Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10397 del 20/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10397 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 6531-2015 proposto da:
ETRA SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA
VECCHIA 691, presso lo studio dell’avvocato MARCO FABIO
LEPPO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
MAURIZIO FERLINI, MARIA CARLA OLIVIERI giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE, in persona del
Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIUNTO BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato
DANIELE VAGNOZZI, che lo rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 20/05/2016

all’avvocato GABRIELLA TOSATO giusta procura speciale a margine
del controricorso;
– controricorrente nonché contro

AGOSTINI MARIA CHIARA, MADDALON ANDREA,
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA, COMUNE DI
CADONEGHE , GEERALI ITALIA SPA, (per ETRA SPA),
GENERALI ITALIA SPA 00885351007, (per il Comune di
Cadoneghe) UNIPOL SAI;

intimati

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. _ALBERTO
CELESTE che ha chiesto visto l’art. 380 ter cpc, che la Corte di
cassazione, in camera di consiglio indichi il Tribunale ordinario di
Padova competente a giudicare su tutto il giudizio, con le conseguenze
di legge;
avverso l’ordinanza n. 9075/2013 del TRIBUNALE di PADOVA del
30/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Ric. 2015 n. 06531 sez. M3 – u 09-03-2016
-2-

SOCIETÀ’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI COOP A RL,

R.g.n. 6531-15 (c.c. 9.3.2016)

Ritenuto quanto segue:
§1. La s.p.a. Etra ha proposta istanza di regolamento di competenza
contro il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e la Società Cattolica di
Assicurazioni Coop. a r.1., e nei confronti di Maria Chiara Agostini e Andrea
Maddaloni, del Consiglio di Bacino del Brenta (già Autorità d’Ambito ATO
Brenta), del Comune di Cadoneghe, della s.p.a. Generali Italia, già INA

Assitalia s.p.a., quale chiamata in causa da Etra, e quale chiamata in causa dal
Comune, e della Unipol SAI (già Fondiaria SAI s.p.a.).
Il ricorso è stato proposto avverso l’ordinanza del 30 gennaio 2015, con
la quale il Tribunale di Padova ha dichiarato la propria incompetenza e la
competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia sulla
domanda svolta dalla s.p.a. Etra nei confronti del Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive e su quella svolta da quest’ultimo in manleva nei confronti
della Società Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l.
§2. L’ordinanza impugnata è stata pronunciata nel giudizio introdotto da
Maria Chiara Agostini ed Andrea Maddaloni contro la s.p.a. Etra, quale
società affidataria e concessionario della gestione del servizio idrico integrato
a Cadoneghe in forza di contratti di gestione stipulati con quel comune, per
sentire accertare la responsabilità della convenuta, ai sensi degli artt. 2043 e
2051 del codice civile nonché ai sensi degli artt. 1218 e 1176 del codice civile
per l’omesso rispetto dell’obbligo di diligenza nell’adempimento delle
obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività di gestione, custodia e
manutenzione del servizio ad essa delegato in forza di plurime convenzioni
stipulate con il Comune di Cadoneghe, nonché per omesso controllo e
vigilanza sullo stato della rete idrica, per difettosa ed erronea manutenzione
della stessa: Gli attori sostenevano che tutti questi comportamenti erano stati
all’origine di danni patrimoniali e non patrimoniali per l’importo di euro
33.091,80, che essi assumevano sofferti in conseguenza degli effetti di un
forte temporale scatenatosi nel detto Comune il 21 maggio 2012. Tale
3
Est. Cons Raffaele Frasca

R.g.n. 6531-15 (c.c. 9.3.2016)

temporale, a causa del mancato funzionamento degli impianti comunali
preposti allo smaltimento delle acque canalizzate ed in particolare a causa del
disservizio nell’avviamento delle pompe idrovore da parte della Etra S.p.A.,
aveva provocato una notevole esondazione di acqua e liquame dalla rete
idrica e fognaria, che si era riversata sulle strade ed all’interno delle abitazioni
private, coinvolgendo l’abitazione degli attori.

§3. Nel giudizio la Etra si costituiva e, contestando la propria
responsabilità in ragione dell’eccezionalità e della magnitudine dell’evento
naturale verificatosi, nonché sotto altri profili, adduceva l’esistenza di
responsabilità addebitabile anche al Comune di Cadoneghe, al Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive ed al Consiglio di Bacino del Brenta e chiedeva di
essere autorizzata a chiamare in causa tali soggetti, per sentire accertare e
dichiarare gli ambiti di responsabilità di Etra s.p.a. e di detti soggetti, con
quantificazione e ripartizione delle responsabilità di ciascuno e con esclusione
di ogni ragione di solidarietà per le ragioni che esponeva nella narrativa della
comparsa di costituzione e per le eventuali altre che si sarebbero esposte, in
quanto si trattava, in denegata ipotesi, di responsabilità diverse per titolo e
fatto costitutivo. La Etro svolgeva altresì domanda di garanzia nei confronti
della Generali Italia s.p.a. quale sua società assicuratrice.
§4. A seguito dell’autorizzazione della chiamata in causa si costituivano
in giudizio i terzi chiamati.
Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive eccepiva in via pregiudiziale il
difetto di competenza per materia del giudice adito, assumendo l’inerenza
della domanda proposta dalla Etro nei suoi confronti alla cognizione del
tribunale regionale delle acque pubbliche. Chiedeva altresì di essere
autorizzato a chiamare in causa la Cattolica Società di Assicurazione coop.
a.r.l. per esserne manlevato.
§5. Nell’ordinanza impugnata il Tribunale di Padova, dopo aver escluso
la fondatezza della eccezione – pure prospettata dal Consorzio di Bonifica
4
Est. Cons. Raffaele Frasca

R.g.n. 6531-15 (c.c. 9.12016)

Acque Risorgive – di sussistenza della giurisdizione del Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche, sotto il profilo che nella specie non veniva in
considerazione l’adozione di provvedimenti adottati da enti pubblici, ha
ravvisato – invocando il principio di diritto affermato da Cass. sez. un. n. 1066
del 2006 e da Cass. n. 172 del 2012 – la sussistenza della competenza per
materia del tribunale regionale delle acque pubbliche quanto alla domanda

svolta dalla Etra S.p.A. nei confronti del consorzio e in via consequenziale
quando alla domanda di manleva svolta dal consorzio contro la sua
assicuratrice, mentre ha ritenuto di conservare la propria competenza sulle
altre domande, per un verso negando che nell’ambito della competenza del
giudice specializzato rientrasse la domanda di risarcimento del danno
aquiliano causato da una tracimazione di un impianto fognario pubblico in
conseguenza di eventi atmosferici, e per altro verso osservando che la
connessione oggettiva ex art. 33 c.p.c. di una causa spettante alla cognizione
del tribunale in sede ordinaria con altra causa rientrante nella competenza per
materia del tribunale regionale delle acque pubbliche, non legittimava
l’attrazione della prima in favore del giudice specializzato, dovendo ciascuna
causa essere assegnata al giudice per essa competente.
Ha quindi negato la riunione con altro giudizio delle cause rimaste
affidate alla sua cognizione ed adottato altresì provvedimenti istruttori.
§6. All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria il
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.
§7. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione ai sensi dell’art.
380-ter c.p.c. è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di
formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta
notificazione agli avvocati delle parti costituite unitamente al decreto di
fissazione dell’odierna adunanza della Corte.
Parte resistente ha depositato memoria.
Considerato quanto segue:
5
Est. Cons. Ltiaéle Frasca

R.g.n. 6531-15 (c.c. 9.3.2016)

§1. La prospettazione della ricorrente si è articolata innanzitutto con
l’assunto che erroneamente il Tribunale patavino avrebbe reputato che essa
avesse proposto una domanda nei confronti dei chiamati in causa ed in
particolare del Consorzio. In realtà la chiamata in causa — sostiene la
ricorrente – aveva avuto l’effetto di estendere al Consorzio e agli altri chiamati
la domanda proposta dagli attori originari, che, dunque, sarebbe stata l’unica
domanda oggetto del giudizio.

Inoltre, tenuto conto che tale unica domanda si ricollegherebbe solo
indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle
acque pubbliche, non si sarebbe configurata alcuna competenza del giudice
specializzato. La prospettazione viene anche ribadita sostenendo, con
invocazione di Cass. sez. un. n. 145 del 2013, che nella specie in ogni caso
difetterebbe sulla domanda per come individuata dal Tribunale la competenza
del giudice specializzato.
Si sostiene ancora l’inesattezza del richiamo dell’ordinanza impugnata
all’art. 33 c.p.c., atteso che tale norma concernerebbe le domande connesse
per il titolo o l’oggetto proposte contro più soggetti. Si lamenta, poi, che il
termine per la riassunzione avrebbe dovuto concedersi agli attori originari e si
sostiene l’inconferenza del richiamo a Cass. n. 4210 del 2006, fatto
dall’ordinanza impugnata.
§2. Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni, ha chiesto
l’accoglimento dell’istanza di regolamento adducendo che non apparirebbe
corretta la separazione dalla causa originaria proposta dagli attori Agostini e
Maddaloni di quella introdotta dalla Etra s.p.a., giacché trovando
giustificazione la loro domanda nel mancato rispetto da parte della medesima
degli obblighi inerenti alle attività di custodia e manutenzione della rete idrica
ed avendo la Etra chiamato in giudizio i terzi, fra cui il Consorzio, <> proprio e di tali
soggetti, «quantificando e ripartendo la responsabilità di ciascuno, con
esclusione di ogni ragione di solidarietà per le ragioni tutte di cui in narrativa
e per le eventuali altre che» si sarebbero esposte «trattandosi tra l’altro, in
denegata ipotesi, di responsabilità diverse per titolo e fatto costitutivo,
escludendo ogni danno non provato».
Tali conclusioni ebbero come premessa le argomentazioni della
comparsa, le quali si articolarono, a partire dalla pagina 6, con deduzioni volte
ad evidenziare le distinte responsabilità ipoteticamente riferibili, in

7
Est. Cons.

ff

rasca

R.g.n. 6531-15 (c.c. 9.3.2016)

dipendenza dei vari ruoli rivestiti nella zona in cui si verificò l’evento
dannoso lamentato dagli attori, sia alla stessa Etra, sia ai terzi chiamati.
Ne derivava che, ancorché le conclusioni di cui sopra fossero state prese
in <

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