Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10396 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. I, 01/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 01/06/2020), n.10396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9475/2019 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Liegi 35/b

presso lo studio dell’avvocato Colagrande Roberto che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Vichi Stefano;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 da DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.M., cittadino della Guinea, ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 12 febbraio 2019, con cui il Tribunale di Ancona ha respinto la sua impugnazione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di rigetto della domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – L’unico motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando il diniego della protezione umanitaria.

2. – Il ricorso è improcedibile.

Non risulta difatti depositata la copia del provvedimento impugnato con la necessaria certificazione di conformità D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, neppure sussistendo le condizioni individuate da Cass., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312, per l’esclusione dell’improcedibilità.

4. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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