Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10399 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10399 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: NAPPI ANIELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Franchi s.p.a. Industrie Meccaniche, domiciliata in
Roma, via Varrone 9, presso l’avv. Francesco Vannicelli, che la rappresenta e difende, come da mandato a margine del ricorso
– ricorrente Contro
Comune di Assisi,

domiciliato in Roma, via

G.B.Morgagni 2/a, presso l’avv. Umberto Segarelli,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.
Tosca Molini, come d mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale

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Data pubblicazione: 20/05/2015

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– controricorrente e ricorrente incidentale avverso
la sentenza

n. 250/2008 della Corte d’appello di

Perugia, depositata il 17 giugno 2008
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.

udito per il ricorrente incidentale il difensore
avv. Segarelli
Udite le conclusioni del P.M., Rosario Giovanni
Russo, che ha chiesto inammissibilità o manifesta
infondatezza del ricorso principale; assorbimento
del ricorso incidentale; condanna aggravata alle
spese per la società Franchi.
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Perugia si pronunciò nella controversia insorta tra
la Franchi s.p.a. Industrie Meccaniche e il Comune
di Assisi in relazione alla cessione al comune di
un fondo di proprietà dell’attrice.
Risulta dalla sentenza impugnata che il 20 marzo
1995 le parti avevano stipulato un preliminare di
compravendita del fondo controverso. Ma il contratto era rimasto ineseguito. Sicché il Comune di Assisi aveva agito per la sua esecuzione in forma
specifica, ottenendo dal Tribunale di Perugia sen-

Aniello Nappi

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tenza produttiva degli effetti del contratto non
concluso.
Nelle more del giudizio d’appello promosso dalla
Franchi s.p.a. Industrie Meccaniche, peraltro, il
Comune di Assisi aveva portato a compimento la pro-

situazione di stallo. Sicché, essendo stata decretata il 26 maggio 2003 l’espropriazione del fondo
controverso, la corte d’appello, ribadito
l’accertato inadempimento della Franchi s.p.a. Industrie Meccaniche, dichiarò cessata la materia del
contendere, ma condannò la società convenuta al pagamento della somma di C. 5.000 in favore della amministrazione attrice, a titolo di risarcimento del
danno subito dalla stessa amministrazione per aver
dovuto affrontare le spese della procedura espropriativa.
Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso
per cassazione la Franchi s.p.a. Industrie Meccaniche, deducendo tre motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso il Comune di Assisi, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

cedura di espropriazione intrapresa per superare la

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1.1- A norma dell’art. 335 c.p.c. i ricorsi propo-

sti contro la medesima sentenza vanno riuniti.
1.2- Con il primo motivo la ricorrente principale
deduce violazione e falsa applicazione dell’art.
1218 c.c., vizi di motivazione della decisione im-

Ripropone le deduzioni già disattese dai giudici
del merito, sostenendo che inadempiente rispetto al
contratto preliminare era stato il Comune di Assisi, per aver proceduto senza contraddittorio al
frazionamento del fondo controverso, la cui superficie era stata determinata in mq. 9.803, di gran
lunga superiore a quella originariamente prevista
di mq. 9.500.
Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1218
c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano ingiustificatamente disconosciuto l’inadempimento del
comune rispetto all’obbligazione di risarcimento
del danno derivante dall’illegittima occupazione
del fondo.
Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce
vizi di motivazione della decisione impugnata.

pugnata.

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Sostiene che l’espropriazione era stata illegittima, in quanto non giustificata da un effettivo interesse pubblico, e lamenta sia l’indebito rigetto
della sua domanda di risarcimento del danno sia
l’iniquo accoglimento della domanda di danni del

1.3- Con l’unico motivo del suo ricorso la ricorrente incidentale lamenta che la corte d’appello
abbia omesso di prendere in considerazione
l’eccezione di inammissibilità per genericità
dell’appello proposto dalla Franchi s.p.a. Industrie Meccaniche. Infatti l’appello della società
convenuta riproduceva letteralmente la comparsa
conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, sicché non proponeva alcuna specifica censura
alla sentenza del tribunale.
2.1- Il ricorso principale è inammissibile per difetto di specificità, perché ripropone questioni
già affrontate e decise nel giudizio di merito,
senza prendere in considerazione le motivazioni esibite per disattendere le sue difese.
Quanto al lamentato difetto di contraddittorio nel
frazionamento del fondo, i giudici del merito hanno
ben chiarito che il contratto preliminare stipulato
dalle parti non prevedeva alcuna forma di contrad-

comune.

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dittorio per il frazionamento; e che, essendo la
vendita programmata a corpo e non a misura, erano
irrilevanti le differenze di estensione del fondo
così individuato.
A queste motivazioni nulla oppone nel primo motivo

di più cita giurisprudenza non pertinente, in quanto relativa al valore del già predisposto frazionamento quale «mezzo fondamentale per l’interpretazione del contratto avente ad oggetto un immobile
allorquando le parti vi abbiano fatto esplicito riferimento» (Cass., sez. H, 7 giugno 1993, n. 6356,
m. 482694).
Quanto alla pretesa di imputazione del prezzo
all’indennità di occupazione temporanea, i giudici
del merito hanno motivatamente escluso che fosse
prevista nel contratto preliminare. E anche di tali
giustificazioni non tiene alcun conto il secondo
motivo del ricorso principale.
Il terzo motivo infine deduce per la prima volta la
questione della presunta illegittimità del decreto
di espropriazione sopravvenuto già nel corso del
giudizio di primo grado. Sicché, trattandosi di
questione che presuppone accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità, è per

del suo ricorso la ricorrente principale, che per

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questa ragione almeno, prescindendo da altri pur
decisivi rilievi, palesemente inammissibile.
2.1- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso
incidentale, che pure è ammissibile, in quanto re-

mente disattesa dalla sentenza impugnata.
Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti,
«il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali
di rito (quale, nella specie, improponibilità
dell’appello, comunque rigettato, in relazione
all’intervenuta rinuncia preventiva all’impugnazione, disattesa nella sentenza gravata sul presupposto della nullità di detta rinuncia) ha natura di
ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso
principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime
questioni pregiudiziali di rito o preliminari di
merito siano state oggetto di decisione esplicita o
implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in
presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso

lativa a questione pregiudiziale di rito implicita-

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principale» (Cass., sez. un., 25 marzo 2013, n.
7381, m. 625558).
3. Si deve pertanto concludere con la dichiarazione
di inammissibilità del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e con la condanna della

P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile
il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e condanna la ricorrente al rimborso delle
spese in favore del resistente, liquidandole in
complessivi C. 5.200, di cui g. 5.000 per onorari,
oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma, 27 marzo 2015

/

Il Presid nte

Il consigliere relatore
(dr. Ani

o Nappi)

ricorrente principale alle spese.

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