato LUCIANO PERCO giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/08/2011,
R.G.N. 126/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/09/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato GIOVANNI BONOTTO;
udito l’Avvocato STEFANIA NICOLETTA COSTANZO per
delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per la manifesta infondatezza del ricorso e condanna
aggravata alle spese;

2

avverso la sentenza n. 1806/2011 della CORTE

Svolgimento del processo

Con citazione del settembre 1998 Alda Zannin convenne dinanzi
al Tribunale di Belluno Antonio Marcon chiedendone la condanna
al risarcimento dei danni – che quantificò in euro 48.608.702
– conseguiti

dalle lesioni alla mano destra cagionate dal

visita presso l’ abitazione di costui, nel novembre 1994.
Il Tribunale respinse la domanda, mentre la Corte di appello
di Venezia, con sentenza del 22 agosto 2011,ha riformato la
sentenza di primo grado sulle seguenti considerazioni: 1) il
caso fortuito, escludente la responsabilità del Marcon,
ravvisato dal primo giudice nell’

essersi la Zannin

introdotta in una stanza dell’ abitazione del convenuto in cui
si trovava la moglie di costui e nell’ aver irritato
colposamente il cane sia con la sua presenza, sia per aver
tentato di dargli una carezza, non sussisteva poiché la Zannin
si recava spesso a trovare la moglie del Marcon e conosceva
l’animale da quando era piccolo; 2) costei aveva invitato la
Zannin ad andarsene perché era occupata non perché il cane,
che era nella stessa stanza, avrebbe potuto aggredire
l’ospite; 3) pertanto avere la Zannin tentato di accarezzare
il cane non costituiva un fatto imprevedibile ed eccezionale e
quindi non integrava il caso fortuito e perciò ai sensi
dell’art. 2052 c.c il proprietario del cane era responsabile
delle lesioni da questo cagionate; 4) correttamente il C.T.U.
aveva valutato il danno biologico permanente nella misura
3

morso del pastore tedesco del convenuto in occasione di una

dell’ 11%, l’ inabilità temporanea assoluta in 60 giorni e
quella parziale al 50% in 90 giorni e quindi complessivamente
in euro 41.496,32, oltre interessi legali dalla liquidazione.
Ricorre per cassazione Antonio Marcon. Si sono difesi gli
eredi di Alda Zannin. Il ricorrente ha depositato memoria.

1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta: “Omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 comma l n,. 3
c.p.c.). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto
(Art. 360 coma l n. 3 c.p.c.) in relazione all’ art. 2052
c.c.” per non avere la Corte di merito considerato che dalle
stesse dichiarazioni dell’ attrice era risultato che temeva il
cane, tanto che aveva chiesto alla moglie del Marcon di farlo
uscire dalla stanza, e tuttavia lo aveva accarezzato sul
dorso sì che 1′ animale – pastore tedesco – l’ aveva morsa,
girandosi di scatto. Quindi è evidente l’ imprudenza della
Zannin che avrebbe potuto non introdursi nella stanza dove era
il cane, o almeno non carezzarlo, tanto più che la moglie del
Marcon era impegnata e che la Zannin si era introdotta
entrando nel cancello del cortile e quindi si era assunta i
rischi e i pericoli dovuti alla presenza del cane, senza
allontanarsi come era stata invitata a fare, ed invadendo la
proprietà altrui.
1.1- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta: “Violazione
di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’ art. 1227
4

Motivi della decisione

c.c.” per non avere la Corte valutato che il cane era
all’interno di una stanza con la moglie del Marcon e quindi
almeno c’ è il concorso di colpa della Zannin ai sensi
dell’art. 1227 c.c.
I motivi, congiunti, sono infondati.

principio secondo il quale del danno cagionato da animale
risponde ai sensi dell’ art. 2052 cod. civ. il proprietario o
chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso in quanto la
responsabilità si fonda non su un comportamento o un’attività
commissiva o omissiva – di costoro, ma su una relazione
(di proprietà o di uso, fondante la custodia e la
sorveglianza) intercorrente tra i predetti e l’animale, e
poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento
di un fattore (“salvo che provi il caso fortuito”) che attiene
non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di
causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere
apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di
una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento
esterno, anziché all’animale che ne è fonte immediata, il
danno concretamente verificatosi. Ne consegue che spetta
all’attore provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il
comportamento dell’ animale e l’evento dannoso secundum
contra naturam, comprendendosi

o

in tale concetto qualsiasi

atto o moto dell’animale quod sensu caret (Cass. del 1977
n.261),

mentre

il

convenuto,
5

per

liberarsi

dalla

Ed infatti la Corte di merito ha correttamente applicato il

responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da
colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella
custodia dell’animale, bensì l’esistenza di un fattore,
estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere
quel nesso causale (Cass. 7260 del 2013).

può anche consistere nel comportamento del danneggiato, ma per
assurgere a fattore esterno idoneo a cagionare il danno deve
avere i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e
assoluta eccezionalità_ (caso fortuito incidente che assorba
l’intero rapporto causale: Cass. 1983 n. 1400), ovvero della
condotta colposa, specifica o generica (caso fortuito
concorrente con il comportamento dell’animale nella produzione
eziologica dell’evento dannoso) – non viene fornita, del
danno risponde il proprietario dell’ animale, essendo
irrilevante che il comportamento dannoso di questo sia stato
causato da suoi impulsi interni imprevedibili o inevitabili
(Cass. 1983 n. 75).
A questi principi si è attenuta la Corte di merito nel
ritenere responsabile delle lesioni subite dalla Facchin
esclusivamente il Marcon non ravvisando nel comportamento di
costei, che pur in ipotesi potrebbe aver concorso
eziologicamente a causare il morso del cane nel volerlo
accarezzare, la colpa a norma dell’ art. 1227, primo comma,
cod. civ., con motivazione immune da vizi logici e giuridici,

6

Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma – che

stante la conoscenza della casa, dei padroni dell’ animale e
dello stesso fin da piccolo.
2.- Le alterne vicende del giudizio di merito giustificano la
compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

cassazione.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2015.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di

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