Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10399 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.T.L., rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Astorri Stefano,

elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandro Torlonia, n. 33;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

Angela Raimondo, elettivamente domiciliato presso gli Uffici

dell’Avvocatura comunale in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma depositata il 17

febbraio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza del

primo motivo, conclusioni alle quali si è riportato, in camera di

consiglio, il Sostituto Procuratore Generale dott. Giampaolo Leccisi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che in data 14 maggio 2005 veniva notificato a G.T. L. verbale di contestazione della violazione dell’art. 158 C.d.S., comma 2, accertata dall’ausiliare del traffico A. G., perchè l’autovettura Opel Zafira tg. (OMISSIS), di proprietà di G.T.L., in data (OMISSIS) alle ore 15.15 sostava a (OMISSIS), nello spazio riservato alla fermata dei bus;

che contro il verbale il G.T. proponeva opposizione;

che il Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata il 17 febbraio 2006, ha rigettato l’opposizione, fatti salvi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005;

che il Giudice di pace – riconosciuta la legittimazione degli ausiliari del traffico ad accertare la violazione in questione – ha ritenuto che la contestazione immediata non era possibile, giacchè, trattandosi di autovettura in sosta vietata, il trasgressore era assente;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il G.T. ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 marzo 2007, sulla base di tre motivi;

che il Comune intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 7 e 157 C.d.S., della L. n. 127 del 1997, art. 17, commi 132 e 133, della L. n. 488 del 1999, art. 68 degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. e dell’art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè violazione di circolari e motivazione insufficiente, erronea e contraddittoria) il ricorrente sostiene che l’ausiliare del traffico era privo di legittimazione ad accertare la violazione contestata (sosta nello spazio riservato alla fermata dei bus), giacchè – si sostiene – il potere di accertamento delle violazioni del divieto di sosta da parte del personale dipendente delle società di gestione dei parcheggi è limitato alle aree in concessione e a quelle immediatamente limitrofe a quelle oggetto della concessione che precludano la funzionalità del parcheggio;

che il motivo è manifestamente infondato;

che occorre premettere che nella specie il verbale di contestazione per sosta nello spazio riservato alla fermata dei bus è stato elevato da un ausiliario del traffico nominato con ordinanza sindacale ai sensi della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 133, ossia da un ispettore di azienda esercente il trasporto pubblico di persone cui sono state conferite le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico;

che la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha attribuito ai Comuni la possibilità di conferire, con provvedimento del sindaco, funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali od ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, entro i confini delle aree oggetto di concessione; la stessa norma dispone che la procedura sanzionatoria e l’organizzazione del servizio sono di competenza degli uffici o comandi a ciò preposti e che i gestori possono esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti;

che, ai sensi del successivo comma 133, le stesse funzioni sono conferite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, il quale può anche svolgere funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie di trasporto pubblico;

che la L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68 ha successivamente chiarito che la L. n. 127 del 1997, art. 17, commi 132 e 133 “si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, art. 12, comma 1, lett. e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonchè di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ.” e che queste funzioni, “con gli effetti di cui all’art. 2700 c.c., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, commi 132 e 133,”, disponendo, altresì, che a detto personale “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 158, lett. b) e c), e comma 2, lett. d)”;

che da detta normativa emerge che il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell’attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative: una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dagli stessi dipendenti della società concessionaria;

una seconda, concernente la sosta nell’ambito del territorio del Comune, nella quale le funzioni di prevenzione ed accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali; una terza, si riferisce agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito, tra l’altro, il controllo della sosta sulle corsie riservate ai mezzi pubblici (da ultimo, Cass., Sez. 2, 27 ottobre 2009, n. 22676);

che, siccome nella specie il verbalizzante era un ispettore di azienda del trasporto pubblico urbano, va affermata la legittimità dell’accertamento da parte sua della violazione al divieto di sosta nello spazio riservato alla fermata dei bus, non trovando l’esercizio, da parte di detti ispettori, delle funzioni conferite il limite della soggezione delle aree a concessione di parcheggio, che caratterizza invece il corrispondente potere dei dipendenti della società o delle società concessionarie;

che con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 158 C.d.S., comma 2, artt. 200 e 201 C.d.S., art. 384 reg. att. C.d.S., lett. f, della L. n. 689 del 1981, art. 14, degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. e dell’art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè motivazione insufficiente, erronea e contraddittoria ed omessa pronuncia) il ricorrente – premesso che in tema di violazioni del codice della strada la contestazione immediata ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore – deduce che la limitazione al diritto di conoscere immediatamente l’oggetto dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di specifici motivi che rendano impossibile la contestazione immediata, dovendo tali motivi essere espressamente e chiaramente indicati nel verbale;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, poichè – come risulta dalla sentenza impugnata – il verbale da atto che, trattandosi di autovettura in sosta vietata, il trasgressore era assente, correttamente è stata fatta applicazione dell’art. 334 reg. esec. att. C.d.S., comma 1, lett. f), che prevede, tra i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, l’accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

che con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126 bis, comma 2, introdotto dal D.Lgs. n. 9 del 2002, art. 7 nel testo risultante dal D.L. n. 151 del 2002, modificato dalla Legge di Conversione n. 214 del 2003; violazione degli artt. 3 e 27 Cost.; motivazione omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia;

violazione e falsa applicazione della decisione della Corte costituzionale n. 27 del 2005) si denuncia l’erroneità della sentenza con riferimento alla illegittima applicazione della sanzione accessoria di decurtazione di due punti dalla patente di guida del ricorrente;

che il motivo non coglie nel segno, perchè la sentenza impugnata ha espressamente fatti salvi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2007, così escludendo la decurtazione dei punti patente: “il provvedimento di rigetto del ricorso – si legge nella sentenza del Giudice di pace – non esclude l’applicazione nei confronti dell’opponente della sentenza n. 27 del 2005 della Corte costituzionale, che ha messo in evidenza la incostituzionalità della norma che impone la decurtazione dei punti dalla patente prescindendo da qualsivoglia accertamento della responsabilità personale del proprietario del veicolo, che non è in condizione di indicare il trasgressore, in relazione alla violazione delle norme della circolazione stradale”;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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