Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10399 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

INFIN DI LUCA MARIA FILIPPI FILIPPI SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 67/2004 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata l’08/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento n. (OMISSIS), l’Ufficio IVA di Pavia, a seguito di p.v. di constatazione notificato il 3 settembre 1998, recuperava imposta e sanzioni. Entrambi gli atti si riferivano all’anno 1994, per il quale la s.a.s. INFIN di Luca Maria Filippi Filippi non aveva presentato dichiarazione IVA. Con l’accertamento impugnato l’Ufficio rideterminava il volume d’affari, tenendo conto anche delle verifiche bancarie eseguite dalla G.d.F. e gli importi pretesi erano determinati tenendo conto di quanto già contestato.

La società proponeva ricorso che era accolto in prime cure, con annullamento della ripresa fiscale di cui all’atto impugnato.

A seguito di appello dell’amministrazione, la commissione tributaria regionale della Lombardia – con sentenza dell’8 settembre 2005 n. 67/15/04 confermava la decisione di primo grado.

I giudici d’appello, superate alcune questioni di natura formale, osservavano nel merito che la società contribuente aveva prodotto documentazione a discarico, ritenuta valida dai giudici di prime cure i quali avevano sostenuto che: a) dai c/c esaminati emergeva un quadro di “desolante passività”; b) talune operazioni sui c/c bancari della società avevano riscontro in rimesse provenienti dal c/c del padre dell’amministratore; c) altri movimenti di c/c erano originati da mutui accesi per estinguere posizioni di sofferenza; d) non pochi erano i pagamenti di competenze e interessi passivi verso istituti di credito; e) era provato il contratto d’acquisto della sede sociale in Torre d’Isola.

Inoltre, rilevavano che l’amministrazione aveva riconosciuto “l’estraneità dei movimenti all’attività dell’impresa” e si era riservata espressamente d’indicare espressamente le somme per le quali intendeva esercitare la propria “azione di autotutela”. Infine, stigmatizzavano che nonostante le affermazioni fatte in apposita memoria, secondo cui alcune somme andavano sottratte dagli importi accertati (incassi per le retribuzioni percepite e spese di evidente carattere personale), l’amministrazione non aveva mai rettificato gli accertamenti, evidentemente superficiali e dunque meritevoli di annullamento per il venire meno delle motivazioni ad essi sottese.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’avvocatura erariale per l’agenzia delle entrate e il ministero dell’economia e delle finanze; la società contribuente non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

01. Preliminarmente, si rileva la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto rappresentato dall’avvocatura erariale, il ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali.

L’intervento ministeriale in cassazione è dunque inammissibile e il ricorso dell’avvocatura dello stato va esaminato unicamente riguardo all’agenzia delle entrate, che è la sola a essere legittimamente impugnante .

02. Nel merito, con il primo motivo, l’avvocatura erariale denuncia l’omessa motivazione e indicazione delle ragioni della decisione D.Lgs. 546 del 1992, ex art. 36, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Sostiene che la decisione sarebbe sorretta da argomentazioni apparenti quali l’assenza di contestazione da parte dell’ufficio delle prove a discarico offerte dalla società contribuente e la mancata adozione di provvedimenti autotutela pur preannunciati.

03. Con il secondo motivo, l’avvocatura erariale denuncia insufficiente e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Sostiene che incongruente è il procedimento logico dei giudici regionali, allorquando inferiscono, dal parziale riconoscimento da parte dell’Ufficio di escludere soltanto alcuni dei redditi non dichiarati, l’intera illegittimità degli accertamenti, comprese ad esempio le operazioni genericamente giustificate come “restituzioni di danaro a parenti o amici”. Rileva, a tal proposito, che, riguardo ai paralleli accertamenti per le imposte dirette relative ai medesimi anni, i giudici tributari avevano proceduto ad accoglimenti solo parziali dei ricorsi.

04. Entrambi i motivi, logicamente connessi e da trattare congiuntamente, sono fondati, atteso che la motivazione della decisione è in parte apparente e tautologica, in parte è insufficiente e contraddittoria con specifico riguardo al punto decisivo della controversia rappresentato dalla individuazione delle movimentazioni sicuramente estranee alla vita aziendale e dalla inferenza di esse sull’illegittimità integrale degli accertamenti.

05. Premesso che l’accertamento è scaturito da verifiche bancarie eseguite dalla G.d.F., va data continuità al principio secondo cui sono di norma sufficienti le sole operazioni bancarie a giustificare la rettifica IVA, atteso che sono proprio le movimentazioni contabili dei conti della parte contribuente a sorreggere la ripresa fiscale in mancanza di una giustificazione causale di loro estraneità all’attività di quest’ultima (cfr., in motivazione, Cassazione civile sez. trib., 11 maggio 2009, n. 10684).

06. Infatti, in tema di accertamento dell’IVA, si è ripetutamente affermato che “la presunzione, stabilita dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, in forza della quale i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dal successivo art. 54 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono a operazioni imponibili, ha un contenuto complesso, consentendo di riferire i movimenti bancari all’attività svolta in regime IVA e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti presunzione che può essere vinta dal contribuente solo allorchè offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili” (sent. 2009 cit.; cfr. anche Cassazione civile sez. trib.: 21 dicembre 2005, n. 28324; 6 dicembre 2005, n. 26692; 19 marzo 2002, n. 3952; 18 marzo 2002, n. 3929).

07. Invece, i giudici d’appello nell’annullare interamente l’accertamento impugnato dalla società contribuente, non effettuano affatto l’analisi temporale e quantitativa delle movimentazioni censurate e in particolare di quelle che sarebbero state ritenute dalla stessa amministrazione estranee alla vita aziendale e da defalcare, quindi, dall’ammontare degli importi accertati nei vari anni. Nè i giudicanti spiegano le ragioni per le quali da tali rilievi ricavino il convincimento “che vengano sostanzialmente meno le motivazioni che sottendono all’accertamento” e che “per questo lo stesso deve essere annullato”.

08. L’eventuale eccessività delle somme portate negli accertamenti fiscali non travolge questi per l’intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che gli accertamenti rimangono validi per le somme effettivamente dovute, alla cui determinazione provvede il giudice tributario, che è investito di poteri di cognizione piena nei limiti dell’opposizione della parte contribuente.

09. La commissione regionale non spiega per quale motivo tale ovvio principio regolativo non possa essere operante nel caso di specie e perchè un riconoscimento solo parziale delle ragioni della parte contribuente possa far dire “che vengano sostanzialmente meno le motivazioni che sottendono all’accertamento”, tanto da far concludere che “per questo lo stesso deve essere annullato” nella sua interezza.

10. Si aggiunga, quanto alla asserita non contestazione da parte dell’Ufficio, che va riaffermato il principio secondo cui, in tema di prova, anche nel processo tributario, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica – in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica – se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento.

11. La commissione regionale non spiega, ancora una volta, se si sia attenuta a tale ovvio principio regolativo, come esso si atteggi nel caso di specie.

12. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale competente per nuovo esame; la regolamentazione delle spese resta riservata al giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ministeriale; accoglie il ricorso dell’agenzia delle entrate; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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