Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10397 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TERNI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

Alessandro Alessandro, elettivamente domiciliato presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Terni depositata il 22

febbraio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso

per il rinvio della causa in pubblica udienza o, in subordine, per

l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, conclusioni alle

quali si è riportato, in camera di consiglio, il Sostituto

Procuratore Generale dott. Giampaolo Leccisi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che P.A., assumendo di essere la conducente del veicolo oggetto di accertamento, ha impugnato i verbali (OMISSIS), elevati dai vigili urbani del Comune di Terni per violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 14 (accertata a mezzo delle telecamere dell’impianto di rilevazione degli accessi alla ZTL), e notificati, a mezzo del servizio postale, alla s.p.a.

Glaxosmithkline, quale proprietaria obbligata in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria;

che, nella resistenza del Comune, il Giudice di pace di Terni, con sentenza depositata il 22 febbraio 2006, riconosciuta la “legittimazione passiva” della conducente “in merito all’impugnazione delle contestazioni amministrative, anche in considerazione del diritto di rivalsa concesso nei suoi confronti al proprietario obbligato in solido per la pena pecuniaria”, ha accolto il ricorso e annullato gli impugnati verbali, “avendo la ricorrente fornito prova della circostanza che le contestate violazioni sono da ascrivere a suo errore incolpevole” (sulla parziale sospensione natalizia della zona a traffico limitato), e “non avendo – di contro – la P.A. fornito prova che tale errore poteva essere evitato con l’ordinaria diligenza”;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune di Terni ha proposto ricorso, con atto notificato il 3 aprile 2007, sulla base di due motivi;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., degli artt. 196, 200 e 204-bis C.d.S. e degli artt. 383 e 384 reg. esec. C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) il Comune ricorrente si duole che il Giudice di pace abbia riconosciuto la legittimazione attiva dell’opponente, nonostante la violazione sia stata contestata alla sola società Glaxosmithkline, non essendo stata possibile la contestazione immediata al trasgressore-conducente;

che il motivo è manifestamente fondato;

che legittimato a proporre l’opposizione al verbale di violazione del codice della strada è soltanto il soggetto destinatario della contestazione, trovando la legittimazione a ricorrere fondamento nell’esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto del quale il ricorrente sia destinatario, mentre il fatto di essere l’autore materiale della violazione (ma non destinatario della contestazione) esposto ad una eventuale azione di regresso da parte del proprietario dell’autoveicolo integra un semplice interesse di fatto che non lo abilita ad opporsi (Cass., Sez. 1, 11 gennaio 2007, n. 325; Cass., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20929, in motivazione);

che l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dell’esame del secondo mezzo, con cui si prospetta violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 e dell’art. 77 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

che la sentenza impugnata è cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per carenza di legittimazione attiva in capo alla P.;

che le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la proposta opposizione. Condanna P.A. al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune di Terni nel doppio grado, che liquida, per la fase di merito, in Euro 600, di cui Euro per 280 diritti, Euro 220 per onorari ed Euro 100 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge, e, per la fase di legittimità, in Euro 600, di cui Euro 400 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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