Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10400 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PIACENZA, rappresentata e difesa,

per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici

di questa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza depositata il 16

febbraio 2006;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha

concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza,

conclusioni alle quali si è riportato, in camera di consiglio, il

Sostituto Procuratore Generale dott. Giampaolo Leccisi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, a seguito di visita ispettiva, la Direzione provinciale del lavoro di Piacenza adottava, in data 16 marzo 2004, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 l’ordinanza-ingiunzione n. 20/2004, con la quale veniva contestata a M.M., in qualità di presidente della società Prima a r.l., la violazione di alcune disposizioni in materia di collocamento;

che avverso tale ordinanza-ingiunzione la M. ha proposto opposizione;

che, nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale di Piacenza, con sentenza depositata il 16 febbraio 2006, ha annullato l’ordinanza- ingiunzione opposta, compensando tra le parti le spese di lite;

che il Tribunale ha rilevato che la notifica del verbale di accertamento era affetta da nullità (e ciò travolgeva anche gli atti successivi), in quanto avvenuta all’indirizzo di via (OMISSIS), ove, in realtà, la M. non risultava residente;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale la Direzione provinciale del lavoro di Piacenza ha proposto ricorso, con atto notificato il 3 aprile 2007, sulla base di un motivo;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico mezzo (nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.; ultrapetizione) l’Amministrazione ricorrente si duole che il Tribunale abbia dichiarato l’invalidità dell’ordinanza-ingiunzione per una ragione non dedotta dall’interessata con l’atto di opposizione;

che – sostiene la Direzione provinciale – nel caso di specie non è dato rinvenire nell’opposizione alcun riferimento ad una invalidità della notifica del verbale di accertamento per ragioni attinenti al luogo di residenza della destinataria;

che il motivo è manifestamente fondato;

che l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione, della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex artt. 22 e 23 configura l’atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della pubblica amministrazione, il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, sicchè il giudice non può rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dall’opponente, entro i termini di legge, con l’atto introduttivo del giudizio (Cass., Sez. 1, 25 marzo 2005, n. 6519; Cass., Sez. 2, 11 gennaio 2006, n. 217; Cass., Sez. 2, 18 gennaio 2010, n. 656);

che la sentenza impugnata è incorsa nel denunciato vizio di ultrapetizione, avendo accolto l’opposizione per un motivo – l’invalidità della notifica del processo verbale di accertamento in ragione del luogo in cui lo stesso è stato recapitato – non fatto valere dall’interessata con il ricorso introduttivo, essendosi la ricorrente limitata a svolgere considerazioni attinenti alla notifica di tale atto di natura completamente diversa, con riferimento a profili temporali (“Si contesta la regolarità delle asserite notifiche degli atti sia accertativi che contestativi delle pretese violazioni. Non pare possibile che il verbale di illecito amministrativo del primo marzo 2000 sia relativo ad un accertamento “postumo”, perchè risalente al 16 agosto 2000. Si contesta perciò che qualsiasi notifica sia stata effettuata, nella primavera del 2000, a M.M.. Si eccepisce, perciò, la prescrizione e/o la decadenza rispetto al momento delle pretese violazioni”);

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per l’esame dei motivi di opposizione spiegati dall’interessata, al Tribunale di Piacenza, che la deciderà in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Piacenza, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

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