Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10399 del 27/04/2017

Cassazione civile, sez. III, 27/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.27/04/2017),  n. 10399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17751-2015 proposto da:

Z.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPENNINI 60,

presso lo studio dell’avvocato CARMINE DI ZENZO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SALVATORE RACITI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA in persona del procuratore Dr. CO.PI.AN.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO SPADAFORA giusta procura speciale in

calce al controricorso;

GENIALLOYD SPA DI ASSICURAZIONE in persona del procuratore Dr.

CO.PI.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANTONIO SPADAFORA giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

ALLIANZ SPA, A.C., N.M., F.M.,

C.G.;

– intimati –

Nonchè da:

A.C. in proprio e nella qualità di genitore e legale

rappresentante del figlio minore N.P., N.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO PANZARANI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURIZIO CIAN giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

Z.L., F.M., C.G., GENIALLOYD

SPA DI ASSICURAZIONE, ALLIANZ SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1245/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott GRAZIOSI. CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale MISTRI CORRADO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

A.C., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minorenni N.M. e N.P., con ricorso del 26 giugno 2006 instaurò un giudizio davanti al Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, nei confronti di C.G., F.M., Bernese Assicurazioni S.p.A. e Z.L. per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) nel quale, per omessa fermata ad uno stop di un’auto guidata dal C. (di proprietà della F. e assicurata presso la Bernese Assicurazioni), si era verificato uno scontro tra la suddetta auto e una motocicletta guidata da N.G. – marito separato della A. e padre dei suoi figli minorenni – e su cui era trasportata B.S. (figlia della Z.), con conseguente decesso di questi ultimi. Si costituirono resistendo il C., la F. e la compagnia assicuratrice, mentre venne dichiarata contumace la Z., che poco dopo avviò un altro giudizio dinanzi allo stesso Tribunale contro i suddetti e contro Genialloyd S.p.A., compagnia assicuratrice di N.G., giudizio in cui tutti si costituirono resistendo.

Riunite le cause, con sentenza n. 174/2011 il Tribunale dichiarò la responsabilità esclusiva del C. nella causazione del sinistro, condannando quindi in solido il C., la F. e la Bernese Assicurazioni (quest’ultima nei limiti del residuo massimale di polizza di Euro 1.448.819) a risarcire: l’ A. in proprio nella misura di Euro 75.000 per danno non patrimoniale, di Euro 372.300 per danno patrimoniale e di Euro 8495,76 per “danno materiale”, detratto l’importo di Euro 50.000 già corrisposto come provvisionale; N.P., come rappresentato dalla madre, nella misura di Euro 100.000 per danno non patrimoniale e di Euro 731.700 per danno patrimoniale, detratto l’importo di Euro 120.000 già corrisposto come provvisionale; N.M., come rappresentato dalla madre, nella misura di Euro 100.000 per danno non patrimoniale e di Euro 475.000 per danno patrimoniale; Loretta Z. nella misura di Euro 150.693 per danno non patrimoniale e Euro 108.600 per danno patrimoniale. Condannò poi i responsabili civili del sinistro a rifondere le spese processuali alla A. e alla Z., nonchè quest’ultima a rifondere le spese a Genialloyd S.p.A..

Propose appello principale la Z. perchè fosse condannata Genialloyd S.p.A. D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 141, a risarcirle i danni riconosciuti nonchè a risarcirla nella misura di Euro 50.000 per danno tanatologico jure haereditario, di Euro 19.200 quale aggiunta, al danno da perdita del contributo familiare, di quattro anni di aspettativa di vita per l’appellante (presumendo per quest’ultima una vita di 84 anni, anzichè di 80 come ritenuto dal Tribunale) e di Euro 700 per spese funerarie e di tumulazione, nonchè a restituirle le spese legali del primo grado già corrisposte.

Proposero appello incidentale l’ A., in proprio e per il minore N.P., e N.M. (divenuto nelle more maggiorenne), chiedendo che la Z. fosse dichiarata decaduta dal diritto di partecipare alla ripartizione del massimale di polizza della Bernese Assicurazioni D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 140, non avendo proposto domande, eccezioni ed istanze nel giudizio avviato dall’ A. nei termini perentori di cui agli artt. 416 ss. c.p.c., chiedendo altresì la condanna della suddetta compagnia, divenuta frattanto Allianz S.p.A., a corrispondere loro la somma che aveva versato alla Z., e in subordine la condanna di quest’ultima a pagar loro direttamente l’importo. Chiesero inoltre la condanna di Allianz a pagar loro la differenza rispetto al massimale che non aveva tempestivamente messo a disposizione dei danneggiati, avendo stragiudizialmente risarcito due di essi ( B.E., padre della trasportata, e N.G., fratello del motociclista) e a risarcirli per il danno da distruzione della motocicletta. Da ultimo, chiesero la rideterminazione delle spese processuali che la compagnia assicuratrice doveva loro rifondere.

Costituitisi resistendo soltanto Allianz S.p.A. e Genialloyd S.p.A., la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 21 maggio – 3 luglio 2014, ha rigettato l’appello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, compensando le spese.

Ha presentato ricorso la Z. sulla base di quattro motivi, da cui si sono difesi con controricorso sia Genialloyd S.p.A. sia l’ A. (anche quale titolare della responsabilità genitoriale verso il figlio minorenne N.P.) e N.M.. Questi ultimi hanno presentato anche ricorso incidentale con un unico motivo, da cui si è difesa con controricorso Allianz S.p.A.; Genialloyd S.p.A., A. – N. e Allianz S.p.A. hanno poi depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il ricorso della Z., come già anticipato, si articola in quattro motivi: il primo lamenta, come violazione e/o falsa applicazione di legge, la mancata applicazione dell’art. 141 cod. ass., il secondo concerne il risarcimento del danno tanatologico, il terzo concerne la determinazione della vita media ed il quarto la domanda di rimborso delle spese per funerale e tumulazione.

Per quanto concerne, allora, il primo motivo, la ricorrente censura il giudice d’appello per non aver applicato l’invocata norma in quanto il sinistro era avvenuto prima dell’entrata in vigore del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Sostiene inoltre che la sua azione diretta quale madre della trasportata B.S. nei confronti dell’assicurazione del motociclista N.G., cioè Genialloyd S.p.A., sarebbe legittima anche ai sensi della pur abrogata L. n. 990 del 1969 e degli artt. 2043, 2054 e 2055 c.c.: pur avendo l’istruttoria espletata nella causa avviata dalla A. – cui fu poi riunita quella della Z. – escluso ogni responsabilità del N., la Z. non avrebbe potuto essere soccombente nei confronti di Genialloyd S.p.A., dal momento che la sua pretesa risarcitoria che ha provocato la chiamata in giudizio della Genialloyd S.p.A. sarebbe giustificata dalle norme processuali e dall’astratta fondatezza della chiamata in causa, risultando poi dalla richiesta di rinvio a giudizio del C. avanzata il 18 maggio 2005 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia che vi sarebbe stato concorso di responsabilità per il sinistro del N., “che teneva una velocità superiore a quella consentita dalle condizioni della strada e dalla presenza di un incrocio segnalato”.

Gli argomenti che intessono il motivo sono diretti ad eludere, in realtà, quanto constatato e correttamente valutato dalla corte territoriale: nell’atto d’appello, infatti, la Z. aveva chiesto la condanna della Genialloyd S.p.A., ai sensi dell’art. 141 cod. ass., e la corte ha ritenuto di aderire alla posizione assunta dal giudice di prime cure al riguardo “giacchè l’invocato art. 141…non poteva essere applicato essendosi il sinistro in esame verificato in data 8.7.2004, ossia in epoca precedente all’entrata in vigore” del Codice delle assicurazioni. Pertanto “sulla scorta del principio dell’irretroattività della legge, unitamente al disposto dell’art. 354 – il quale, al n. 7, recita “i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori” – andava fatta applicazione della normativa precedente, la L. n. 990 del 1969, art. 27, che escludeva la legittimazione del danneggiato nei confronti del vettore allorchè risultasse la colpa esclusiva della controparte” come nel caso di specie era stato accertato, essendo emerso che aveva causato il sinistro esclusivamente il conducente dell’auto, C.G. (motivazione, pagine 12 – 13).

Quanto ritenuto dalla corte territoriale è ictu ocuti condivisibile; nè può incidere sulla legittimazione della Z. ad un’azione diretta nei confronti della Genialloyd S.p.A. – è parimenti chiaro – il contenuto di una richiesta di rinvio a giudizio penale, che non ha nessun valore accertatorio in ordine ad una eventuale corresponsabilità del motociclista da collocare accanto a quella per cui il C. veniva appunto rinviato a giudizio. Nè, infine, può trarsi tale legittimazione dalle norme del codice civile, non sussistendo alcun rapporto contrattuale tra la Z. e la Genialloyd S.p.A., nè avendo quest’ultima commesso alcun illecito aquiliano nei confronti della prima, nè infine essendo Genialloyd S.p.A. in posizione di solidarietà con chi è risultato essere stato responsabile del sinistro, cioè, esclusivamente, C.G.. Il difetto di legittimazione, poi, giustifica la soccombenza, cui segue la condanna alla rifusione delle spese nei confronti della parte vittoriosa.

Il motivo, in conclusione, risulta infondato; e ciò assorbe gli ulteriori motivi, poichè tutti riguardano pretese che la Z. ha proposto, priva di legittimazione a farlo, nei confronti della Genialloyd S.p.A.

2. Il ricorso incidentale A. – N., nel suo unico motivo, denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 102, 331 e 334 c.p.c., con riferimento all’art. 140 cod. ass..

La corte territoriale – osservano i ricorrenti – ritenne inammissibile per difetto di interesse l’appello incidentale tardivo da loro proposto; ma il citato art. 140, in forza del quale si svolsero i gradi di merito, introduce un litisconsorzio necessario disponendo l’applicazione dell’art. 102 c.p.c., per cui sulla fattispecie in esame verrebbero ad incidere gli artt. 102, 331 e 334 c.p.c.. In particolare, l’art. 331 stabilisce che per le cause inscindibili ex art. 102 la sentenza deve essere impugnata nei confronti di tutte le parti interessate, e l’art. 334 ammette a proporre impugnazioni incidentali tardive anche le parti chiamate ad integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 331: pertanto l’appello incidentale non era inammissibile per tardività. La corte territoriale ha ritenuto anche che l’appello incidentale fosse stato proposto nei confronti di Allianz S.p.A., contro la quale non era stato proposto invece l’appello principale: ma, obiettano i ricorrenti, sarebbero state comunque cause inscindibili per il litisconsorzio necessario, per cui l’unico limite sarebbe l’impugnazione della stessa sentenza. Inoltre le censure e le domande dell’appello incidentale non riguarderebbero solo Allianz, sussistendo anche una domanda subordinata di restituzione di somme nei confronti dell’appellante principale Z.L., nei cui confronti il giudice d’appello non si sarebbe pronunciato.

Anche questo ricorso non tiene conto di quanto era già stato chiaramente e correttamente evidenziato dal giudice di secondo grado, che ha rilevato come l’impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c., sia “ammissibile esclusivamente laddove l’interesse a impugnare sorga a seguito della proposizione dell’appello principale”: e, nel caso in esame, poichè l’appello principale della Z. era indirizzato solo nei confronti della Genialloyd S.p.A., anche il suo eventuale accoglimento non avrebbe avuto “nessuna influenza sulle situazioni giuridiche facenti capo agli A. – N., così come regolamentate dalla sentenza di primo grado”. E ciò significava che “l’interesse all’impugnazione in capo agli odierni appellanti incidentali non nasceva dalla proposizione del gravame principale, bensì proveniva direttamente dalla sentenza”, proprio da questo discendendone l’inammissibilità (motivazione, pagine 15 – 16).

Il nucleo del discorso è appunto quello della fonte dell’interesse, e non dell’esistenza tout court di un interesse. Invero, solo l’interesse che deriva dall’impugnazione principale giustifica, logicamente prima ancora che giuridicamente, quella sorta di rimessione in termini che l’art. 334 concede per proporre impugnazione incidentale. Questa, infatti, altro non è evidentemente – che una species collocabile nel genus del diritto di difesa, e la necessità di esercitare tale diritto non può che discendere da una impugnazione – la principale – che rimette in discussione, e quindi in stato di incertezza, le posizioni giuridiche cui si era data acquiescenza non impugnando. Il fatto che, invece, sia presentata una impugnazione che su tali posizioni non incide non può allora riaprire porte che si sono già chiuse per scelta libera e consapevole del soggetto che non ha voluto presentare impugnazione tempestiva, così esercitando quella dispositività che è a tutt’oggi la sostanza del processo civile.

In tal senso, d’altronde, si è già chiaramente pronunciata la giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo Cass. sez. 3, 2016 n. 12387: “L’impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale.”; v. pure, sulla scorta di S.U. 27 novembre 2007 n. 24327, Cass. sez. 1, 16 novembre 2015 n. 23396 e Cass. sez. L, 29 marzo 2012 n. 5086 – per cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, per tutelare la reale utilità di chi la propone, qualora “l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivanti dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza” -). Pertanto, l’unico motivo del ricorso in esame non può essere accolto.

In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente compensazione delle spese processuali. Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale compensando le spese processuali del grado. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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