Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10401 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

EUROFURS SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO TROGO 21, presso lo

studio dell’avvocato CASANOVA STEFANIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato TRAVAGLINO GIOVANNI, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata l’08/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI, preliminarmente l’Avv.

dello Stato deposita attestazione per avvenuta notifica del ricorso a

mezzo servizio postale e chiede l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Eurofurs S.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento per IRPEG, ILOR ed IVA relative all’anno 1996, col quale erano stati contabilizzati maggiori ricavi e recuperati costi indebitamente detratti, a seguito di un’indagine bancaria condotta sui conti dei soci ed amministratori della Società. La CTP di Genova ha accolto il ricorso, eccettuato un recupero relativo ad interessi e spese bancarie, e la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, adita in via principale dalla contribuente ed in via incidentale dall’Ufficiosa confermato tale decisione, con sentenza n. 45/07/05, depositata l’8.6.2005, ritenendo che le indagini bancarie, pur legittimamente condotte dall’Amministrazione, erano inidonee, da sole, a documentare il maggior reddito della Società, e che, del pari, indimostrati erano i costi per spese bancarie, in ordine ai quali non erano stati prodotti i relativi estratti conto.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ricorrono per la cassazione della sentenza, in base a un unico motivo. La contribuente resiste con controricorso, con cui propone ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza, va, preliminarmente, affermata l’infondatezza dell’eccezione di tardività dell’impugnazione principale sollevata dalla Società intimata: la sentenza, non notificata, è stata depositata l’8.6.2005 ed il ricorso risulta consegnato all’Ufficiale giudiziario, per la notifica, il 24.7.2006, ultimo giorno utile, ex art. 327 c.p.c., come si desume dall’esame del timbro apposto a margine della prima pagina del ricorso, che, contrariamente a quanto affermato dalla controricorrente, è stato sottoscritto dall’Ufficiale giudiziario che ha ricevuto l’atto, ne riporta il numero cronologico, certificando l’esazione del costo dovuto. Inoltre, la difesa erariale ha depositato, all’odierna udienza, un attestato in tal senso, da parte dell’Ufficio UNEP di Roma.

Sempre in via preliminare, va rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al pregresso grado di giudizio: a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta con D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e divenuta operativa dal 1 gennaio 2001 (D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1), si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione “ad causam” e “ad processum”, nei procedimenti introdotti successivamente al 1 gennaio 2001, spetta all’Agenzia, e la proposizione dell’appello da parte o nei confronti della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo (cfr. S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006, n. 22641 del 2007).

Col proposto ricorso, l’Agenzia deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, affermando la CTR non aveva ritenuto riferibili alla Società i rapporti bancari intrattenuti dai soci- amministratori, nonostante constasse, dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, prodotti in giudizio, la ristretta base familiare che caratterizzava la Società stessa, l’assenza di altre fonti di reddito in capo ai suoi componenti e la carenza di giustificazione al riguardo, da parte di costoro.

Il motivo è fondato. Il giudice del merito, pur riconoscendo la legittimità dell’operato dell’Ufficio, che ai fini dell’accertamento in rettifica delle imposte sui redditi e dell’Iva, aveva eseguito un’indagine bancaria, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, nei confronti dei soci, facenti parte dello stesso nucleo familiare, ha escluso che l’intestazione fosse fittizia, da una parte, svalutando, senza alcuna ragione, la portata degli indizi ricavabili da tali vincoli e l’assenza di giustificazione dei movimenti bancari, da parte degli stessi, e, dall’altra ritenendo, necessari “riscontri comparativi tra le voci attive dei conti stessi ed eventuali voci passive del bilancio o nella contabilità della Società”, senza considerare che, come ha rilevato l’Agenzia, una traccia documentale del passaggio di denaro contenuta nella contabilità ufficiale della Società si poneva in conflitto logico con la natura irregolare, propria, dei ricavi non contabilizzati. Il vizio motivazionale è, dunque, sussistente, dato che il ragionamento svolto dai giudici del merito è incompleto ed incoerente in relazione al punto, decisivo, relativo alla natura fittizia dell’intestazione dei conti ai soci, o, comunque, alla sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi, la cui prova può essere data dall’Ufficio, anche, tramite presunzioni (cfr. Cass. n. 20199/2010).

Col ricorso incidentale, la Società deduce “omessa pronuncia su un punto della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5″ – violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, in punto di spese e interessi bancari” sostenendo che tali costi risultavano “dall’ineccepibile e inconfutabile documento bancario quale è l’estratto del conto corrente della società acquisito dai verbalizzanti” ed aggiungendo che “non si comprende come sia possibile esaminare le movimentazioni bancarie di un estratto conto e ritenere non documentati gli interessi passivi in esso indicati”. Il motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza: la Società mostra, infatti, di non considerare l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza, secondo cui “gli estratti conto bancari non erano stati prodotti” in giudizio, nè la contrasta deducendo che li aveva versati in giudizio e precisando quando, tanto più che il contrario potrebbe desumersi dallo stesso tenore del motivo, in cui si sostiene che i documenti, asseritamente non considerati, erano stati acquisiti dai verbalizzanti, in sede precontenziosa.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria, che provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e quello incidentale, accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Liguria.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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