Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10395 del 27/04/2017

Cassazione civile, sez. III, 27/04/2017, (ud. 28/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4715-2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI,

rappresentata e difesa dagli avvocati NOEMI COVA, ANTONIO MARIA COVA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA AFFARI GENERALI A.A.G. SRL in persona dell’unico

amministratore e rappresentante legale A.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio

dell’avvocato AMEDEO GAGLIARDI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 588/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato AMEDEO GAGLIARDI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

R.E. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi ed illustrato da memoria, nei confronti della creditrice procedente. Agenzia Affari Generali – A.A.G. s.r.l. avverso la sentenza n. 588 del 2014 depositata il 28.10. 2014, notificata in data 11.12.2014, regolarmente depositata in copia notificata, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari rigettava l’impugnazione della R. in causa di opposizione all’esecuzione per rilascio di immobile.

L’esecuzione si fondava su sentenza parziale del 17 novembre 1998, divenuta definitiva, di risoluzione per inadempimento da parte dell’ acquirente di un contratto di compravendita immobiliare con consequenziale pronuncia di rilascio. Nell’ opposizione la R. sosteneva di essere stata “rimessa in termini nei diritti contrattuali con dichiarazione del 1997”, e che nel corso del giudizio che aveva portato alla pronuncia di risoluzione ed anche successivamente avrebbe ripreso i pagamenti del prezzo di acquisto. L’opposizione proposta veniva dichiarata inammissibile in primo grado in quanto la scrittura alla quale l’attrice attribuiva natura di rimessione in termini era anteriore all’emanazione della sentenza e quindi non aveva impedito nè la formazione del titolo nè il suo passaggio in giudicato.

La pronuncia di rigetto veniva confermata in appello, sulla considerazione che venissero addotti fatti estintivi precedenti alla formazione del titolo che avrebbero dovuto essere oggetto di esame nell’ambito dell’ordinario processo di cognizione che aveva portato alla formazione del titolo stesso. La corte d’appello escludeva che le somme versate potessero inficiare l’efficacia esecutiva del titolo. Inoltre, la sentenza affermava che l’immobile era stato nel frattempo rilasciato, e che pertanto era venuto meno l’interesse dell’opponente alla prosecuzione del giudizio.

Resiste la AGG s.r.l. con controricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 615 e 112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e/ o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 100 c.p.c., in quanto il giudice di appello non avrebbe tenuto conto di altra sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari, nella quale si dava atto del fatto che, in effetti, l’immobile per cui è causa sarebbe stato già rilasciato: da ciò la ricorrente desume che nessun interesse avrebbe avuto la sua controparte AGG a porre in esecuzione nei suoi confronti la sentenza impugnata.

Il primo motivo è del tutto infondato, oltre che assai genericamente formulato. La decisione adottata dal giudice d’appello è conforme al consolidato principio di diritto secondo il quale in sede di opposizione alla esecuzione forzata, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal titolo su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto – e dovuto – essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo: la sentenza impugnata afferma che le somme versate anche dopo la formazione del titolo esecutivo, proprio alla luce della scrittura citata dalla ricorrente, erano da imputare ad acconti del maggior avere sulla base del precedente contratto.

Il secondo motivo è ai limiti dell’inammissibilità, in quanto assolutamente generico: non riproduce il passo nel quale l’attuale ricorrente avrebbe evidenziato la necessità di tener conto di un’altra sentenza tra le parti, non riproduce nè deposita l’altra sentenza, all’interno della quale sarebbe stata comunque necessaria la presenza di un preciso accertamento dell’avvenuta liberazione dell’immobile, passato in giudicato, ai fini di una eventuale declaratoria di difetto di interesse. Attraverso di esso, la R. vorrebbe rovesciare il dictum contenuto nella sentenza di appello, che ha ritenuto carente alla prosecuzione del giudizio l’odierna ricorrente che, in esecuzione della sentenza del 1998, aveva rilasciato l’immobile, assumendo che proprio perciò la AGG avrebbe dovuto desistere dall’azione di rilascio. Il motivo e infondato, in quanto l’adempimento dell’obbligo intimato – nella specie, a marzo 2001 – non essendo spontaneo ma necessitato, non fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi 5.200,00 Euro, oltre Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali al 15% ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della Corte di cassazione, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA