Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10401 del 27/04/2017

Cassazione civile, sez. III, 27/04/2017, (ud. 22/03/2017, dep.27/04/2017),  n. 10401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8862-2015 proposto da:

D.F., D.P., D.G., D.R.,

M.P., D.O., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GREGORIO XI 13, presso lo studio dell’avvocato MICHELE LIGUORI,

che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

USL N (OMISSIS) CAMPANIA GESTIONE LIQUIDATORIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4523/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. D’ARRIGO COSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I coniugi M.P. e D.P., in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori F., O., G. e R., hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l’USL n. (OMISSIS) della Campania e numerosi medici ospedalieri, chiedendo il risarcimento di gravissimi danni riportati dal figlio O. al momento della nascita.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 13 novembre 2014, riformando la decisione di primo grado, ha respinto la do manda, compensando le spese per entrambi gradi di giudizio.

Avverso tale decisione i coniugi D. – M. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato solamente alla gestione liquidatoria dell’USL n. (OMISSIS), articolando tredici motivi di censura. Hanno successivamente depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

L’ente intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Il presente ricorso è stato proposto unicamente nei confronti della Gestione liquidatoria dell’USL n. (OMISSIS) della Campania, non avendo il ricorrente formulato alcuna impugnazione avverso le altre parti del giudizio di appello; in particolare, la mancata censura delle statuizioni della Corte d’Appello circa l’insussistenza tanto del nesso causale tra il comportamento dei medici e il fatto dannoso, quanto di qualsiasi profilo di colpa in capo alla stessa equipe medica che aveva fornito assistenza al parto, comporta il passaggio in giudicato dei relativi capi della sentenza.

In particolare, la Corte d’Appello, in esito ad apposita c.t.u. disposta per verificare l’eventuale sussistenza del nesso causale, ne ha negato l’esistenza applicando il consolidato principio della preponderanza dell’evidenza, o che dir si voglia, del “più probabile che non” (Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 20/02/2015, Rv. 634481; Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 08/07/2010, Rv. 613967; Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008 Sez. U, Rv. 600899).

Consegue che la Gestione liquidatoria dell’USL n. (OMISSIS) della Campania non può essere chiamata a rispondere del comportamento, giudicato definitivamente non illecito e diligente, del personale sanitario intervenuto nella nascita di D.O..

D’altro canto, il ricorrente non indica nemmeno un’autonoma responsabilità in capo all’ente ospedaliero, per esempio per non aver predisposto la struttura o la strumentazione medica necessari essenziali al corretto esercizio dell’attività sanitaria.

Invero, codesta Corte ha ripetutamente affermato che, in astratto, è possibile ascrivere dei profili di autonoma responsabilità in capo agli enti ospedalieri, per fatto proprio, parallelo e indipendente rispetto all’eventuale inadempimento dei medici. La struttura sanitaria è chiamata infatti a rispondere in via autonoma per responsabilità contrattuale (Sez. 3, Sentenza n. 1698 del 26/01/2006, Rv. 587618 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9085 del 19/04/2006, Rv. 589631 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10297 del 28/05/2004, Rv. 573251 – 01) nei confronti dei pazienti, avendo concluso con questi quello che è stato a più ampie riprese definito “contratto di spedalità”. A seguito dell’accettazione del paziente la struttura sanitaria è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nell’effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, (Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008; Sez. 3, Sentenza n. 8826 del 13/04/2007, Rv. 599205).

I coniugi D. – M., tuttavia, non hanno mai dedotto fatti causativi di un’autonoma responsabilità dell’ente, prescindenti dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori sanitari e riferibili invece all’inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all’USL n. (OMISSIS).

In conclusione, non avendo i ricorrenti impugnato la sentenza d’appello nei confronti dei medici, contestandone l’affermata assenza di responsabilità in ordine alla causazione dell’evento dannoso, nè avendo mai prospettato che vi fosse ragione alcuna per ipotizzare una responsabilità diretta della struttura sanitaria, va rilevato in via preliminare l’intervenuto giudicato sull’inesistenza tanto del nesso causale, quanto di profili di colpa nell’operato dell’equipe medica e quindi, in ultima analisi di fattori che possano comportare l’accoglimento della domanda risarcitoria non solo del personale sanitario, ma anche della stessa Gestione liquidatoria dell’ex USL n. (OMISSIS).

Tale rilievo è assorbente rispetto all’esame dei motivi di ricorso, nessuno dei quali consente di pervenire a diverse conclusioni.

Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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