Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10396 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.S., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Mormino Ignazio,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Agri, n. 3;

– ricorrente –

contro

C.M.S., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Muffeletto Giuseppe

e Giuseppe Jacono Quarantino, elettivamente domiciliata nello studio

di quest’ultimo in Roma, via Val Di Lanzo, n. 79;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo depositata il 23

febbraio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Dr. Alberto Giusti;

sentiti gli Avv. Ignazio Mormino e Giuseppe Jacono Quarantino;

latte le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha

concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza,

conclusioni alle quali si è riportato, in camera di consiglio, il

Sostituto Procuratore Generale dott. Giampaolo Leccisi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che Z.S. – assumendo di essere proprietario di un fabbricato con annesso terreno circostante in (OMISSIS), confinante con il fondo di C.M.S., ove la stessa aveva realizzato una costruzione, occupando 37 mq. del terreno di esso attore – convenne in giudizio la C. al fine di ottenerne la condanna alla demolizione di quanto realizzato ed al risarcimento dei danni;

che si costituì la convenuta, eccependo il difetto di legittimazione attiva dello Z., deducendo che lo stesso non era il proprietario del terreno contiguo al proprio fabbricato dove erano state realizzate le opere;

che l’adito Tribunale di Termini Imerese, con sentenza in data 21 marzo 1994, rigettò la domanda;

che la Corte d’appello di Palermo, con sentenza resa pubblica mediante deposito in Cancelleria il 23 febbraio 2006, ha rigettato il gravame dello Z., ponendo a suo carico le spese del grado;

che la Corte d’appello ha rilevato: che nè il titolo di acquisto dello Z., nè quelli dei suoi danti causa fanno riferimento ad alcun terreno annesso o di pertinenza dell’edificio; che nessun altro elemento sussiste agli atti per sostenere che lo Z. sia proprietario del detto terreno; che, in particolare, la c.t.u.

effettuata nel giudizio promosso dallo Z. nei confronti del marito della C. si è limitata a descrivere lo stato dei luoghi, senza fare riferimento alcuno al titolo di acquisto dell’attore o ad altri eventuali atti o elementi; che agli atti non sono rinvenibili planimetrie catastali; che, in ogni caso, i dati meramente catastali, comprese le planimetrie, non hanno alcun valore probatorio ai fini della proprietà: il solo fatto che la superficie catastale della particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) acquistata dallo Z. fosse indicata in mq. 100, non è sufficiente a sostenere che la stessa comprendesse – oltre alla casa – anche il terreno occupato dalla C.; che lo Z. non ha dimostrato di avere acquistato la proprietà del terreno per usucapione;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello lo Z. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo;

che ha resistito, con controricorso, la C.;

che in prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo il ricorrente denuncia “omessa ed erronea motivazione, con omesso esame di risultanze processuali decisive in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, lamentando che la Corte di merito, “in netto contrasto con le risultanze processuali” ed omettendo l'”esame del contenuto dei due accertamenti tecnici prodotti in giudizio”, abbia del tutto ignorato: (a) che nel fascicolo di primo grado erano allegate una planimetria dei due fabbricati e relative pertinenze presentate al Comune di (OMISSIS) nel 1980 con il progetto di ristrutturazione dell’immobile Z.;

(b) che l’appartenenza allo Z. della estensione di terreno in contestazione in forza degli atti di provenienza era stata stabilita dal geom. Ce. in base alle planimetrie catastali allegate; (c) che il c.t.u. M., a pag. 5 della relazione, ha affermato che l’immobile dello Z. corrisponde a quello “catastato all’art. n. 2570 del fl. (OMISSIS) particella (OMISSIS), esteso are 1,00”; che dai rilievi metrici effettuati sui luoghi risulta che lo spiazzo occupato dalla terrazza demolita e dalla parziale zona residua di essa insiste soltanto su mq. 63 circa dell’estensione di are 1,00 acquistato; che, confrontando la consistenza e la posizione della suddetta superficie con la documentazione catastale in atti, risulta che la porzione di circa mq. 37 è in atto occupata dalla nuova costruzione realizzata dal D., coniuge della resistente;

che il motivo è manifestamente infondato, per la parte in cui non è inammissibile;

che, in via preliminare, è inammissibile la censura proposta in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè il motivo non indica, come invece sarebbe stato necessario (Cass., Sez. 3, 7 maggio 2007, n. 10295), le norme pretesamente violate, nè, tanto meno, dimostra in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie;

che, quanto al vizio di omessa ed erronea motivazione, il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia esaminato la planimetria dei due fabbricati, nè abbia adeguatamente valutato la relazione del geom. Ce. e l’accertamento peritale del c.t.u. ing. M. che, in base alle planimetrie catastali, avevano assegnato allo Z. la porzione di terreno (37 mq.) controversa;

che, al riguardo, occorre sottolineare che la Corte territoriale, con una valutazione assorbente in punto di diritto e costituente autonoma ratio decidenti, ha rilevato come “tutti i dati meramente catastali, comprese le planimetrie, non hanno alcun valore probatorio ai fini della proprietà: il solo fatto che la superficie catastale della p.lla (OMISSIS) del fg. (OMISSIS) acquistata dallo Z. fosse indicata in mq. 100, non appare sufficiente a sostenere che la stessa comprendesse – oltre alla casa – anche il terreno occupato dalla C. e soprattutto che lo stesso fosse stato trasferito in proprietà all’appellante”;

che il ricorrente non muove alcuna censura, in punto di diritto, alla statuizione relativa alla irrilevanza probatoria in sè, in relazione al tipo di controversia, delle planimetrie catastali, sicchè appare ultronea la doglianza relativa all’omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, delle circostanze, assuntivamente decisive, che risulterebbero da quelle planimetrie e dalle relazioni peritali che su quelle planimetrie si sono fondate;

che, inoltre, diversamente da quanto opina il ricorrente, la Corte di merito ha puntualmente esaminato la c.t.u. dell’ing. M., sottolineando che quella perizia si era limitata a descrivere lo stato dei luoghi, ed in particolare i manufatti che il convenuto (allora D.D., marito della C.) aveva collocato sul terreno di proprietà dello Z., “senza fare alcun riferimento al titolo di acquisto dell’attore o agli altri eventuali atti o elementi da cui potesse trarsi la prova che il terreno in contestazione dovesse ritenersi pertinenza della casa dello Z.”;

che, sotto questo profilo, la censura del ricorrente si risolve nella sollecitazione ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione, da parte di questa Corte, delle risultanze degli atti di causa, ma ciò fuoriesce dai confini del giudizio di legittimità (ex multis, Cass., Sez. 3, 11 febbraio 2002, n. 1892);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

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