Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10396 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/04/2017, (ud. 28/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24353-2015 proposto da:

F.C., C.M., considerati domiciliati ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE Di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA SENATORE giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.L., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato RAFFAELE BONINFANTE giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente-

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositata il

04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato NICOLA SENATORE;

udito l’Avvocato FRANCESCA SGARRELLA per delega.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

F.C. e C.M. propongono ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., articolato in un unico motivo, nei confronti di F.L., aggiudicatario del bene espropriato, in relazione alla ordinanza del 4.3.2015 resa dal g.e. a chiusura della fase sommaria di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, con la quale il g.e. ha dichiarato improcedibile l’opposizione per non aver l’opponente integrato il contraddittorio nei confronti di uno dei creditori nel termine all’uopo fissato, avendo notificato ad un soggetto incorporato in un altro e non più parte del procedimento e patrocinato da un difensore deceduto.

Gli esecutati avevano proposto opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento assumendo che non fosse stato loro notificato il bando di vendita. Notificavano ricorso e decreto solo all’aggiudicatario e non anche a creditore procedente e intervenuti. Veniva concesso un termine per l’integrazione del contraddittorio, ma essi, in relazione alla posizione di una società intervenuta, incorporata in un’altra, notificavano alla società incorporata e non all’incorporante, e soprattutto all’ avvocato di questa nel frattempo deceduto e non al nuovo avvocato di tale società. Per questo motivo, l’opposizione veniva dichiarata improcedibile.

Sostengono i ricorrenti che la parte pretermessa fosse in realtà stata presente in giudizio fin dalla prima udienza, avendo essa stessa, tramite il suo procuratore, rilevato che il ricorso non era stato notificato anche agli intervenuti.

Resiste F.L. con controricorso.

Con l’unico motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 102, 499 e 617 c.p.c. in relazione all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè il vizio di motivazione del provvedimento impugnato (nella sua formula previgente).

Quanto alla ammissibilità, fanno presente di aver impugnato l’ordinanza che ha definito il procedimento di opposizione agli atti esecutivi da loro introdotto senza provvedere alla fissazione della fase di merito a cognizione piena.

Nel merito, denunciano che il provvedimento impugnato non avrebbe correttamente applicato i principi di diritto fissati da questa Corte in tema di litisconsorzio necessario nell’opp 617, e citano in particolare Cass. n. 18110 del 2011 e Cass. n. 23505 del 2008, secondo le quali, fermo che nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale è necessario coi creditori che rivestano la qualità di procedente o interventore al momento in cui la opposizione sia stata instaurata, è la parte che denuncia la non integrità del contraddittorio che deve indicare quali siano i soggetti pretermessi e le ragioni della loro partecipazione al giudizio di opposizione.

Tale onere non sarebbe stato assolto dal procuratore dell’intervenuta Unicredit, divenuta UCCMB, presente fin dalla prima udienza e di fatto perfettamente a conoscenza della proposizione dell’opposizione tant’è che lo stesso aveva segnalato che dovesse essere integrato il contraddittorio.

Da ultimo osservano, in ordine alle ragioni di merito dell’opposizione, che se essi debitori avessero avuto tempestiva conoscenza del bando di vendita, avrebbero potuto attivarsi per scongiurare la vendita stessa, proponendo ad esempio domanda di ristrutturazione del debito ex L. n. 3 del 2012 (sovraindebitamento del consumatore).

Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile.

Con esso i ricorrenti pacificamente impugnano l’ordinanza del g.e. che, a chiusura della fase sommaria, dichiarava improcedibile la proposta opposizione per non aver gli opponenti ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio, senza fissare un termine per l’inizio del giudizio di merito.

Qualora il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui all’art. 615 c.p.c., comma 2, artt. 617 e 619 c.p.c., ometta di fissare il termine per l’introduzione del giudizio di merito, o nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., – per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata può, ai sensi dell’art. 289 c.p.c., entro il termine perentorio ivi previsto, chiederne al giudice la relativa fissazione, ovvero può introdurre o riassumere, di sua iniziativa, il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l’esperibilità del rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 5060 del 2014).

Come più volte affermato da questa Corte, infatti, in tema di opposizione all’esecuzione, nel regime dell’art. 616 c.p.c., l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) il provvedimento di sospensione dell’esecuzione, ma omettendo di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111 Cost., comma 7, giacchè priva del carattere della definitività, anche quando contenga la statuizione sulle spese di lite (da ultimo, Cass. n. 25902 del 2016).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese di giudizio sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali al 15% ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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