Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 104 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. II, 04/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 04/01/2011), n.104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALLORO MAURIZIO;

– ricorrente –

contro

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FILIPPO MARCHETTI 19, presso lo studio dell’avvocato PINTO

GUGLIELMO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TARCHINI CRISTINA;

– controricorrente –

e contro

V.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 706/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 31/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Presidente Dott. OLINDO SCHETTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31 agosto 2004 la corte di appello di Brescia, pronunciando sull’appello proposto da V.G. avverso la sentenza non definitiva del 7-2 – 22-3-2002 n. 317 – con la quale il Tribunale di Mantova, nel giudizio di divisione promosso dal predetto V.G. nei confronti del fratello V.S., aveva dichiarato la comunione tra i due pro indiviso al 50% relativamente a beni immobili siti nei Comuni di (OMISSIS), nonche’ lo scioglimento della comunione medesima e rimesso le parti davanti al G.I. per l’estrazione a sorte degli assegni individuati dal c.t.u.

Ing. N. – dato atto che nel giudizio di appello era intervenuta M.L., coniuge, in comunione legale dei beni, di V. G. e comproprietaria pro indiviso al 50% dell’immobile in (OMISSIS), la quale, benche’ litisconsorte necessaria nel procedimento di divisione, non era stata convenuta in giudizio, ha dichiarato per tale motivo la nullita’ della predetta sentenza n. 317/2002 del tribunale e rimesso la causa ai sensi dell’art. 354 c.p.c. al primo giudice.

La sentenza e’ stata impugnata da V.S. con ricorso per cassazione in forza di un unico motivo, con cui viene denunciato:

omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5 – azione prevista dall’art. 184 c.c. – mancata proposizione da parte del coniuge – prescrizione.

Resiste con controricorso M.L..

Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta da V.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il proposto gravame il ricorrente censura la sentenza impugnata per la mancata declaratoria di inammissibilita’ ed infondatezza dell’intervento nel giudizio di appello di M.L., gia’ – tempestivamente eccepite nelle conclusioni rassegnate avverso l’intervento medesimo, a motivo che, essendo stato acquistato il bene di (OMISSIS) dai coniugi V. – M. in regime di comunione dei beni, e potendo ciascuno dei coniugi disporre dell’intero bene ai sensi dell’art. 180 c.c., comma 2, l’atto dispositivo posto in essere da V.G. con riferimento all’immobile in questione e’ valido ed efficace, essendosi prescritta l’azione di annullamento dell’atto stesso proponibile dalla M., per il decorso del termine annuale di cui all’art. 184 c.p.c. Con la conseguenza che la corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la inammissibilita’ ed irritualita’ delle domande proposte dalla M. con l’intervento e riconoscere la legittimita’ e correttezza della decisione adottata dal tribunale. Il motivo di ricorso e’ inammissibile, perche’, da un lato, non viene con esso impugnata la ratio decidendi della statuizione della corte, che e’ quella piu’ sopra riportata, e, dall’altro, vengono proposte questioni che esulano dal thema decidendum risultante dall’esposizione che ne ha fatto il giudice e lo stesso ricorrente.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA