Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10398 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.27/04/2017),  n. 10398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17650-2015 proposto da:

B.I., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE CAMMALLERI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA S.D., C.C.,

P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1012/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Catania, con sentenza 19 maggio – 8 luglio 2014, ha parzialmente accolto l’appello proposto da B.I. avverso sentenza del 9 febbraio 2010 del Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria – che aveva dichiarato esclusivo responsabile di un sinistro stradale del 10 dicembre 2004, in cui fu danneggiato il B., S.D., quale conducente di un’auto che aveva invaso la corsia di marcia dell’auto dell’attore B., e condannato solidalmente S.D., la proprietaria dell’auto da lui guidata Cesira Contraffatto e la sua compagnia assicuratrice Axa Assicurazioni S.p.A. a risarcire all’attore Euro 39.052,80 per danno non patrimoniale, Euro 5008,94 per danno patrimoniale e Euro 52,74 per spese mediche -, nel senso di aumentare il rimborso delle spese mediche a Euro 354,55, compensando poi le spese del grado; e avverso tale pronuncia il B. ha presentato ricorso sulla base di quattro motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Premesso che la regiudicanda è compatibile con motivazione semplificata, i primi due motivi (il primo denunciante violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116c.p.c. e dei principi generali sulla prova, nonchè omessa valutazione di risultanze istruttorie decisive, in quanto non vi sarebbe stata un’adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale per non avere tenuto in conto queste ultime, in particolare la documentazione medica, la c.t.u. e l’accertamento medico – legale di parte, per considerare che al ricorrente la deambulazione era rimasta claudicante; il secondo denunciante violazione degli artt. 2059, 1223 e 2056 c.c. e l’omesso riconoscimento delle conseguenze dannose patite dal ricorrente con violazione del principio dell’integralità del risarcimento ex artt. 2043 e 2056 c.c. e contraddittorietà motivazionale, per non avere il giudice d’appello tenuto in conto tutti gli aspetti del danno non patrimoniale, in particolare non considerando il danno morale del B. nella sua componente violata della dignità umana per tutto il tempo della lunga malattia, che avrebbe dovuto aumentare rispetto ai livelli standard il danno morale, nè considerando il danno esistenziale, anche per la “deambulazione lievemente claudicante” riconosciutagli dal c.t.u., applicando invece il punto standard delle tabelle milanesi) sono di evidente natura fattuale, e ripropongono quanto è stato adeguatamente confutato dalla Corte d’appello in ordine alla determinazione del danno non patrimoniale come accertato dal giudice di prime cure, perseguendo così dal giudice di legittimità un terzo grado di merito in rapporto agli esiti dell’istruttoria relativi a tale danno.

Il terzo e il quarto motivo riguardano rispettivamente le spese del primo grado e le spese del secondo: il terzo non confuta realmente, a tacer l’altro, un’autonoma ratio decidendi adottata dal giudice d’appello in ordine alla genericità del corrispondente motivo presentato nel gravame per non avere indicato in maniera specifica “gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado”, perchè si limita a ribattere in modo apodittico, e quindi del tutto generico in quanto privo di argomenti di supporto, l’inesistenza del difetto di specificità (per di più con un errore materiale: “il vizio di omessa specificazione dei compensi spettanti sussiste a prescindere dalla specifica indicazione nell’atto di gravame della nota spese”); e il quarto non ha consistenza dal momento che, come lo stesso ricorrente ammette, il suo accoglimento deriverebbe dall’accoglimento degli altri motivi del ricorso.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo per pronuncia sulle spese. Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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