Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1040 del 17/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.17/01/2017),  n. 1040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18184-2015 proposto da:

LE FERROVIE DEL SUD EST SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL, in persona

dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo

studio dell’avvocato ANGELO R. SCHIANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIANO ANCORA, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO MAGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LILIA LUCIA PETRACHI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– Controricorrente –

e contro

LE FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL in persona

dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo

studio dell’avvocato ANGELO R. SCHIANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIANO ANCORA, giusta mandato in calce al

ricorso successivo;

– ricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 704/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

4/03/2015, depositata il 05/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 5 maggio 2015 la Corte di Appello di Lecce confermava la decisione del primo giudice di accoglimento della domanda proposta da M.A. nei confronti della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. di condanna di quest’ultima – di cui era dipendente – al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di straordinario dal 21 gennaio 2005 per il lavoro eccedente le 36 ore settimanali.

La Corte, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, riteneva infondate le censure mosse nell’appello sulla scorta del costante orientamento espresso da questa Corte in fattispecie del tutto analoghe alla presente. Precisava, con riferimento al motivo attinente alla prescrizione, che il termine quinquennale era stato interrotto dal ricorso gerarchico del 12.1.2010 proposto dal dipendente.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la società affidato a cinque motivi.

Il M. resiste con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge ed omessa pronuncia su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si assume che la Corte di Appello non aveva tenuto del fatto, pacifico tra le parti, che il Marti non poteva invocare a suo favore alcun uso aziendale poichè al momento del suo trasferimento presso gli uffici della sezione di Lecce l’orario lavorativo era quello contrattuale di 39 ore e che egli non aveva mai beneficiato dell’orario ridotto delle 36 ore. In effetti, l’azienda nell’imporre al Marti l’orario di 39 ore settimanali aveva evidentemente dimostrato di non voler applicare nei suoi confronti l’uso aziendale – se esistente – ed il lavoratore non poteva, per contro, aver fatto affidamento su un diverso orario di lavoro.

Il motivo è infondato in quanto l’impugnata sentenza ha proprio valutato il fatto che il dipendente avesse prestato la propria attività lavorativa per 39 ore settimanali pur in presenza di un uso aziendale che aveva fissato l’orario di lavoro in 36 ore settimanali. In motivazione, peraltro, è stato anche precisato che dapprima la Gestione Commissariale e, poi, la società- attuale ricorrente – erano tenute all’osservanza dell’uso aziendale rientrante tra le fonti eteronome del rapporto di lavoro e rispetto) al quale “..la legge considera irrilevante la volontà dell’autore del comportamento, poichè non ammette il medesimo a provare l’inesistenza nel caso concreto) dell’intento negoziale.”.

Con il secondo motivo ricorso si denunzia omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 2948 c.c. laddove il giudice del gravame erroneamente aveva ritenuto valido atto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale il ricorso gerarchico prodotto dal dipendente.

Il motivo è inammissibile perchè privo di specificità in quanto non viene trascritto il contenuto del menzionato) ricorso gerarchico ponendo in tal modo questa Corte nella impossibilità conoscerlo onde valutarne la portata quale atto interruttivo della prescrizione (sul principio di autosufficienza, ex multis: Cass. n. 48 del 03/01/2014; Cass. n. 17915 del 30/07/2010).

Il terzo ed il quarto motivo sono stati in svariate pronunce di questa Corte ritenuti infondati sulla scia della decisione delle sezioni unite (sentenza 13.12.07 n. 26107) ribadita anche con riguardo agli ulteriori rilievi contenuti nei motivi all’esame (per tutte vedi di recente 25262 del 15 dicembre 2015). Tale orientamento, va in questa sede confermato in assenza della prospettazione di nuove argomentazioni ulteriori e diverse da quelle già scrutinate nelle precedenti decisioni richiamate.

Con il quinto mezzo viene lamentata violazione di legge ed omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in quanto la Corte di merito non avrebbe scrutinato il profilo relativo alla circostanza che le tre ore lavorate in eccesso integravano, al più, un indennizzo a titolo risarcitorio – “…mancando sia l’animus di ritenerle come straordinario sia la originaria predeterminazione dal momento che solo ex-post esse possono essere considerate ore rese in regime di straordinario..” e che, pertanto, nessuna inclusione nel ricalcolo del TFR era ipotizzabile per tali voci.

Il motivo è inammissibile in quanto privo del requisito dell’autosufficienza non essendo stato indicato come e quando la questione era stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio.

Alla luce di quanto esposto, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio ritiene di condividere pienamente il contenuto della riportata relazione e, pertanto, rigetta il ricorso.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione all’avv. Petrachi per dichiarato anticipo fattone.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% con attribuzione all’avv. Lilia Lucia Petrachi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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