Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10398 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2020, (ud. 20/02/2019, dep. 01/06/2020), n.10398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24009-2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso

lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2396/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/05/2017 r.g.n. 328/2016.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza depositata il 30.11.2009, la Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame interposto da B.R. avverso la pronunzia emessa dal Tribunale della stessa città n. 15477/2006, con la quale era stata dichiarata respinta la domanda della lavoratrice voltà ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto stipulato con Poste Italiane S.p.A., relativamente al periodo 19.11.1997-31.12.1997, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio nazionale”;

che avverso tale pronunzia la B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi e Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso, spiegando ricorso incidentale affidato ad un mezzo di impugnazione;

che la Suprema Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale – con il quale la lavoratrice ha lamentato la violazione della clausola di contingentamento, del cui rispetto doveva fornire la prova la datrice di lavoro, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità -; ha ritenuto assorbiti il secondo motivo, nonchè il ricorso incidentale, cassando la sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, “per accertare la validità o meno della clausola di apposizione del termine al contratto de quo, anche sotto il profilo del rispetto della clausola di contingentamento e, nell’ipotesi di accertata invalidità del termine, per valutare la configurabilità di un eventuale mutuo consenso alla risoluzione del rapporto e, ove esclusa anche tale ipotesi, per pronunciarsi sulle conseguenze della nullità del termine apposto al contratto di cui si tratta”;

che a Corte territoriale di Roma, con sentenza pubblicata in data 5.5.2017, giudicando in sede di rinvio, ha dichiarato la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro di cui si tratta ed ha dichiarato che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ancora in atto, con decorrenza dal 19.11.1997; e che la B. ha diritto ad essere riammessa in servizio nel posto di lavoro in precedenza occupato con inquadramento nella qualifica già rivestita; con condanna della società al pagamento, in favore della lavoratrice, della indennità risarcitoria L. n. 183 del 2010, ex art. 32 quantificata nella misura di tre mensilità dell’ultima retribuzione mensile globale di fatto percepita, oltre accessori dalla data della sentenza di appello, oltre spese legali, come quantificate nel dispositivo della sentenza;

che per la cassazione della sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

che la B. ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale sulla base di due motivi;

che sono state depositate memorie nell’interesse della lavoratrice;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso principale, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1375,2697, 1427 e 1431 c.c., art. 100 c.p.c., nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di merito considerato risolto il contratto per mutuo consenso; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 230 del 1962, art. 3 perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto nullo il contratto a termine di cui si tratta in ragione della presunta violazione della clausola di contingentamento, affermando che “la società, nel costituirsi in giudizio in grado di appello, nulla aveva specificamente dedotto sul punto, ricadendo su di essa il relativo onere probatorio. Ne consegue che, in assenza di prova circa l’avvenuto rispetto della clausola di contingentamento, va dichiarata la nullità del contratto; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CCNL 1994, nonchè della L. n. 56 del 1987, art. 23 per non avere i giudici di secondo grado considerato che il rispetto della clausola di contingentamento è estraneo al contenuto normativo del contratto collettivo medesimo, rilevando piuttosto dal punto di vista dei vincoli obbligatori intercorrenti tra le predette parti stipulanti; 4) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 420 c.p.c. e art. 2697 c.c., per avere la corte di Appello erroneamente ritenuto che la società dovesse dare la prova delle esigenze sostitutive indicate nel contratto, nonostante l’assenza di contestazioni avversarie sul punto;

che, con il ricorso incidentale, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la errata applicazione alla fattispecie della L. n. 183 del 2010, art. 32; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, non avendo la corte di merito, a parere della B., adeguatamente motivato in ordine all’applicazione al caso di specie della predetta norma;

che i quattro motivi del ricorso principale, da trattare congiuntamente per la loro connessione non sono fondati: al riguardo, è da premettere che il giudice di appello si è uniformato al principio secondo il quale, in tema di contratto a termine dei dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25.9.1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo del 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente e alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali, fino alla data del 30 aprile 1998;

che, ciò premesso, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi che questa Suprema Corte ha indicato relativamente alla risoluzione del contratto per “mutuo consenso” (cfr., ex plurimis,

Cass. nn. 4224/2019; 20605/2014; 11262/2013; 5887/2011, 23319/2010, 26935/2008, 20390/2007, 23554/2004) e, premesso possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle stesse parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, mentre grava sul datore di lavoro, che eccepisca tale risoluzione, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre fine ad ogni rapporto di lavoro”, con una motivazione del tutto condivisibile, in cui, peraltro, ha ribadito che “il mero decorso temporale prima della reazione giuridica è un fatto neutro”, in assenza di altri elementi significativi, ha reputato che la condotta tenuta dalla lavoratrice fosse incompatibile, sotto il profilo obiettivo, con la volontà di risolvere il rapporto di lavoro di cui si tratta;

che, inoltre, i giudici di secondo grado hanno correttamente sottolineato che l’accertamento e la prova del limite percentuale massimo di assunzioni a termine è un dato che va dimostrato sempre ed in ogni caso, a prescindere dalla specifica censura della controparte, poichè costituisce elemento imprescindibile della legittimità del contratto, la cui mancata prova comporta il vizio del contratto stesso; e, attenendo al profilo dell’adempimento dell’obbligo che grava sulla società datrice, che deve, appunto, dimostrare la legittimità del contratto impugnato, esso ha riguardo non solo al rispetto del requisito sostanziale indicato nel contratto, ma anche a quello previsto dall’art. 8, comma 3, del CCNL 1994; pertanto, la società doveva dimostrare che il numero dei dipendenti assunti a termine nell’anno fosse inferiore al 10% dei lavoratori in servizio a tempo indeterminato: la qual cosa non è stata oggetto di delibazione, da parte della società medesima, come motivatamente messo in luce nella sentenza oggetto del presente giudizio;

che, per tutte le considerazioni svolte, il ricorso principale va respinto;

che neppure i due motivi del ricorso incidentale sono meritevoli di accoglimento: la Corte di Appello, infatti, ha fatto corretta applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 in conformità con quanto affermato dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 21691/2016; alla stregua di tale pronunzia, infatti, “In tema di contratto a termine, la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, è applicabile in sede di legittimità, ancorchè sopravvenuto all’emanazione della sentenza di appello, poichè la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che essa non richiede necessariamente un errore, avendo il giudizio di legittimità ad oggetto non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata dall’ordinamento giuridico; nè, ove sia stato proposto appello limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine, è configurabile il giudicato in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente”; ed inoltre (v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ha analiticamente motivato in ordine al riconoscimento, in favore della B., di una indennità risarcitoria, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32 quantificata nella misura di tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita;

che, dunque, anche il ricorso incidentale va rigettato;

che le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione della reciproca soccombenza;

che, avuto riguardo alla conclusione del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto stabilito in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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