Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10394 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. TEMPESTA Biagio e Isabella

Maria Stoppani, elettivamente domiciliato nello studio di

quest’ultima in Roma, via Brenta, n. 2/A;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila depositata il

18 novembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Isabella Maria Stoppani;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso, conformemente alle

conclusioni scritte, per l’accoglimento del ricorso per manifesta

fondatezza.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 18 novembre 2005, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha condannato B.G. a pagare a B. R. la somma di Euro 11.878,50, con gli interessi legali dal 15 novembre 1996, data della domanda, al saldo, ponendo a suo carico le spese del grado;

che a tale conclusione la Corte territoriale è giunta dopo avere ritenuto raggiunta, sulla base di prove testimoniali e per presunzioni, la dimostrazione della simulazione parziale del prezzo della compravendita dell’immobile sito in (OMISSIS) di cui al rogito stipulato tra le parti in data (OMISSIS) (essendo stato indicato in detto atto pubblico il prezzo di L. tre milioni anzichè quello reale di L. 28 milioni);

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello B. G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 novembre 2006, sulla base di due motivi;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 2722 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. civ., n. 3, rilevando che dette norme, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non consentono di dare ingresso alla prova testimoniale e alla prova presuntiva per far valere la simulazione tra le parti, quando, come nella specie, non sia configurabile una ragione di illiceità del contratto simulato;

che il motivo è manifestamente fondato;

che, componendo il contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte, le Sezioni unite hanno statuito, con la sentenza 26 marzo 2007, n. 7246, che la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell’atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall’art. 2722 cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto;

che, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., comma 2, le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni;

che l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dell’esame del secondo mezzo, con cui si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;

che, cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

che la domanda di B.R. – che ha affidato alla prova per testi ed a quella presuntiva la dimostrazione della pattuizione di un prezzo di vendita superiore a quello indicato in contratto – deve essere rigettata, perchè la pattuizione di un prezzo di vendita diverso da quello apparente indicato nel documento contrattuale non può, nei rapporti tra le parti, essere oggetto di prova per testi nè di prova presuntiva, giacchè i limiti alla prova testimoniale di cui all’art. 2722 cod. civ. (e, di conseguenza, alla prova presuntiva) operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell’allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l’assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti;

che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti le spese dell’intero giudizio, essendo la pronuncia delle Sezioni unite pervenuta a comporre il contrasto di giurisprudenza soltanto dopo la pronuncia della Corte d’appello, ed essendo fino ad allora prevalente un diverso orientamento, che invece ammetteva la prova per testi e per presunzioni.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di B.R.. Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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