Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10394 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 20/04/2021), n.10394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17263/2017 proposto da:

H.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dagli avvocati Hubler Erika, Pisani Luca, Russo Stefano Maria,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., S.T.U. in liquidazione, in persona dei

curatori Dott. M.V., prof. avv. F.F.,

Dott.ssa C.G., Dott. P.F., avv.

Ma.Ma., elettivamente domiciliato in Roma, Via Aquileia n. 12,

presso lo studio dell’avvocato Morsillo Andrea, rappresentato e

difeso dagli avvocati Piscitello Paolo, Rubino De Ritis Massimo,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato il 31/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2020 dal Cons. Dott. Paola Vella;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo (in relazione all’art. 112 c.p.c.) e il rigetto del secondo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli ha respinto I”opposizione allo stato passivo del Fallimento “(OMISSIS) s.p.a. S.T.U. in liquidazione”, proposto da H.M. per ottenere l’ammissione contro il diniego di ammissione al passivo, in via privilegiata, del credito di Euro 82.390,67 a titolo di “retribuzione variabile annua/bonus” per gli anni 2010 e 2011, dovute in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato che lo legava alla predetta società, in veste di direttore generale.

1.1. Avverso detta decisione il sig. H. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, corredato da memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.

1.2. Con ordinanza interlocutoria n. 15125 del 03/06/2019 la sezione 6-1 di questa Corte, rilevata l’insussistenza della ragione di improcedibilità del ricorso segnalata nell’originaria proposta del relatore per l’adunanza del 26/03/2019 (mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato), ha rimesso la causa alla pubblica udienza di questa sezione, non ravvisando l’ipotesi di cui all’art. 380-bis c.p.c.; il ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), o in subordine dell’art. 2751 bis c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con riferimento alla omessa pronuncia del tribunale sulla richiesta di riconoscimento del privilegio sulla somma di Euro 44.824,87 – portata da decreto ingiuntivo definitivo – ammessa dal Giudice delegato in via chirografaria, come da provvedimento riportato a pag. 11 del ricorso.

2.1. La censura è fondata sotto il profilo dell’omessa pronuncia, poichè il Tribunale ha concentrato la sua disamina sul diniego di ammissione del credito del ricorrente in forza dell’accoglimento dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela fallimentare, trascurando che in realtà (come risulta anche a pag. 2 del controricorso) il Giudice delegato aveva ammesso parzialmente – ma solo in chirografo – il credito, “limitatamente agli importi consacrati nel D.I.” n. 3188 del 18/10/2012 (Euro 44.824,87), sia pure “subordinando l’eventuale pagamento in sede di riparto alla compensazione delle eventuali partite creditorie che dovessero nascere anche a seguito delle eventuali azioni risarcitorie ove frattanto esperite ovvero esperibili”. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sul riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c., invocato per la somma ammessa al passivo in via chirografaria.

3. Con il secondo mezzo si lamenta la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 96 o, in subordine, dell’art. 295 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,), sull’assunto che, con riguardo alla parte del credito non ammessa, ricorressero i presupposti per un’ammissione con riserva, ovvero di una sospensione del giudizio di opposizione, avendo la curatela segnalato al tribunale di aver “già notificato atto di citazione per responsabilità L. Fall., ex art. 146”; diversamente, “una medesima causa petendi (la responsabilità del direttore generale di (OMISSIS) s.p.a.) verrebbe trattata, ancorchè da prospettive differenti, in due separati ambiti giudiziari, vale a dire nell’ambito endofallimentare (…) e nell’ambito del Tribunale Ordinario, Sezione Specializzata per le imprese (…) con violazione del principio del ne bis in idem ma, ancor prima, con cristallizzazione di un conflitto di competenza tra tribunali differenti”; il tutto tenendo conto che, “quand’anche un domani il ricorrente dovesse risultare vittorioso nell’azione di responsabilità, nulla potrebbe più chiedere al Fallimento”, considerata la tempistica delle domande tardive e ultratardive L. Fall., art. 101, in relazione al possibile esaurimento dei riparti.

3.1. Il motivo è infondato, poichè non ricorrono i presupposti nè dell’ammissione con riserva (consentita solo nei casi tassativamente indicati nella L. Fall., art. 96, comma 2), nè della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (incompatibile con il giudizio di accertamento dei crediti in sede fallimentare), essendo proprio in sede di verifica del passivo che, ai sensi della L. Fall., art. 95, “il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere” dal creditore a norma della L. Fall., art. 93, nel rispetto del principio di esclusività del concorso formale sancito dalla L. Fall., art. 52, comma 2.

3.2. Invero, nel caso di specie il Tribunale, a fronte dell’eccezione di inadempimento formulata dalla curatela in ordine al diligente espletamento dell’attività di direttore generale da parte del ricorrente, ha applicato la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3373/2010; conf. Cass. 8736/2014, 25584/2018, 98/2019; Cass. Sez. U., 13533/2001) per cui: “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento”.

3.3. In linea con la riferita giurisprudenza, il Tribunale ha quindi osservato che era “la parte ricorrente a dover dimostrare il proprio adempimento e cioè di non aver violato i propri obblighi di Direttore generale”, mentre questa “nulla ha dedotto e provato”; e si tratta di ratio decidendi che non è stata impugnata.

4. All’accoglimento del primo motivo segue la cassazione del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

 

 

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