Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10397 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10397 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 26372-2008 proposto da:
ELECTRO IMPIANTI S.R.L.

(c.f. 00701850828), già

ELECTRO IMPIANTI S.N.C., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 20/05/2015

domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA, 119, presso
l’avvocato GIANCARLO NAVARRA, che la rappresenta e
2015
379

difende unitamente all’avvocato VITO AUGUSTO
CANDIA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

1

AZIENDA U.S.L. N.5 DI MESSINA (C.F. 01919340834),
in persona del Direttore generale pro tempore,
nella qualità di Commissario Liquidatore della
Gestione Liquidatoria ex USL N.42, domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

ope legis;
– contrari corrente contro

AZIENDA OSPEDALE PIEMONTE, ASSESSORATO SANITA’
DELLA REGIONE SICILIANA;

intimati

Nonché da:
AZIENDA OSPEDALE PIEMONTE (C.F. 01919040830), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUNIGIANA 6,
presso l’avvocato GREGORIO D’AGOSTINO,
rappresentata
INTILISANO,

e
giusta

difesa

dall’avvocato

procura

a

margine

PIETRO
del

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende

controricorso e ricorso incidentale;
– contrari corrente e ricorrente incidentale contro

ELECTRO IMPIANTI S.R.L., A.U.S.L. n.5 MESSINA,
ASSESSORATO SANITA’ DELLA REGIONE SICILIANA;
– intimati –

2

i

avverso la sentenza n.

429/2007 della CORTE

D’APPELLO di MESSINA, depositata il 20/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/02/2015 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto di entrambi i ricorsi.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione,notificata il 7/11/1985, la U.S.L. N. 42 Messina Sud conveniva in giudizio la Electro Impianti S.N.C.,
per sentirla condannare al risarcimento dei danni per inadempimento delle obbligazioni relative all’ appalto per
il rinnovo delle linee di distribuzione dell’ energia elettrica nell’ ambito dell ‘Ospedale Piemonte.
Costituitosi il contraddittorio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda.

Veniva espletata CTU.
Con sentenza in data 8/1/2003, il Tribunale di Messina dichiarava risolto per inadempimento della convenuta il
predetto contratto, condannando la stessa al pagamento di euro 129. 114, 22.
Proponeva appello la convenuta. Si costituivano l’Azienda USL numero 5, successore,e l’Azienda Ospedale
Piemonte.
La Corte d’Appello di Messina, con sentenza in data 20 settembre 2007, dichiarava nullo l’intervento
dell’Azienda Ospedale Piemonte; confermava nel resto l’impugnata sentenza.
Ricorre per cassazione la Electro Impianti S.R.L. ( già S.N.C.).
Resistono con controricorso le appellate ( l’Azienda Ospedale Piemonte propone ricorso incidentale).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta violazione dell’ali 112 C.P.C., non essendo mai stata
formulata la domanda di risoluzione del contratto e non sussistendo inadempimento alcuno da parte sua.
Con il secondo motivo, vizio di motivazione, in relazione all’obbligo dell’impresa di eseguire i lavori e al rifiuto di
consegna degli stessi.
Con il terzo, vizio di motivazione, con riferimento alla valutazione delle risultanze della C.T.U.
Con il quarto, vizio di motivazione relativo alla quantificazione dei danni.
Con un unico motivo, la ricorrente incidentale lamenta violazione dell’art 267 C.P.C. e AZDT156 C.P.C.,circa la
nullità del suo intervento.
Quanto al ricorso principale, può esaminarsi solo il primo motivo,e solo per quella parte a cui si riferisce il
quesito ex art. 366 bis C.P.0 (essendo, al contrario, il motivo plurimo di argomentazioni), relativo all’asserita
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonchè alla tardività della domanda di
risoluzione del contratto.
Correttamente il giudice a quo ha precisato che nell’appalto di opera pubblica effettuato, come nella
specie,con il sistema della licitazione privata,i1 processo verbale di aggiudicazione definitiva segna la
conclusione del contratto, per cui l’annullamento dell’aggiudicazione e la domanda di risarcimento del
danno presuppongono l’implicita richiesta di risoluzione del rapporto concluso.

Interveniva, aderendo alla domanda, I’ Azienda Ospedale Piemonte.

Come si è detto, non possono prendersi un considerazione gli altri motivi, attinenti a vizio di motivazione, privi
delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto (per tutte,Cass. n. 2694/2008) di cui all’ad 366 bis C.P.C. ,
abrogato,ma ancora operante per i rapporti pregressi.
Quanto al ricorsrfncidentale,come emerge dalle indicazioni del giudice a quo e dall’esame degli atti, l’Azienda
Ospedale Piemonte intervenne in primo grado,con comparsa di costituzione depositata in Cancelleria,senza
peraltro comunicazione alla controparte, ai sensi dell’ad 267,secondo comma, C.P.C., nè essa provvide a
predetta Azienda,nella comparsa di costituzione in appello, ammette che solo con la comparsa conclusionale in
primo grado, il difensore di entrambi gli enti (A.S.L. e Azienda ospedaliera) aveva esplicitamente indicato di
essere intervenuto in giudizio per l’Azienda Piemonte(

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Vanno conclusivamente rigettati tanto il ricorso principale che quello incidentale.
Il tenore della decisione e la posizione delle parti richiedono che la Electro Impianti S.R.L. sia condannata alle
spese nei confronti della AUSL n.5, e che siano compensate le spese dell’Azienda Ospedale Piemonte nei
confronti delle altre parti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale;condanna la ricorrente principale al pagamento delle
spese del presente giudizio che liquida a favore della AUSL n. 5 in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre
spese forfettarie ed accessori di legge; compensa le spese tra la ricorrente incidentale e le altre parti costituite.
ROMA,27 FEBBRAIO 2015

verbalizzare in udienzat l’awenuta costituzione in Cancelleria. Chiarisce ancora la sentenza impugnata che la

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