Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10400 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2020, (ud. 20/02/2019, dep. 01/06/2020), n.10400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27149-2017 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII

134, presso lo studio dell’avvocato BRUNO SCONOCCHIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERGIORGIO PARISELLA;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 97/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 15/05/2017 R.G.N. 1 16/2016.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 7.10.2009, la Corte di Appello di Perugia ha respinto il gravame interposto da F.R., nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avverso la pronunzia resa in data 23.10.2006 dal Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato il ricorso del F. diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato inter partes, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 relativamente al periodo 16.7.2002-30.9.2002, per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento dei servizi in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”, nonchè la prosecuzione giuridica del rapporto ed il diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate e spettanti dall’1.10.2002, oltre accessori;

che avverso tale sentenza F.R. ha proposto ricorso per cassazione;

che la Suprema Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso – nella parte in cui il F. aveva censurato la sentenza di appello perchè fondata su una norma (la L. n. 56 del 1987, art. 23 e su accordi collettivi (in particolare, quello del 18.1.2001) non più applicabili al rapporto di lavoro a termine del ricorrente (intercorso tra il 16.7.2001 ed il 30.9.2002), che era da ritenersi assoggettato unicamente al D.Lgs. n. 368 del 2001 -, ha cassato la sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione;

che, con sentenza pubblicata in data 15.5.2017, la predetta Corte di merito ha rigettato il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Perugia emessa il 23.10.2006;

che per la cassazione della pronunzia il F. propone ricorso sulla base di sette motivi;

che la società resiste con controricorso;

che sono state depositate memorie nell’interesse di entrambe le parti; che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione al capo della sentenza che interpreta la clausola appositiva del termine, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che le causali – contenente, peraltro, una pluralità di ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine al contratto di lavoro fossero due e non tre; 2) la nullità dello stesso capo di sentenza per manifesta contraddittorietà ed illogicità, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè, a parere del ricorrente, la Corte di merito avrebbe, in un primo momento affermato che le esigenze tecniche fossero da riferire ai contenuti degli accordi collettivi richiamati nel contratto, per poi, successivamente, negarlo; 3) la omessa pronunzia e violazione del principio di non contestazione con riferimento alle affermate esigenze di sostituzione per ferie, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 115 c.p.c., comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; 4) la nullità della statuizione riferita all’accessibilità degli accordi collettivi richiamati per relationem dalla clausola appositiva del termine e violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; 5) la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., in relazione alla statuizione che assume l’effettiva sussistenza delle ragioni dichiarate dagli accordi collettivi in relazione alla posizione del ricorrente, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 6) la nullità della medesima statuizione per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 115 c.p.c., comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto irrilevante ai fini del giudizio la deduzione con la quale la società allegava ragioni riferibili alla diversa struttura organizzativa di Perugia; 7) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per violazione di massime di esperienza circa le articolazioni aziendali ampie e complesse, relativamente alla medesima statuizione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che il primo, il quarto ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione, non sono fondati; ed invero è, innanzitutto, da premettere che, come, in più occasioni, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la pluralità di ragioni legittimanti l’apposizione del termine è pienamente legittima, non costituendo la contemporanea indicazione delle stesse incertezza sulla motivazione giustificatrice del contratto, con l’unica condizione che non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà tra le dette motivazioni (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. VI, n. 7945/2015; Cass., Sez. lav., n. 16396/2008); e, nella fattispecie, come motivatamente chiarito dai giudici di merito, non si ravvisa alcuna delle predette condizioni ostative; inoltre, alla stregua degli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez. lav., n. 16702/2010) – cui la sentenza oggetto del giudizio di legittimità si è correttamente uniformata -, dagli accordi indicati nel contratto si desume esclusivamente l’attivazione, nel periodo dagli stessi considerato e nell’ambito del processo di ristrutturazione in atto, di processi di mobilità all’interno dell’azienda al fine di riequilibrare la distribuzione su tutto il territorio nazionale;

che, peraltro, anche qualora le ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine fossero state più di due, ciò non avrebbe comportato la illegittimità del termine, alla stregua degli arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità, dei quali la sentenza oggetto del presente giudizio ha fatto buon uso, pronunziando, in conformità con l’indirizzo ormai consolidato di questa Suprema Corte, sulla possibilità di indicare nel contratto a termine due o più ragioni legittimanti l’apposizione del termine, nonchè di indicarne per relationem le ragioni (v. pagg. 5-7 della sentenza impugnata): cfr., tra le molte, Cass. 7371/2014;

che, nella motivazione censurata, facendo corretta applicazione di tali principi, la Corte di Appello, nell’osservare, preliminarmente, che la persistenza, all’epoca dell’assunzione del F., della fase attuativa della procedura di mobilità di cui agli accordi suindicati non è sufficiente ad integrare le ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 e cioè ad individuare, in seno al contratto, le esigenze produttive che, oggettivamente, hanno reso necessaria l’assunzione del lavoratore nell’ambito della struttura di destinazione, con specifico riferimento alle mansioni affidate, ha dato atto del fatto che la società ha dimostrato tutto ciò, attraverso la documentazione prodotta (v., in particolare, le pagg. 6-9 della sentenza impugnata), non specificamente contestata dal lavoratore; ed altresì che le ragioni dell’apposizione del termine sono state rapportate alla concreta situazione riferibile al singolo lavoratore;

che, pertanto, Poste Italiane S.p.A. ha assolto all’onere della prova che incombe sul datore di lavoro anche in ordine alle specifiche esigenze relative all’ufficio di destinazione, alle mansioni ed alla qualifica del lavoratore (v., tra le altre, Cass., Sez. lav., nn. 22716/2012; 2279/2010);

che, il secondo, il terzo, il sesto ed il settimo mezzo di impugnazione sono inammissibili sotto una pluralità di profili: infatti, la parte ricorrente non ha indicato analiticamente quali norme (in particolare, nel secondo motivo), e sotto quale profilo (in tutti i motivi qui in esame), sarebbero state violate, in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate ed altresì con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di poter apprezzare la veridicità delle doglianze svolte dal ricorrente;

che, inoltre, i medesimi motivi (in particolare, il secondo ed il settimo, il quale ultimo è teso, palesemente, a suscitare una nuova valutazione del merito che, in questa sede, non può trovare ingresso) risultano articolati “in forma libera” e sono, dunque, inammissibili, poichè il giudizio di cassazione è vincolato dai motivi del ricorso che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate nel codice di rito. Pertanto, il motivo di ricorso deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 codice di rito, sicchè è inammissibile la critica generica delle sentenze impugnate (cfr., tra le molte, Cass. n. 19959/2014);

che, peraltro, il sesto motivo è irrilevante per le ragioni condivisibilmente esplicitate nella sentenza impugnata (pagg. 8 e 9); che, dunque, le statuizioni concernenti l’illegittimità del termine con riferimento alla prima delle clausole contenute nel contratto individuale resistono alle censure proposte dovendosi, così, considerare assorbito ogni apprezzamento sulla seconda clausola (necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie), correttamente valutata dai giudici di merito e non oggetto di specifiche doglianze in sede di ricorso per cassazione, in quanto, come innanzi osservato, il terzo motivo è da reputare inammissibile;

che il ricorso va dunque respinto, non risultando i motivi articolati idonei a scalfire le puntuali argomentazione della Corte di merito;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerate, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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