Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10397 del 03/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10397 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 18727-2011 proposto da:
COAREDIL SRL IN LIQUIDAZIONE 00747110823, in persona del
legale rappresentante liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo
studio dell’avvocato LUCIO STILE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAGAZZU’ SANTI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ ITALIANA TERMALE
ABANO – SCIACCA SITAS SPA IN LIQUIDAZIONE
00289070823, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEL GOVERNO VECCHIO 118, presso lo studio
dell’avvocato FABIO GIUSEPPE, rappresentato e difeso

_t)90(1

Data pubblicazione: 03/05/2013

dall’avvocato COSTANTINO CIOFALO giusta mandato in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. R. G. 7494/2011 del TRIBUNALE di
PALERMO del 12/03/2010, depositato 1’1’01/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2013 dal Consigliere Relatoe Dott. VITTORIO RAGONESI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Ric. 2011 n. 18727 sez. M1 – ud. 05-03-2013
-2-

– ricorrenti incidentali –

La Corte rilevato che sul ricorso n. 18727/11 proposto dalla Coaredil srl
Nei confronti del Fallimento Sitas spa il consigliere relatore ha

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:
RILEVATO
che la Coaredil srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di
due motivi avverso il decreto del tribunale di Palermo n. 2742/11 con
il quale veniva respinta l’opposizione al passivo del fallimento della
SITAS spa da essa proposta ,•
che ha resistito con controricorso il fallimento Sitas ;

Considerato
Che con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia
l’erroneità del decreto laddove, incorrendo, a suo dire, in una inesatta
interpretazione del contratto intercorso tra le parti per la fornitura di
Arredamenti per alcuni alberghi, ha ritenuto che il rimborso degli oneri
bancari che risulterebbe dal contratto desse luogo ad interessi moratori.
Il motivo appare inammissibile.
A seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, la nuova
previsione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., oltre a

depositato la relazione che segue.

richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a
fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede
processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto.
Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in

merito, e, in ragione dell’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.,
anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza
che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile. (Cass 20535/09: Cass sez un 7161/10)
Nel caso di specie, le censure della ricorrente si fbndano sulla erronea
interpretazione del contratto di fornitura in relazione al quale si
contesta la violazione delle norme di cui agli articoli 1362 e seguenti
c.c. ed il vizio di motivazione, ma la ricorrente non riporta il testo del
contratto nel ricorso dice dove lo stesso sia rinvenibile i tra gli atti
della fase di merito.
Analoghe conclusioni devono formularsi per il secondo motivo del
ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
mancanza di prova in ordine al maggior danno.
Anche in questo caso la società ricorrente , oltre al bilancio, fa
riferimento ad una serie di documenti prodotti in giudizio, che però non
vengono specificatamente indicati e di cui non viene riportato il

giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di

contenuto né viene esplicitato ove gli stessi siano rinvenibili tra gli atti
della fase di merito .
Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato
in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all ‘art 375 cpc.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 15.11.12
Il Cons. relatore

Considerato:
che l’istanza di rinvio dell’avv.to Di Martino non può trovare
accoglimento in quanto sprovvista di documentazione in ordine al dedotto
impedimento dell’avv.to Magazzù;
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra ;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile

;che il ricorso

incidentale condizionato va dichiarato assorbito ;
che alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di
giudizio in favore del fallimento costituito liquidate come da dispositi

5

PQM

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate in euro 12000,00 oltre euro 200,00 per

Roma 5.3.13
Il P

ente

esborsi ed oltre accessori di legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA