Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1040 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1040 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA

sul ricorso 14092-2012 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
2017
3606

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO
SGROI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 17/01/2018

TOSELLI RICCARDO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1241/2011 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 01/12/2011 R.G.N.
1716/2010;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

R.G. 14092/2012

RILEVATO
1. che, con sentenza in data 1° dicembre 2011, la Corte di Appello di
Torino confermava la pronuncia di primo grado che, argomentando dalla
natura in parte restitutoria e in parte retributiva della dazione, aveva
condannato l’INPS a corrispondere all’attuale intimato, gli interessi e la

75% dei contributi versati al Fondo speciale per i dipendenti di servizi
di esattorie, ai sensi della legge n. 377 del 1958, art. 32 e legge n. 587
del 1971, art. 7;

2. che avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un
motivo, al quale non ha opposto difese l’intimato;

3. che il P.G. ha richiesto l’accoglimento del ricorso;
4. che, con l’unico motivo di censura, l’INPS lamenta violazione e falsa
applicazione della L. n. 377 del 1958, art. 32 e della L. n. 587 del 1971,
art. 7, per avere la Corte di merito ritenuto che la corresponsione del
75% dei contributi versati al Fondo speciale per i dipendenti di servizi
di esattorie avesse natura in parte restitutoria e in parte retributiva e
conseguentemente applicato l’art. 429 cod.proc.civ., che consente il
cumulo degli accessori dovuti sulla sorte a titolo di interessi e
rivalutazione monetaria;

5.

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

6.

che questa Corte ha già fissato il principio secondo cui il diritto al
pagamento una tantum della somma pari al 75% della contribuzione
integrativa, riconosciuto dall’art.32 delle legge n.377 del 1958 agli
iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e
ricevitorie, ha natura previdenziale, non trattandosi di un vero e proprio
rimborso di contributi inutilizzabili, bensì dell’erogazione “una volta
tanto” di una indennità sostitutiva e anticipatoria del trattamento
pensionistico, commisurata ad una parte soltanto dei contributi versati,
onde sulla somma erogata è dovuto unicamente il maggior importo tra
interessi legali e rivalutazione monetaria (v., fra le tante, Cass. nn.
19824 del 2013, 8635 del 2014, 20430 del 2016;17097/2017);

1
R.G. 14092/2012

rivalutazione monetaria sulle somme allo stesso corrisposte a titolo di

che non essendosi la Corte territoriale conforMta al predetto principio,
la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, per nuovo esame,
alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà
anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso nella Adunanza camerale del 21 settembre 2017

7.

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