Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10399 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2020, (ud. 20/02/2019, dep. 01/06/2020), n.10399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27076-2017 proposto da:

L.T.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNA COGO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1113/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/11/2016 r.g.n. 577/2015.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 5.2.2013, la Corte di Appello di Milano ha respinto il gravame interposto da L.T.S., nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avverso la pronunzia resa in data 13.4.2010 dal Tribunale di Varese, con la quale era stato rigettato il ricorso del L.T. diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato inter partes, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 relativamente al periodo 7.6.2002-31.8.2002, per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002”, nonchè la prosecuzione giuridica del rapporto ed il diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate medio tempore, oltre accessori;

che avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, relativo alla asserita violazione degli artt. 1372 e 1422 c.c.;

che la Suprema Corte, con sentenza n. 899/2015, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio, anche per la determinazione delle spese, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione;

che il L.T. ha ritualmente riassunto il giudizio dinanzi alla predetta Corte di merito, la quale, con sentenza pubblicata in data 17.11.2016, decidendo in sede di rinvio, ha rigettata l’appello del lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di Varese;

che la Corte distrettuale, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha affermato che, “escludendo che la mera inerzia del lavoratore possa essere interpretata come fatto estintivo del rapporto, si ritiene di far conseguire tale effetto dal concorso delle ulteriori circostanze significative accreditanti l’acquiescenza del lavoratore”, quali “il nuovo rapporto di lavoro che il L.t. già nel mese di novembre 2002 aveva con terzi (risultano poi diversi contratti a termine con altri datori di lavoro), ed inoltre la circostanza particolarmente significativa che il lavoratore non avesse neppure conservato il contratto di lavoro, a conferma del disinteresse verso quel lavoro e del fatto che egli non nutriva evidentemente aspettative ed avesse, quindi, ritenuto definitivamente risolto il breve rapporto di lavoro (poco più due mesi) intercorso con Poste Italiane”;

che per la cassazione della sentenza propone ricorso il L.T., articolando quattro motivi;

che Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso, depositando memorie;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, artt. 1321,1418, 1419 e 1422 c.c., nonchè degli artt. 112,115, 116 e 416 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il rapporto fosse da ritenere risolto per mutuo consenso; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362 e segg. e 1325 e segg. c.c., nonchè degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per avere i giudici di merito reputato sufficientemente specifica la causale appositiva del termine; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 112,115, 116 e 244 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto provata la sussistenza delle esigenze esplicitate nel contratto stipulato tra le parti, non avendo dimostrato, a parere del ricorrente, la società come ed in quale misura le esigenze cui si fa riferimento nel contratto avessero determinato, con nesso causale, la specifica necessità di assumere proprio il lavoratore di cui si tratta con un contratto di lavoro a tempo determinato; 4) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 3, del CCNL del 2001, in relazione agli artt. 1362 e segg. e 2697 e segg. c.c. ed agli artt. 115 e 116 c.p.c., perchè i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto dimostrato il rispetto della clausola di contingentamento prevista dall’art. 25, comma 3, del CCNL del 2001;

che il primo motivo non è fondato, avendo la Corte distrettuale fatto corretta applicazione dei principi che questa Suprema Corte ha indicato relativamente alla risoluzione del contratto per “mutuo consenso” (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 4224/2019; 20605/2014; 11262/2013; 5887/2011, 23319/2010, 26935/2008, 20390/2007, 23554/2004) e, premesso che, come in più occasioni, precisato in sede di legittimità, “affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle stesse parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, mentre grava sul datore di lavoro, che eccepisca tale risoluzione, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre fine ad ogni rapporto di lavoro”, con una motivazione del tutto condivisibile – basata, appunto, sul computo degli anni trascorsi tra la conclusione del contratto e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio (sei anni), nonchè sull’analisi dei comportamenti tenuti, medio tempore, dal L.T. (v., in particolare, pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), esplicitati innanzi -, nonchè scevra da vizi logico-giuridici, ha reputato che la condotta tenuta dal lavoratore fosse incompatibile, sotto il profilo obiettivo, con la ripresa della funzionalità del rapporto di lavoro di cui si tratta;

che neppure il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione, sono meritevoli di accoglimento (in ordine al terzo, va, altresì, sottolineato che lo stesso è stato articolato in violazione del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione: tra le molte, Cass. nn. 21239/2015, 7394/2010, 20355/2008, 9470/2008): al riguardo, è, innanzitutto, da premettere che, come, più volte, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la pluralità di ragioni legittimanti l’apposizione del termine è pienamente legittima, non costituendo la contemporanea indicazione delle stesse incertezza sulla motivazione giustificatrice del contratto, con l’unica condizione che non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà tra le dette motivazioni (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. VI, n. 7945/2015; Cass., Sez. lav., n. 16396/2008); e, nella fattispecie, come motivatamente chiarito dai giudici di merito, non si ravvisa alcuna delle predette condizioni ostative; inoltre, alla stregua degli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez. lav., n. 16702/2010) – cui la sentenza oggetto del giudizio di legittimità si è correttamente uniformata -, dagli Accordi indicati nel contratto si desume esclusivamente l’attivazione, nel periodo dagli stessi considerato e nell’ambito del processo di ristrutturazione in atto, di processi di mobilità all’interno dell’azienda al fine di riequilibrare la distribuzione su tutto il territorio nazionale;

che, nella motivazione censurata, facendo corretta applicazione di tali principi, la Corte di Appello, nell’osservare, preliminarmente, che la persistenza, all’epoca dell’assunzione del L.T., della fase attuativa della procedura di mobilità di cui agli Accordi suindicati non è sufficiente ad integrare le ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 e cioè ad individuare, in seno al contratto, le esigenze produttive che, oggettivamente, hanno reso necessaria l’assunzione del lavoratore nell’ambito della struttura di destinazione, con specifico riferimento alle mansioni affidate, ha dato atto del fatto che la società ha dimostrato tutto ciò, attraverso la documentazione prodotta (di cui è menzione alle pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata), non contestata specificamente dal lavoratore; ed altresì che le ragioni dell’apposizione del termine sono state rapportate alla concreta situazione riferibile al singolo lavoratore;

che, pertanto, Poste Italiane S.p.A. ha assolto all’onere della prova che incombe sul datore di lavoro anche in ordine alle specifiche esigenze relative all’ufficio di destinazione, alle mansioni ed alla qualifica (operatore di sportello) del lavoratore (v., tra le altre, Cass., Sez. lav., nn. 22716/2012; 2279/2010);

che il quarto motivo non è fondato, poichè, come correttamente osservato dai giudici di appello, l’art. 25 del CCNL del 2001, in vigore sino al 31.12.2001 (cfr. Cass. n. 14578/2015), non è applicabile nella fattispecie, in cui il contratto è stato stipulato nel mese di luglio del 2002; in merito, la Corte ha, comunque, sottolineato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla società datrice, risulta, comunque, il pieno rispetto della c.d. clausola di contingentamento prevista dal predetto CCNL;

che il ricorso va dunque respinto, non risultando i motivi articolati idonei a scalfire le puntuali argomentazioni della Corte di merito;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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