Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10399 del 03/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10399 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 21658-2011 proposto da:
RICCITELLI ARMANDO, (RCCRND60A24C354B) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio
dell’avvocato LINDA COSTA, rappresentato e difeso dagli avvocati
DI LEVA GIANFRANCO, GALLOPPI GIUSEPPE, IOVINE
ROBERTO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

FALLIMENTO “SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
TORRETTA ZAMARRA SCARL”, in persona del Curatore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 26, presso lo
studio dell’avvocato PIERETTI MARIA CRISTINA, rappresentato e

Data pubblicazione: 03/05/2013

difeso dagli avvocati DI MONTE OSCAR, RAFFAELLA PIROZZI
giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –

avverso il decreto n. 8/11 R.N. Cont. del TRIBUNALE di FOGGIA

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Pirozzi Raffaella difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Ric. 2011 n. 21658 sez. M1 – ud. 05-03-2013
-2-

del 28/06/2011, depositato il 30/06/2011;

La Corte rilevato che sul ricorso n. 21658/11 proposto da Riccitelli
Armando nei confronti del Fallimento Cooperativa agricola Torretta
Zamarra scarl il consigliere relatore ha depositato la relazione che

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:
RILEVATO
che Riccitelli Armando ha proposto ricorso per cassazione sulla base
di due motivi avverso il decreto depositato il 30.6.11 con cui il
tribunale di Foggia ha rigettato l ‘opposizione proposta avverso lo
stato passivo del fallimento della soc.coop Agricola Torretta Zamarra
ove era stato escluso il credito di cui il ricorrente aveva chiesto
l’ammissione pari a euro 154.538,88 in via privilegiata ed a euro
60.590,94 in chirografo;
che il fallimento ha resistito con controricorso

Osserva
Con il primo motivo di ricorso il Riccitelli contesta per violazione di
legge e vizio motivazionale il decreto impugnato laddove ha ritenuto
che “le mails aziendali allegate, se documentano l ‘esistenza del dedotto
rapporto contrattuale, nulla evidentemente provano in ordine al

segue.

quantum della pretesa. i tabulati in atti non recano alcuna certezza in
ordine né alla loro provenienza, né alla loro data. né alla loro
riferibilità.”
Sostiene il ricorrente che i tabulati relativi alle e-mail prodotti in

della società fallita nonché il mittente ed il destinatario della posta
elettronica e ,quindi sarebbero idonei ad attestare la data certa ai sensi
dell ‘art 2704 c. c.
11 motivo è inammissibile.
Il decreto impugnato contiene invero una duplice ratio decidendi, la
prima è quella citata dal ricorrente, ma il tribunale ha aggiunto
ulteriormente che “in ogni caso, il calcolo operato dall’istante
sull’intero incremento di fatturato (114,79%) realizzato dall’azienda
preponente nel 2008, come a suo dire risultante dai predetti tabulati,
appare errato nella misura in cui il contratto del 1/05/2007 prevedeva la
maturazione di provvigioni solo sul ‘fatturato sviluppato sulla zona
assegnata” al Riccitelli, con esclusione peraltro del diritto a compenso
per eventuali contratti conclusi fuori dalla zona territoriale di propria
competenza, salvo accordo preventivo (vd. clausola n. 2).
La domanda di insinuazione è infondata anche nella parte relativa al
dedotto credito di 6 48.000 che — come giustamente evidenziato dalla
curatela opposta – non era, secondo le previsioni contrattuali, un

/W.

giudizio riportano l’ora e la data di trasmissione del documento da parte

ulteriore compenso che andava ad aggiungersi agli altri, ma solo un
anticipo mensile sulle provvigioni e sulle spese forfetariamente
determinate.Nemmeno vi é prova delta specifica imputazione delle
somme che lo stesso opponente animette di aver ricevuto net corso del

Tale seconda ratio decidendi ,che è di per sé in grado di sorreggere la
decisione poiché si basa sulla mancata prova del quantum della pretesa
fatta valere, non è stata in alcun modo oggetto di censura da parte del
ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente si duole del mancato
accoglimento della istanza di esibizione ex art 210 cpc
La motivazione invero del tribunale sulle istanze istruttorie è la
seguente: “a tali evidenti lacune probatorie non può di certo sopperire
né la prova testimoniale richiesta dall’opponente (che, per come
articolata, non potrebbe condurre ad alcun risultato utile in ordine
all’effettivo quantum della pretesa), né l’invocata ctu contabile
(esplorativa e inutile, se si considera l’inidoneità delle scritture contabili
della fallita a costituire fonte di prova del credito, in ragione della già
evidenziata posizione di terzietà rivestita dal curatore)”.
In tale motivazione non si là alcun cenno alla istanza di esibizione ex art
210 cpc dedotta dal ricorrente.

rapporto.”

Era pertanto onere di quest’ultimo, in osservanza del principio di
autosufficienza del ricorso specificare in quale degli atti della fase di
merito aveva proposto l’istanza istruttoria in questione riportandone
l’esatto contenuto , al fine di consentire a questa Corte, cui è inibito

una omessa motivazione.
Nulla di tutto ciò si rinviene nel motivo che risulta, quindi,anch’esso
inammissibile.
In conclusione, ove si condividano i testèformulati rilievi, il ricorso può
essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art
375 cpc.

PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 15.11.12
Il Cons.relatore”

Vista la memoria del fallimento controricorrente;
Considerato:
che la relazione appare condivisibile;

l’accesso agli atti della fase di merito, di potere valutare l’esistenza di

che tuttavia sussiste una dirimente questione di improcedibilità costituita
dal fatto che il ricorso è stato notificato il 28.7.11 ,mentre lo stesso è stato
depositato il 30.9.11 oltre il termine di 20 giorni previsto dall’art 369

trattandosi nel caso di specie di una controversia di lavoro ;
che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile ;
che alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di
giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
in solido delle spese di giudizio liquidate in euro 8000,00 oltre euro 200,00
per esborsi ed oltre accessori di legge.

comma 1 cpc che non risulta soggetto alla sospensione feriale dei termini

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA