Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10402 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 225/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 13/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.G. ha impugnato l’avviso di rettifica, ai fini IVA, relativo all’anno d’imposta 1996, emesso a seguito di un’indagine bancaria, che aveva evidenziato movimentazione di denaro tale da far presumere un volume d’affari maggiore rispetto a quello denunciato.

Il ricorso, rigettato dalla CTP di Milano, è stato accolto dalla CTR della Lombardia, che, con sentenza n. 225/63/05, depositata il 13.7.2005, ha ritenuto che l’utilizzazione lecita delle indagini bancarie presupponeva la convocazione del contribuente, da parte dell’Ufficio, che non era stata effettuata, ed ha aggiunto che le indagini bancarie erano inidonee, da sole, a documentare il maggior reddito del G..

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ricorrono per la cassazione della sentenza, in base a un unico motivo. Il contribuente non ha presentato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al pregresso grado di giudizio, restando a suo carico le spese del giudizio. Ed, infatti, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta con D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e divenuta operativa dal 1 gennaio 2001 (D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1), si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione “ad causam” e “ad processum”, nei procedimenti introdotti successivamente al 1 gennaio 2001, spetta all’Agenzia, e la proposizione dell’appello da parte o nei confronti della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo (cfr.

S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006, n. 22641 del 2007).

Col proposto ricorso, l’Agenzia deduce violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 63, nonchè vizio di motivazione, affermando che l’impugnata sentenza non aveva tenuto conto che: 1) le garanzie in favore del contribuente in sede di istruttoria amministrativa erano state garantite con il contraddittorio, svoltosi innanzi alla Guardia di Finanza; 2) in difetto di una diversa giustificazione, da parte del contribuente, i versamenti ed i prelevamenti annotati nei conti correnti, e non risultanti dalle scritture contabili aziendali, devono esser considerati come espressione di operazioni rilevanti fiscalmente, e ciò sulla presunzione, recepita dal legislatore, che rappresentino “ricavi” non dichiarati o siano stati utilizzati per acquisti “in nero”.

Il motivo è fondato in entrambe le sue articolazioni.

Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63, dispone che “la Guardia di Finanza coopera con gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli artt. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti”. Per effetto del rinvio all’art. 51, di detto decreto, le garanzie in favore del contribuente in sede di istruttoria amministrativa sono oggetto di identica previsione sia se ad operare è l’ufficio sia se l’istruzione sia svolta dalla Guardia di Finanza – di propria iniziativa o su richiesta dell’ufficio stesso- e, pertanto, in ipotesi, quale quella di specie, di avviso di accertamento fondato sui risultati delle indagini bancarie svolte dalla Guardia di Finanza, per emettere l’atto impositivo l’Ufficio non è obbligato a ripetere il contraddittorio ogni qual volta questo (come è incontestato nella specie) sia stato ritualmente instaurato dalla Guardia di Finanza (cfr. in tema delle omologhe norme di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3 e art. 32, Cass. n. 19373/2003, e n. 8253/2006). Ne consegue che la necessità della reiterazione dell’audizione del contribuente, da parte dell’Ufficio, richiesta nella sentenza impugnata, dev’essere esclusa.

Sotto l’altro profilo dedotto, questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. Cass. nn. 14018/2007, 2450/2007, 19920/2006, 3115/2006, 28342/2005) con indirizzo che si condivide, che, in tema di accertamento dell’i.v.a., la presunzione, stabilita dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, secondo la quale gli elementi risultanti dai conti correnti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dal successivo art. 54, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, consente di riferire i movimenti bancari all’attività svolta in regime i.v.a., qualificando gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti, e, ciò, sulla scorta della valutazione legislativa di rilevante probabilità (secondo l’id quod plerumque accidit) che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui può disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività. In tal caso, come ripetutamente affermalo da questa sezione (Cass. n. 8041/2008; 4589/2009, 18081/2010), si verifica una inversione dell’onere della prova perchè, in presenza di accertamenti bancari, condotti ai sensi del D.P.R. n. 633, art. 51, in esame (e lo stesso vale per l’omologo D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in tema d’imposta sul reddito), è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperali a tassazione o perchè egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perchè (cfr. pure Cass. n. 9573/2007, n. 1739/07, n. 28324/07) non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili.

La sentenza va, in conclusione, cassala e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, col rigetto del ricorso del contribuente. Le spese dell’intero giudizio, secondo il criterio legale della soccombenza, vanno poste a carico dell’intimato ed in Favore dell’Agenzia, e possono liquidarsi, quanto al primo grado, in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 2.000,00 per onorario, quanto al giudizio d’appello, in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 2.000,00 per onorario, e quanto al presente giudizio di legittimità in Euro 6.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, accoglie ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa e decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente. Condanna quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Agenzia, liquidate in Euro 3.000,00 per ciascuno dei gradi di merito, ed in Euro 6.000,00, per il presente giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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