Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10402 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10402 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 21367-2008 proposto da:
CONSORZIO DIFESA PRODUZIONI AGRICOLE (CO.DI.P.A.)
DI VERONA (C.F. 80010100230), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso
l’avvocato ANTONIO LIUZZI, che lo rappresenta e
2015
575

difende unitamente all’avvocato MARIA GABRIELLA
MAGGIORA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

p.

.

4

Data pubblicazione: 20/05/2015

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
(MIPAF), in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
controricorrente

avverso la sentenza n. 338/2008 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/03/2015 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;
udito,

per

il

ricorrente,

l’Avvocato MARIA

GABRIELLA MAGGIORA che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
*p
t

udito, per il controricorrente, l’Avvocato DANIELA
GIACOBBE che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito

il

P.M.,

in

persona

del

Sostituto

Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO
che ha concluso per il rigetto censure sub lett.A,

accoglimento censure sub. lett.C, assorbimento
censure sub. lett.B.

p-

0.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
..

Con sentenza n. 338/2008, la Corte di appello di

,.

Venezia, in riforma della sentenza in data 2 febbraio 2004
del Tribunale della stessa città, rigettava la domanda con
la quale il Consorzio difesa produzioni agricole

(CO.DI.P.A.) di Verona aveva chiesto la condanna del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al pagamento
della somma di lire 425.807.854 pari al saldo residuo del
contributo dovuto ai sensi della legge n. 364/1970 per
l’anno 1995 e relativo agli interessi passivi
effettivamente corrisposti dal Consorzio che, in
conseguenza della mancata erogazione dei contributi alle
scadenze ordinarie, era stato costretto a ricorrere al
credito bancario per il pagamento dei premi relativi alle
assicurazioni avverso calamità naturali, eventi eccezionali
ed avversità atmosferiche. La Corte di appello, premesso
che l’Amministrazione nel giudizio di primo grado aveva
contestato il diritto dell’attore invocando la
discrezionalità dell’Amministrazione nella determinazione
del contributo, osservava che: 1) non integravano gli
estremi di una nuova eccezione le deduzioni del Ministero
circa la contrarietà al trattato CE e, in particolare al
divieto di aiuti di Stato, delle misure previste dalla
legge n. 185/1992 (integrativa delle leggi n.ri 364/1970 e
590/1981) e, quindi, degli aiuti relativi ad oneri
3

finanziari; 2) la dedotta contrarietà sussisteva, alla
stregua degli Orientamenti adottati dalla Commissione CE in
tema di aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nel
2000 ma meramente interpretativi delle disposizioni del
Trattato, in conformità, del resto, ai precedenti

orientamenti in materia, come risultava dalla decisione del
9 luglio 2003 della Commissione ove si affermava al punto
1.6 che «gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi
concessi dalle autorità italiane a norma dell’art. 9 della
legge n. 185/92» erano «compatibili con il mercato comune»
solo nella misura in cui gli stessi erano conformi al
documento di lavoro VI/5934/86-2 e, quindi, non avevano
superato la misura del 30% e si era trattato di aiuti
decrescenti per un periodo massimo di dieci anni); più
precisamente, con i limiti sopra indicati, era consentito
il contributo alle spese relative al pagamento dei premi
assicurativi, ma non contribuzioni ulteriori parametrate ai
costi di gestione; 3) l’assunto del Consorzio, secondo cui
gli oneri passivi erano imputabili al ritardo con il quale
il Ministero aveva provveduto al versamento dei contributi,
era indimostrato e, comunque, inconferente rispetto alla
domanda con la quale non era stato chiesto il risarcimento
dei danni, ma il mero adempimento.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione il CO.DI.P.A.di Verona, deducendo: l) il vizio
4

di motivazione: a) (Al in ricorso) per omissione laddove la
Corte di appello si era pronunziata sull’ammissibilità a
contributo degli oneri per interessi bancari relativi al
primo semestre di esposizione bancaria e non sull’effettiva
questione sottoposta al suo esame e cioè sull’ammissibilità

a contributo degli oneri successivi al primo semestre per
il quale l’ammissione era pacificamente avvenuta; b) (A2 in
ricorso) per contraddittorietà laddove non erano state
tratte le dovute conseguenze sia dalla accertata difformità
delle eccezioni svolte dal Ministero nei due gradi di
giudizio, sia dal fatto che l’art. 19 della legge n.
364/1970 non era totalmente incompatibile con l’art. 87 del
Trattato CE poiché si riferiva anche alla spesa per premi
assicurativi; c) (A3 in ricorso) per contraddittorietà
laddove sul presupposto che non fossero necessari nuovi
accertamenti di fatto era stata affermata l’ammissibilità
in appello dell’eccezione di compatibilità dei contributi
con il divieto di aiuti di Stato senza considerare che ciò
comportava la necessaria verifica dell’intera quota di
contributo da ammettere o escludere dal contributo; d) (A4
in ricorso) per contraddittorietà laddove con riferimento
al medesimo contributo era stata affermata la legittimità
dell’acconto e l’illiceità del saldo; 2) (A5 in ricorso) la
violazione dell’art. 345 c.p.c. laddove la Corte di appello
aveva ritenuto che l’invocato contrasto del contributo per

5

interessi con il divieto di aiuti di Stato non integrasse
gli estremi di una eccezione nuova; 3) (A6 in ricorso) la
violazione dell’art. 167 c.p.c. poiché l’invocato contrasto
non era stato eccepito con la comparsa di risposta; 4) il
vizio di motivazione: a) (Bl in ricorso) per insufficienza

laddove era stata ritenuta indimostrata e, comunque,
inconferente l’addebitabilità degli oneri finanziari al
ritardo nella erogazione dei contributi, senza considerare
che la spesa per interessi, secondo quanto affermato da
Cass. s.u. n. 133/1999, deve ritenersi ammessa a
contributo,

che

nella

specie

assume

carattere

indennitario/risarcitorio; b) (B2 in ricorso) per
contraddittorietà laddove la Corte di appello aveva escluso
il carattere indennitario/risarcitorio del contributo in
considerazione dell’avvenuto pagamento degli oneri di
prefinanziamento dei premi assicurativi; 5) (C1 in ricorso)
violazione degli «orientamenti comunitari per gli aiuti di
Stato nel settore agricolo», senza considerare che, come
risultava dal paragrafo 23.3 del documento, la Commissione
avrebbe applicato tali orientamenti solo a decorrere dal l °
gennaio 2000 mentre gli aiuti illegali cui fosse stata data
esecuzione sarebbero stati valutati secondo le regole e gli
orientamenti vigenti alla data in cui erano stati concessi;
6) (C2 in ricorso) violazione dell’art. 87 del trattato CE
laddove il contributo sulla spesa per interessi passivi era
6

stato ritenuto in contrasto con il divieto di aiuto di
Stato sulla base di orientamenti esplicativi della
disciplina dettata con il regolamento 1257/1999 e perciò
successiva ai fatti per cui è causa; 7) (D in ricorso)
violazione dell’art. 11 delle preleggi nonché del principio

di certezza del diritto poiché la Corte di appello aveva
applicato retroattivamente i citati orientamenti
comunitari, senza considerare, da un lato, che la decisione
della Commissione in data 9 luglio 2003 aveva escluso la
ripetibilità degli aiuti illegalmente erogati in quanto il
documento di lavoro del 1986 non era stato pubblicato e,
d’altro lato, che la predetta decisione riguardava la quota
di spesa per premi ammissibile a contributo e non la spesa
per oneri finanziari;
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
resiste con controricorso. Il CO.DI.P.A.di Verona ha
presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, alquanto perplesso in tutti i profili
nei quali si articola, è inammissibile in quanto non si può
prospettare un vizio di motivazione rispetto ad una
questione di interpretazione della legge. Al riguardo è
vero che, secondo il prevalente orientamento di questa
Corte, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per
cassazione, non costituisce condizione necessaria la
7

corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in
cui è consentito adire il giudice di legittimità (e
plurimis e da ultimo Cass. 31 ottobre 2013, n. 24553; Cass.
21 gennaio 2013, n. 1370; Cass. 3 agosto 2012, n. n. 14026.
Contra, però, v. Cass. 17 settembre 2013, n. 21165; Cass.

16 settembre 2013, n. 21099; Cass. ord. 29 maggio 2012, n.
8585). Tuttavia, la qualificazione del motivo da parte di
questa Corte presuppone che, indipendentemente dalla
rubrica adottata dal ricorrente, si faccia valere un vizio
della decisione astrattamente idoneo a inficiare la
pronuncia e, quindi, un motivo riconducibile ad una delle
ipotesi previste dall’art. 360, comma 1, c.p.c. Tale
condizione non si verifica nella specie, atteso che il
ricorrente si limita alla enunciazione di pretesi vizi del
ragionamento con cui la Corte territoriale ha ritenuto
ammissibile in appello l’eccezione di incompatibilità dei
contributi con il divieto di aiuti di Stato, pretendendo di
trarre da questi pretesi vizi – ai quali è stata data
autonomia con la predisposizione

ad hoc

di specifici

quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c. – la conseguenza
della cassazione della sentenza, indipendentemente dalla
esattezza o meno della decisione adottata. Si deve allora
ribadire che il difetto di motivazione denunciabile come
motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n.
5 c.p.c. può concernere esclusivamente l’accertamento e la
8

valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione
della controversia, non anche l’interpretazione delle norme
giuridiche, atteso che, ove il giudice di merito abbia
correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al

ovvero fornendo una motivazione inadeguata, illogica o
contraddittoria, il giudice di legittimità ben può,
nell’esercizio del potere correttivo attribuitogli
dall’art. 384, comma 4, c.p.c. sostituire, integrare o
emendare la sentenza impugnata, con la conseguenza che il
difetto di motivazione su di una questione di diritto deve
ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della
sentenza, qualora il giudice di merito sia comunque
pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico
sottoposto al suo esame (e plurimis Cass. 10 novembre 2000,
n. 14630; Cass. 9 gennaio 2002, n. 194; Cass. 27 dicembre
2013, n. 28663).
Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati
congiuntamente e sono infondati. Le preclusioni previste
dalle invocate disposizioni non trovano, infatti,
applicazione nel caso delle mere difese, ipotesi ricorrente
nel caso di specie nel quale l’Amministrazione convenuta si
è limitata a dedurre la contrarietà al divieto comunitario
di aiuti di Stato del contributo ragguagliato agli oneri

finanziari.

Tale

nuova

linea

difensiva,

peraltro,

suo esame, ancorché senza fornire alcuna motivazione,

contrariamente a quanto assume il ricorrente, non necessità
di un accertamento di fatto e, in particolare,
dell’accertamento delle somme eventualmente già versate a
titolo di contributo per oneri finanziari. Infatti, la
compatibilità o meno dei contributi prescinde del tutto dal

fatto che gli stessi siano stati in parte già erogati,
atteso che tale circostanza è ininfluente ai fini della
sussistenza o meno del diritto al pagamento del preteso
saldo e rileva soltanto ai fini di un eventuale recupero.
Il quarto motivo è infondato. Invero, il pagamento degli
oneri di prefinanziamento dei premi assicurativi non è
elemento decisivo dal quale far discendere che il pagamento
dei contributi commisurati ai premi assicurativi sia
avvenuto in ritardo. Una volta esclusa l’addebitabilità del
ricorso al credito bancario ai ritardi dell’Amministrazione
convenuta nel pagamento dei contributi, diventa
inammissibile per difetto di interesse la questione della
ammissibilità o meno a contributo degli oneri finanziari
contratti per i ritardi della P.A.
Il quinto, il sesto ed il settimo motivo possono essere
esaminati congiuntamente e sono inammissibili; la Corte
territoriale, infatti, ha esaminato la compatibilità dei
benefici previsti non solo alla stregua degli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo
approvati dalla Commissione nel 2000, ma anche alla stregua
10

dei precedenti orientamenti approvati dalla Commissione con
il documento di lavoro VI/5934/86-2 ed oggetto della
decisione della stessa Commissione in data 9 luglio 2003.
Il citato documento di lavoro e la citata decisione della

considerazione dal ricorrente se non per rilevare, quanto
alla seconda, che la Commissione aveva escluso il recupero
degli aiuti illegalmente concessi in considerazione della
mancata pubblicazione sulla gazzetta della CE del documento
di lavoro e in considerazione di una ambiguità sul punto
dei successivi «orientamenti» pubblicati nel 2000. Tale
rilievo è, tuttavia, del tutto inconferente considerato che
nella specie gli aiuti non sono stati erogati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
P . Q . M .
rigetta il ricorso; condanna il CO.DI.P.A.di Verona al
rimborso delle spese di lite liquidate in C 10.000,00=,
oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 marzo
2015.

Commissione non sono stati, tuttavia, presi in

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