Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10401 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2020, (ud. 20/02/2019, dep. 01/06/2020), n.10401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28451-2017 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA,

2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO AMERICO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

(AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE), presso lo

studio dell’Avvocato ROBERTA AIAZZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GAETANO STEFANO PESANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1296/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 31/05/2017 R.G.N. 1965/2013.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/02/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza pubblicata il 31.5.2017, la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronunzia del 7.1.2013 emessa dal Tribunale di Foggia con cui era stato respinto il ricorso di D.G., diretto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto stipulato con Poste Italiane S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, così come modificato dalla L. n. 266 del 2005, relativamente al periodo 8.7.2008-27.9.2008, nonchè la riassunzione in servizio ed il diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore maturate, ed altresì la condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento delle mensilità maturate dalla data di illegittima interruzione sino all’effettivo ripristino;

che per la cassazione della sentenza il D. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi;

che Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 2, comma 1-bis, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ed in sostanza, si contesta la legittimità, rispetto alla disciplina comunitaria, della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 558, che ha introdotto del D.Lgs. n. 368 del 2001, il comma 1-bis nella parte in cui consente la stipula di contratti di lavoro a termine acausali (e, quindi, privi della specifica indicazione delle ragioni che li giustificano). La censura, inoltre, pur non investendo in modo specifico la sentenza oggetto del presente giudizio, attiene agli abusi che possono derivare dalla successione di contratti a termine; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria n. 1999/70/CE del 28.6.1999, nonchè dell’art. 139 n. 2 del Trattato CE, Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP dell’1.3.1999, perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che non vi sia contrasto tra il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e la direttiva Europea 1999/70/CE relativa all’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale e che, conseguentemente, fosse specifica la causale apposta al contratto, mentre quest’ultimo, a parere del ricorrente, sarebbe privo di motivazione, in violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, della L. n. 86 del 1989 e della L. n. 11 del 2005, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per disapplicazione della norma alla luce del diritto comunitario e dei suoi principi fondamentali, con conseguente illegittimità della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 558; 4) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 2 e 10 e art. 2697 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ed in particolare, si censura “il parametro di riferimento preso in considerazione dalla Corte di merito per il calcolo della percentuale del 15%”, nonchè il fatto che “lo speciale regime di favore non sia stato considerato dalla stessa Corte come riferito solo al servizio postale in senso stretto”; ed inoltre che i giudici di merito non si sarebbero pronunziati su un punto essenziale della controversia, cioè sul non superamento dei limiti del 15%;

che i motivi, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione, non sono meritevoli di accoglimento. E’, innanzitutto, da premettere che le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nei settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis (per Poste italiane S.p.A. ex lege), non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, comma 1, medesimo D.Lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore (Cass., S.U., n. 11374/2016; v., pure, Cass. n. 13359/2016; Cass. n. 3059/2017);

che, inoltre, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, e successive modifiche, art. 2, comma 1-bis, con Poste Italiane S.p.A. sono conformi alla disciplina del contratto a tempo determinato dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 applicabile ratione temporis; e, a sua volta, la disciplina italiana applicabile al rapporto e, cioè, la normativa sulla successione di contratti a tempo determinato prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5 integrata dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 40 e 43, è conforme ai relativi principi fissati dall’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato tra le organizzazioni sindacali CES, UNCE e CEEP il 18.3.1999, recepito nella direttiva del Consiglio 28.6.1999/70/CE (le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto “infondato il ricorso esperito al fine di vedere dichiarata l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro, laddove la sequenza di contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti, in ragione della durata di ciascun contratto, della durata degli intervalli tra un contratto e l’altro e della durata complessiva del rapporto, appaia rispettosa della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, come integrata dalla L. n. 247 del 2007”: Cass., S.U., n. 11374/2016, cit.);

che, pertanto, alla stregua dei principi innanzi enunciati, deve ribadirsi che la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE non tende a prevenire la successione di contratti a termine, come erroneamente sostenuto dalla parte ricorrente, ma l’abuso che potrebbe derivare dall’utilizzo della successione stessa; ipotesi che, nella fattispecie, non si è verificata, in quanto, come riferito in narrativa, nel ricorso si fa riferimento ad un solo contratto di lavoro a termine, stipulato relativamente al periodo 8.7.200827.9.2008: ed infatti, nella sentenza oggetto del giudizio di legittimità, non vi è alcun riferimento all’art. 5 di cui si tratta e, come innanzi rilevato, nel primo mezzo di impugnazione manca una specifica censura alla sentenza e la denuncia appare rivolta genericamente agli abusi che possono discendere dalla successione di contratti a termine;

che, ciò premesso, nella fattispecie, non risulta alcuna violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis: è assorbente al riguardo il richiamo a Cass. n. 13609/2015 (v., pure, in termini, Cass. n. 6765/2017), per la quale “in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la ratio della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del c.d. servizio universale postale, ai sensi del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, comma 1, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Ne consegue che, al fine di fissare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali e percentuali (sull’organico aziendale) previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis”;

che, quindi, la sentenza oggetto del presente giudizio risulta del tutto in linea con l’esplicitato orientamento, ormai consolidato e del tutto condiviso da questo Collegio;

che, inoltre, va osservato che la Corte territoriale ha motivatamente e condivisibilmente ritenuto attendibile la prova offerta da Poste Italiane S.p.A. circa il rispetto del profilo percentuale del 15% dell’organico aziendale, ed ha correttamente sottolineato che il limite percentuale non superiore al 15%, individuato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, fosse da calcolare sull’intero organico aziendale, con riferimento, quindi, all’intera impresa, anzichè soltanto al settore postale oggetto della concessione; e ciò, in considerazione “degli elementi di natura sistematica e ricostruttiva e della finalità della norma antiabusiva del 2005 che ha stabilito il limite percentuale del 15%” (cfr., ex multis, Cass. nn. 753/2018; 6765/2017; 3031/2014); che, peraltro, i giudici di seconda istanza, nel sottolineare che il mancato superamento della percentuale di cui si tratta è rimasto delibato attraverso la documentazione fornita dalla società, hanno osservato che la stessa è rimasta incontestata dal lavoratore nei gradi di merito. E, dunque, non vi è stata, in concreto, controversia sulla detta documentazione, dalla quale risulta che, sino al 31 dicembre del 2008, sono stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato entro il limite del 15% dell’organico aziendale; infine, correttamente, i giudici di secondo grado hanno specificato che vi è un evidente ed ineludibile elemento di natura aritmetica, che parte attrice non tiene nel debito conto: la comparazione deve essere fatta per dati omogenei e quindi organico con organico e full time equivalent con full time equivalent e i risultati avvalorano la tesi della datrice” (al riguardo, ex plurimis, cfr. Cass. 20085/2018);

che, per le considerazioni in precedenza svolte, il ricorso va respinto, con conseguente determinazione del regime delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo il criterio della soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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