Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1040 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 20/01/2021), n.1040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8652/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

P.B. (C.F.);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, n. 3870/01/2018 depositata in data 18 settembre 2018. Udita

la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27

ottobre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La contribuente P.B., quale socia della società Medical Service di G.F.P. & C. SAS, società di cui erano soci G.F.P., P.S., G.B., ha impugnato l’avviso di accertamento relativo alla società per l’anno di imposta 2006 con cui erano stati accertati maggiori redditi di impresa.

La CTP di Palermo ha rigettato il ricorso e la CTR della Sicilia, con sentenza in data 18 settembre 2018, ha accolto l’appello della contribuente quale effetto dell’annullamento dell’accertamento in capo alla società.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; l’intimata non si è costituita in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè dell’art. 112 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere la sentenza priva di motivazione e, in ogni caso, dotata di motivazione meramente apparente. Denuncia l’Ufficio ricorrente come non sia stato esaminato un fatto decisivo quale l’effettiva natura dei costi sostenuti dalla società.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108, comma 2, e dell’art. 2697 c.p.c., per non essere stata effettuata la verifica di congruenza, inerenza e competenza dei costi della società verificata conseguenti alla stipula di un contratto di collaborazione con la società Team Servizi SA.

2 – Appare preliminare al collegio osservare come il ricorso dia conto del fatto che l’accertamento ha interessato la società di persone menzionata in narrativa nonchè i soci, indicati dal ricorrente (oltre che nella contribuente intimata), nei terzi G.F.P., P.S., G.B., contribuenti non attinti dal presente procedimento.

3 – Al riguardo va ribadito il principio secondo cui in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo ad IRPEG, IRAP ed IVA contestuale relativo a società di persone comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, società e soci (Cass., Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 24025; Cass., Sez. VI, 11 giugno 2018, n. 15116; Cass., Sez. V, 21 marzo 2018, n. 7026).

4 – Va, pertanto, dichiarata la nullità dell’intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi G.F.P., P.S., G.B., nonchè della società, con rinvio al primo giudice.

P.Q.M.

La Corte, dichiara la nullità dell’intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTP di PALERMO per l’integrazione del contraddittorio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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