Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10398 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, (ud. 08/01/2021, dep. 20/04/2021), n.10398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22366/2018 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Mazzini n. 142, presso lo studio dell’avvocato Tragno Vincenzo, che

la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, in persona del curatore

fallimentare avv. F.P., domiciliato in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Bonaviri Vincenza,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso successivo:

Cerved Credit Management S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n.

142, presso lo studio dell’avvocato Tragno Vincenzo (Studio

Pennisi), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Finmark Gestioni & Servizi Immobiliari S.r.l., in Liquidazione,

in persona del liquidatore pro tempore, D.P.A.,

L.A., D.P.G., M.L., Fe.Ad.,

Fincontrol S.n.c. di L.A., L.C. e

Li.An., in persona del legale rappresentante pro tempore,

Li.An., L.C., Moda Italia Group S.r.l. in Liquidazione

e Concordato Preventivo, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avvocato Cucuzza Gaetano, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, in persona del curatore

fallimentare avv. F.P., domiciliato in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Bonaviri Vincenza,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 995/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/01/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con un primo atto di citazione, la (OMISSIS) spa, nella sua qualità di titolare di una serie di rapporti di conto corrente e conto anticipi unitamente ad altri, anche in qualità di fideiussori, conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Catania, la Banca Antoniana Popolare Veneta spa, chiedendo che quest’ultima venisse condannata a restituire loro le somme illegittimamente percepite. I predetti attori lamentavano che l’istituto bancario avesse: 1) praticato interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto non convenzionalmente pattuiti; 2) applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi; 3) postergato la valuta sulle operazioni di accredito dei titoli negoziati e ciò in assenza di alcuna previsione contrattuale; 4) praticato in alcuni rapporti, commissioni di massimo scoperto e tassi d’interesse superiori a quelli previsti dalla L. n. 108 del 1986.

Con distinto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rilasciato alla predetta Banca Antoniana Popolare Veneta spa, una parte dei medesimi attori ponevano a base dell’opposizione le medesime doglianze dedotte nel primo atto di citazione.

Riunite le cause, espletata CTU contabile e costituitosi il fallimento della (OMISSIS) spa, medio tempore intervenuto, il tribunale di Catania condannava la banca convenuta a pagare in favore del predetto fallimento l’importo di Euro 1.124.338, 81 oltre interessi e spese.

Avverso la predetta sentenza, MPS spa (che aveva incorporato la Banca Antoniana popolare Veneta spa) proponeva appello – che veniva rigettato – chiedendo che si disponesse la ricostruzione dei saldi con l’applicazione dei tassi e di ogni condizione contrattualmente prevista, con esclusione delle rimesse aventi natura solutoria ed epurazione della capitalizzazione, in riferimento ai tre diversi conti correnti, per ciascuno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e riconoscimento del saldo alla data, valevole per tutti, del 30.6.2000, quando la capitalizzazione era stata reciprocamente applicata. Inoltre, ad avviso della banca mancava, nella specie, una esplicita pattuizione di un tasso ultralegale con applicazione del tasso sostitutivo ai sensi dell’art. 117 TUB.

A sostegno dei propri assunti, il giudice distrettuale rilevava: 1) l’insussistenza di validi contratti e di riconoscimenti di debito se non per il conto 1009 – ex 10151, nè l’approvazione dei distinti estratti-conto comportava l’efficacia e la validità dei rapporti sostanziali; 2) in riferimento agli interessi ultralegali, c.m.s., regime valute e capitalizzazione, la Corte d’appello ha rilevato che dopo l’entrata in vigore dell’art. 117 TUB l’applicazione del tasso sostitutivo ricorreva nell’ipotesi di contratti stipulati successivamente senza previsione di tasso e tale era stato il mandato ricevuto dal CTU nell’applicare il tasso sostitutivo, mentre in riferimento alle c.m.s. e regime valute la banca appellante non aveva dimostrato l’esistenza di valide pattuizioni, ed anche la capitalizzazione non aveva una pattuizione a monte, quindi, era illegittima anche se reciproca, in quanto non concordata; 3) neppure sussistevano i riconoscimenti di debito; 4) doveva, inoltre, considerarsi esplorativa la richiesta di CTU sull’individuazione delle rimesse solutorie e quelle ripristinatorie, ai fini della decorrenza della prescrizione, perchè esplorativa.

MPS spa e Siena NPL 2018 srl, cessionaria dei crediti pro soluto attraverso la mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT spal ricorrono per cassazione contro la predetta sentenza della Corte catanese affidando l’impugnazione a cinque motivi per ciascuna parte.

Resistono con controricorso il fallimento (OMISSIS) spa in liquidazione e la Finmark Gestioni & Servizi Immobiliari srl in liquidazione ed altri, come da epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, le società ricorrenti deducono il vizio di omesso esame circa fatti decisivi relativamente alla disamina dei singoli rapporti, in particolare relativamente al fatto che tali rapporti intercorsi tra le parti erano stati regolamentati e disciplinati da contratti distintamente stipulati e sottoscritti.

Con il secondo motivo, le società ricorrenti prospettano il diplice vizio, sia di falsa applicazione di norme di diritto che quello di omesso esame di fatti decisivi, perchè la Corte non aveva rilevato la legittimità dei tassi applicati o non aveva disposto la sostituzione automatica degli stessi a norma dell’art. 117 TUB e non aveva rilevato la legittimità della capitalizzazione degli interessi.

Con il terzo motivo le società ricorrenti lamentano la falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di omesso esame di fatti decisivi, perchè la Corte non aveva rilevato l’esistenza delle ricognizioni di debito.

Con il quarto motivo, le società ricorrenti denunciano la falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di omesso esame di fatti decisivi, perchè la Corte distrettuale non aveva rilevato la prescrizione dell’azione.

Con il quinto motivo, le società ricorrenti denunciano la falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di omesso esame di fatti decisivi, perchè la Corte distrettuale non aveva rilevato i pur evidenti errori di calcolo della CTU, relativi alla ricostruzione del conto ordinario (OMISSIS) ed omissione di motivazione.

In via preliminare, va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione di Siena NPL 2018 srl, sollevata dal fallimento (OMISSIS) spa in liquidazione, in quanto Siena NPL 2018 srl ha evidenziato la necessità d’impugnare la sentenza d’appello, poichè si era resa cessionaria di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, tra cui gli odierni crediti e ciò, attraverso la Cerved Credit Management spa sua procuratrice speciale.

Il primo motivo è inammissibile, sia perchè non sussiste nessun omesso esame di fatti decisivi, avendo la Corte d’appello compiutamente esaminato gli stessi sia perchè attiene al merito della controversia che è di esclusiva competenza del giudice del merito ed è incensurabile in cassazione se congruamente motivato (Cass. nn. 25608/13, 91/14, 3425/16, non massimata).

Il secondo motivo è inammissibile, sia perchè mira a “sovvertire” il giudizio di merito del giudice d’appello, sia perchè infondato, in quanto va confermata la decisione d’appello secondo cui l’art. 117 TUB poteva applicarsi ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993, senza previsione di tassi ma non a quelli precedenti (nè era sufficiente la esposizione presso i locali della banca della pubblicizzazione dei tassi d’interesse), mentre nè le commissioni di massimo scoperto, nè il regime delle valute nè la capitalizzazione trimestrale era stata concordata, quand’anche in forma reciproca. Inoltre, la Corte territoriale ha precisato che la banca non aveva proposto una specifica doglianza sul punto, ai sensi dell’art. 342 c.p.c..

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto completamente generico e non volto a censurare alcuna specifica ratio decidendi ma ad esporre inutilmente il contenuto dell’art. 1988 c.c..

Il quarto motivo è infondato, perchè la Corte d’appello ha rigettato il motivo in quanto non specifico, non essendo stata censurata in secondo grado la ratio decidendi della sentenza di primo grado, sul soggetto gravato dell’onere probatorio (individuato nella banca) di dimostrare o quantomeno allegare quali delle rimesse effettuate dal correntista potessero ritenersi solutorie e quali ripristinatorie; inoltre, il motivo è senz’altro inammissibile, perchè solleva censure di merito all’accertamento condotto dalla Corte d’appello, che ad avviso del ricorrente avrebbe dovuto accertare l’ammontare del “conto scoperto” (cioè, quello extrafido) depurandolo dall’anatocismo ed altre competenze illegittime, derivanti da nullità originarie.

Il quinto motivo è inammissibile, in quanto censura la valutazione del materiale istruttorio, in particolare della CTU, in maniera inammissibile nella presente sede di legittimità (Cass. n. 11892/16). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascun controricorrente, come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna le società ricorrenti a pagare in solido al Fallimento (OMISSIS) spa in liquidazione e alla Finmak Gestioni & Servizi Immobiliari srl in liquidazione (più altri), le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per rimborso spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, alla Camera di consiglio, il 8 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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