Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10396 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10396 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 16699-2007 proposto da:
STUDI PROGETTI E COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
(C.F./P.I. 01588040830), in persona del Liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 20/05/2015

F. CESI 72, presso l’avvocato DOMENICO BONACCORSI
A

DI PATTI, che la rappresenta e difende unitamente
2015
378

all’avvocato LUCIANO SCOGLIO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

1

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DELLA
REGIONE SICILIANA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

controricorrente

sul ricorso 22718-2007 proposto da:

STUDI PROGETTI E COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
(C.F./P.I. 01588040830), in persona del Liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
F. CESI 72, presso l’avvocato DOMENICO BONACCORSI
DI PATTI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUCIANO SCOGLIO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DELLA
REGIONE SICILIANA, in persona del legale

legis;

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1299/2006 della CORTE

2

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/02/2015 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato D. BONACCORSI

ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto.

DI PATTI che ha chiesto l’accoglimento del proprio

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Costituitosi il contraddittorio, l’opposta contestava il fondamento dell’opposizione.
Con sentenza in data 29/01/2003, il Tribunale di Palermo dichiarava
l’inefficacia, nei confronti dell’Assessorato , dell’atto di precetto in questione.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Studi Progetti e Costruzioni spa.
Costituitosi il contraddittorio, l’Assessorato ne chiedeva il rigetto.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 11/12/2006, rigettava l’appello.
Ricorre per cassazione Studi Progetti e Costruzioni S.p.A. in liquidazione.
Resiste con controricorso l’Assessorato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno riuniti i due ricorsi di analogo contenuto proposti da Studi Progetti e
Costruzioni S.p.A. avverso la presente sentenza, ai sensi dell’artt. 335 c.p.c.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli art. 4 e 5 L. n. 1865/
2248; artt. 6, 24 L. R. n. 45/95 , 4 L.R. 16/1997; 31 L.R. 10/1999, nella parte in cui
riservano all’amministrazione l’individuazione del successore del disciolto
Consorzio.
Con il secondo, violazione della L.R. n. 45/95, 31 L.R. n. 10/1999,nonché vizio di
motivazione riguardo alla appartenenza del credito a rapporti pregressi ,definiti per
intervenuto collaudo nella vigenza del disciolto Consorzio.
Come chiarisce il giudice a quo lva osservato che nell’istituire nuovi consorzi di
bonifica, la L.R. n. 45/95 ha previsto che tali consorzi subentrino a quelli soppressi
solo nei diritti ed obblighi compatibili con le funzioni ad essi spettanti, secondo la

Con citazione notificata in data 09/08/1996, l’Assessorato Regionale
Siciliano — Agricoltura e Foreste – proponeva opposizione a precetto, notificato
dalla,” Studi Progetti e Costruzioni S.p.A. “, deducendo che gli era stato intimato il
pagamento di somma, sulla base di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del
Consorzio di Bonifica Montana Valle Alcantar4ritenendosi che nel rapporto fosse
subentrato l’assessorato. Sosteneva invece che il rapporto era devoluto al Consorzio
n. 11 di Messina.

stessa legge; tali indicazioni sono state più specificamente chiarite dall’alt 31 L. n.
10/1999.

Per quanto osservato, anche ai sensi dell’art. 24, comma nonoL.R. 45 del 1995 /
l’assessorato Agricoltura e ffireste subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei
soppressi consorzi non trasferiti a quelli di nuova istituzione ( e la previsione è stata
autenticamente interpretata dall’art. 31, comma terzo,L.R. 10/99.
Ancora , Corte ( S.U. n. 14082 del 2004 , e v. pure S.U. 20550 del 2008) ha chiarito
che per il ubent o riguardante i rapporti attivi e passivi felat
Wojay~ui.gilinit4. • ” ovi enti consortili, l’indagine da compiere è suefla di valutare

se l’obbligazione sia o meno attinente all’esercizio di funzioni n ‘tute al. nuoveconsorzi dai predetti artt. 7 e 8 della L.R. 45/1995.
Con motivazione adeguata e non illogica, la Corte di merito chiarisce che alletYtudi
Progetti e Costruzioni S.p.A. furono affidati i lavori di razionalizzazione del sistema
irriguo delle acque superficiali del fiume San Paolo, nei Comuni di Francavilla di
Sicilia e Motta Camastra. Ne consegue necessariamente , per quanto si è detto, che
l’obbligazione di pagamento in esame si colloca nell’ambito dei rapporti già facenti
capo al soppresso consorzio “Valle Alcantara” relativo all’esercizio di funzioni che
sono state attribuite ai nuovi enti consortili ( funzioni di progettazione e realizzazione
delle opere necessarie per l’utilizzazione delle acque per fini irrigui ai sensi dell’art. 8
comma 2 predetta legge).
E’ appena il caso di precisare che non rileva la circos za cheil Commissario
ALUg
–/ 1
a
c ei c -e ovanao
liquidatore del consorzio “Valle Alcantara” avesse
t1.0.,
escluso dai rapporti da trasferirsi al consorzio di nuova
società opposta
istituzione. Appare evidente, al riguardo i la violazione di legge, e la possibilità di
disapplicazione incidentale da parte del giudice ordinario.
Vanno pertanto rigettato i ricorsi.
La peculiarità della fattispecie e la posizione delle parti richiedono la compensazione
delle spese.
2

Questa Corte a sezioni unite n. 6772 del 2003 ha precisato che le funzioni trasferite
agli enti di nuova formazione sono quelle attribuite dagli artt. 7/8 L.R. n. 45 del 1995
e comprendono funzioni di proposta, programmazione e progettazione nonché la
realizzazione di opere occorrenti per utilizzare le acque a fini irrigui.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese del presente giudizio di
legittimità.

Roma, 27/02/2015

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