Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10402 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2020, (ud. 11/04/2019, dep. 01/06/2020), n.10402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1924-2015 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, rappresentato e

difeso dagli avvocati SAMANTHA BATTISTON, GIOVANNI MAZZI;

– ricorrente –

contro

EREDI DI B.A. S.N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 624/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/07/2014 R.G.N. 408/12.

Fatto

RITENUTO

che la Corte territoriale di Milano, con sentenza pubblicata il 7.7.2014, ha accolto il gravame interposto dalla S.n.c. Eredi di B.A., nei confronti di S.M., avverso la pronunzia del Tribunale di Busto Arsizio n. 249/2011 che, in accoglimento della domanda del dipendente, aveva accertato la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate da quest’ultimo e, pertanto, aveva condannato la datrice di lavoro al versamento dell’indennità sostitutiva del preavviso pari ad Euro 944,55, oltre accessori come per legge, ed aveva altresì dichiarato la responsabilità della società per i danni patiti da S., a seguito dell’aggressione “compiuta nei confronti del medesimo dal socio B.V. il (OMISSIS)” e, per l’effetto, aveva condannato la società al relativo risarcimento del danno “nella misura di Euro 5.238,00 per invalidità temporanea e permanente e di Euro 774,31 per le spese mediche sostenute, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo” ed alla rifusione delle spese di lite;

che, pertanto, in riforma della sentenza appellata, la Corte distrettuale ha respinto le domande proposte da S.M. con il ricorso introduttivo del giudizio, condannando il medesimo alla restituzione dell’importo di Euro 13.023,91, percepito in esecuzione della pronunzia impugnata;

che la Corte di merito, per quanto ancora in questa sede rileva, esaminati gli elementi delibatori posti dal primo giudice a fondamento della decisione gravata, ha reputato che l’aggressione di cui si tratta non fosse supportata da idonea dimostrazione; che per la cassazione della sentenza ricorre S.M. articolando un motivo;

che la S.n.c. Eredi di B.A. è rimasta intimata; che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2087 c.c., nonchè l’erronea applicazione di quest’ultima norma “in punto di onere probatorio” ed in particolare, si lamenta che non si comprende l’iter argomentativo che ha condotto i giudici di seconda istanza ad escludere ogni responsabilità della società datrice di lavoro per i danni patiti dal dipendente a causa dell’aggressione subita da uno dei soci; e, dunque, a parere del ricorrente, nella fattispecie, ricorrerebbe una ipotesi di omessa, errata o insufficiente motivazione per insufficiente valutazione delle prove, risultando incoerente la ricostruzione fattuale operata dai giudici di secondo grado, i quali, da un lato, hanno rilevato che l’unico teste presente ha dichiarato di avere visto ” B.V. mentre si azzuffava con il ricorrente” e, dall’altro, hanno ritenuto “non provata l’aggressione patita da S.”. Inoltre, si deduce che risulterebbe evidente, dalle modalità di svolgimento dei fatti, che vi sia stata la violazione dell’art. 2087 c.c., che pone a carico dell’imprenditore l’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che si rendono necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri prestatori d’opera, nel rispetto dei fondamentali diritti alla salute ed all’integrità psicofisica costituzionalmente garantiti;

che il motivo non è meritevole di accoglimento; al riguardo, va, innanzitutto, premesso che lo stesso appare, all’evidenza, teso ad ottenere un nuovo esame del merito attraverso una nuova valutazione degli elementi delibatori, pacificamente estraneo al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014), poichè “il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito”; per la qual cosa,, “la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata” (peraltro, nella fattispecie, rilevabile solo a pag. 6 del ricorso, mancando una specifica censura sul punto), “per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, o per mancata ammissione delle stesse, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011); inoltre, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti fondamentali al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (Cass., S.U., n. 22716/2011; Cass., ord. n. 5567/2017; Cass., sent. n. 6023/2009);

che, nel caso di specie, invero, la contestazione, peraltro del tutto generica, sulle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, senza che le stesse siano state trascritte compiutamente, ma solo accennate, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto di deposizioni testimoniali e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4056/2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea, come innanzi sottolineato, alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014);

che i giudici di seconda istanza, attraverso un iter argomentativo sintetico, ma ineccepibile sotto il profilo logico-giuridico, sono pervenuti alla decisione oggetto del giudizio di legittimità, dopo avere vagliato le risultanze dell’istruttoria espletata in primo grado; pertanto, le doglianze articolate dalla parte ricorrente che, in sostanza, si risolvono in una ricostruzione soggettiva del fatto, tesa a condurre ad una valutazione difforme rispetto a quella cui è pervenuta la Corte distrettuale, sulla base di una diversa lettura del materiale probatorio – appaiono inidonee, per i motivi anzidetti, a scalfire la coerenza della sentenza oggetto del giudizio di legittimità;

che, inoltre, correttamente, i giudici di secondo grado, sulla scorta del materiale probatorio esaminato, ed in linea con gli arresti giurisprudenziali di legittimità, hanno rilevato che, in base agli elementi di prova acquisiti in causa, risulta impossibile ricostruire la dinamica dell’episodio di cui si tratta, anche in considerazione del fatto che il teste Bi., l’unico presente nella stanza in cui si sono svolti i fatti, “ha dichiarato di essere inizialmente girato di spalle e di essersi poi voltato notando S. e B. a terra che si azzuffavano: limitandosi a riferire di avere visto B. prendere il primo per il bavero” e che “tale atto è stato osservato dal teste allorchè i due erano già entrambi a terra e, pertanto, a colluttazione già iniziata, come si evince in modo chiaro dalla deposizione dallo stesso resa in primo grado” (v. pag. 3 della sentenza impugnata); e che, pertanto, “dalle dichiarazioni del teste non emerge che sia stato il B. ad, aggredire per primo fisicamente lo S., ma unicamente che – al momento in cui il teste si voltò in direzione dei due litiganti – costoro erano già venuti alle mani e si trovavano per terra” (v. pag. 4 della sentenza);

che, fatte queste doverose premesse ed avuto anche riguardo alla formulazione del mezzo di impugnazione, va, altresì, osservato che la censura relativa alla violazione dell’art. 2087 c.c. attiene ad un profilo riguardo al quale il ricorrente non specifica se sia statb dedotto nei gradi di merito e, dunque, appare nuovo nel presente giudizio; il ricorrente, peraltro, non ha prodotto, nè trascritto, gli atti del primo e del secondo grado, dai quali potesse eventualmente evincersi il contrario; e ciò, in violazione del principio più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne ah, ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013); per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di apprezzare la veridicità delle doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza;

che, infine, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 13956/12; 17092/12; 18626/13; 22710/15), la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla disposizione di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori (cfr., tra le molte, Cass. nn. 6377/2003; 16645/2003): responsabilità che, nella fattispecie, per quanto innanzi osservato, non appare sussistente; che, per le osservazioni in precedenza svolte, il ricorso va rigettato;

che nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, poichè la S.n.c. Eredi di B.A. non ha svolto attività difensiva;

che sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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