Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10395 del 03/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10395 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 16904-2011 proposto da:
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCUZZI IODICE MION
01569870932, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, FORO TRAIANO 1-A, presso lo
studio dell’avvocato COSMELLI GIORGIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato POLLINI ANTONIO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO IMPRESA DI COS I RUZIONI SAN MARTINO
SRL 00625360938, in persona dei Curatori, elettivamente domiciliato
in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio
dell’avvocato MANFREDONIA MASSIMO, rappresentato e difeso

A sol
)

3

Data pubblicazione: 03/05/2013

dall’avvocato DEL ZO1 1’0 GIANCARLO giusta mandato a margine
del controricorso;
– controricorrente –

avverso il decreto n. 1272/11 R.G. del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 16904 sez. MI – ud. 05-03-2013
-2-

PORDENONE del 26/05/2011, depositato il 31/05/2011;

La Corte rilevato che sul ricorso n. 16904/11 proposto dallo Studio
Legale associato Marcuzzi ,Iodice, Mion nei confronti del fallimento
San martino Impresa Costruzioni srl il consigliere relatore ha depositato

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:
RILEVATO
che lo Studio Legale associato Marcuzzi lodice,Mion . ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il decreto
depositato il 31.5.11 con cui il tribunale di Pordenone ha rigettato
l’opposizione allo stato passivo ex art 98 1.f del fallimento San martino
Impresa Costruzioni srl proposta dallo studio ricorrente a seguito della
esclusione da parte del giudice delegato de/privilegio ex art 2751 bis n.
2 c.c. per il proprio credito profèssionale ammesso al passivo in
chirografo per l’importo di euro 23.202,31 per prestazioni professionali
oltre euro 20 mila per contratto di collaborazione.
che la curatela fallimentare ha resistito con controricorso
Osserva
Con i primi due motivi di ricorso lo studio ricorrente lamenta la
mancata ammissione della prova per testi richiesta per dimostrare che
in base al contratto di consulenza ed a quello d’appalto le prestazioni
professionali dovevano essere svolte dal/ ‘avv.to Mion personalmente e

la relazione che segue.

non dalla studio associato, deducendo che la prova era ammissibile in
quanto volta a chiarire la volontà delle parti ed a dimostrare pattuizioni
specifiche non in contrasto con il contenuto del contratto oltre ad essere
basata su un principio di prova scritta

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che
la parte che, in sede di ricorso per cassazione addebiti a vizio della
sentenza impugnata la mancata ammissione di prove testimoniali
richieste nel giudizio di merito, ha l’onere, se non di trascrivere
nell’atto di impugnazione i relativi capitoli, almeno di indicare in modo
esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa
istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso° deve risultare
autosufficiente e, quindi, contenere in se’ tutti gli elementi che diano
al giudice di legittimita’ la possibilita’ di provvedere al diretto
controllo della decisivita’ dei punti controversi e della correttezza e
sufficienza della motivazione della pronuncia impugnata, non
essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso
giudizio di merito (Cass 20700/04 Cass 9558/97;Cass 1037/94).
A tale principio non si è attenuto l o studio ricorrente che non ha in
alcun modo riportato nel ricorso i capitoli di prova richiesti né le
circostanze su cui chiedeva si svolgesse la testimonianza.

I motivi sono inammissibili.

Con il terzo motivo lo studio ricorrente lamenta che il decreto
impugnato abbia fatto improprio uso della presunzione deducendo
l’esistenza delle prestazioni profèssionali rese dallo studio associato
dalla lettera d’incarico conferita allo studio stesso.

incarico professionale direttamente allo studio professionale costituisce
di per sé un elemento presuntivo di tale rilevanza da poter far
correttamente dedurre l’effettuazione della attività conseguente da
parte dello studio stesso.
A tale proposito questa Corte ha già ripetutamente affermato che ove
trattasi di una sola presunzione che risulti grave e precisa, non occorre
anche il requisito della concordanza che presuppone il concorso di più
presunzioni, possibile, secondo l’art. 2729 cod. civ., ma non necessario.
(Cass 4472/03; Cass 2666/67 ;Cass. 1645-65. Cass 459-65).
La censura presenta inoltre profili inammissibilità poiché tende, sotto
l’infondato profilo della critica dell’uso della presunzione, a investire
inammissibilmente il merito della decisione.
Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato
in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio

Il motivo è manifestamente infondato poiché il conferimento di un

Roma 20.11.12
Il Cons.relatore”

Vista la memoria dello studio ricorrente;

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra ;
che la censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale
investe necessariamente aspetti che coinvolgono non solo l’ammissibilità
della stessa ma anche la sua decisività per cui è comunque necessario
riportare i capitoli di prova così come formulati nella fase di merito;
che pertanto il ricorso va rigettato ;
che alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di
giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio liquidate in euro 3500,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre
accessori di legge.

Considerato:

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