Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10399 del 20/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10399 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio rg 1654/2015
proposto dal Tribunale di VIBO VALENTIA, con ordinanza rg.
859/2014 depositata in data 1/12/2014 nel procedimento pendente
tra:
MOBRICI LEONARDO;
AMMINISTRAZIONE COMUNALE VIBO VALENTIA;
sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale nella persona del
Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO, il quale chiede che la
SUPREMA CASSAZIONE dichiari inammissibile il ricorso in
epigrafe specificato;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di
appello di Napoli si dichiarava, tra l’altro, incompetente per materia,

Data pubblicazione: 20/05/2016

.b.

con riferimento alla domanda risarcitoria proposta nei confronti di
alcuni dei convenuti (tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti), ritenendo competente il Tribunale di Vibo Valentia.
2. Il predetto Tribunale, dinanzi al quale la causa era stata riassunta, ha
richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, rilevando che, ai sensi

l’Amministrazione dello Stato, sussiste la competenza territoriale
inderogabile del Tribunale di Catanzaro, avendo in quest’ultima città
sede l’Avvocatura Distrettuale dello Stato dì Catanzaro, nel cui
distretto si trova il Tribunale di Vibo Valentia.
3. Il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4. Risulta dagli atti che l’ordinanza del Tribunale dì Vibo Valentia è
stata ritualmente comunicata alle parti costituite.
5. Questa Corte ha già affermato più volte che, ai sensi dell’art. 45
c.p.c., l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio postula
che, emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia
dichiarativa della competenza per materia o per territorio inderogabile
e riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competente,
quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e
sostenga quindi che la competenza per ragioni di materia o di territorio
inderogabile spetta al primo ovvero ad un terzo giudice e che, invece,
“deve escludersi che il conflitto di competenza possa elevarsi se, di
fronte ad una declinatoria di competenza per materia o per territorio
inderogabile, il giudice ad quern reputi esistente sulla controversia solo il
criterio del valore o solo quello del territorio derogabile e ravvisi che,
alla stregua di esso, sia competente il giudice a quo o un terzo giudice”
(v, tra le altre, Cass., ord., n. 13364 del 26/07/2012; Cass. n. 19792 del
17/07/2008).

Ric. 2015 n. 01654 sez. M3 – ad. 10-03-2016
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dell’art. 25 c.p.c., trattandosi di giudizio in cui è parte in causa

6. Si rileva che, nella specie, il secondo giudice, indicato come
competente — evidentemente anche per territorio, con la precisazione
che detta indicazione non può ritenersi tatnquon non esset, diversamente
da quanto sostenuto dal P.G. — dal Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche presso la Corte di appello di Napoli e dinanzi al quale le

ritenendo sussistente la competenza territoriale inderogabile del
Tribunale di Catanzaro. Si evidenzia, altresì, che la competenza del
giudice del foro erariale, disciplinata dall’art. 25 c.p.c., nonché dagli
artt. 6 e 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, è di natura generale e
inderogabile, sottratta alla disponibilità della stessa Amministrazione e,
avuto riguardo alla natura speciale di dette norme, prevale, salve le
eccezioni contemplate dall’art. 7 del R.D. n. 1611 del 1933 — fra le quali
non è compreso il giudizio de qua —, su ogni altra competenza, anche se
inderogabile (v. Cass., ord., 3/09/2004, n. 17880).
Alla luce di quanto precede, il ricorso è ammissibile e fondato e va,
pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Catanzaro (v., con
riferimento ad analoga questione, Cass., ord., 29/01/2016, n. 1818).
7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento
di competenza richiesto d’ufficio.
P. Q.M.
La Corte accoglie l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio
proposta e dichiara la competenza del Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 marzo 2016.

parti hanno riassunto la causa, ha dichiarato la sua incompetenza,

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