Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10394 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10394 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

c

ORDINANZA
sul ricorso 24760-2011 proposto da:
RAP O Z ZI ANTONIA RPZNTN61S68F356P, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MUSA 12-A, presso lo studio
dell’avvocato FABRIZIO PERTICA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PIERLUIGI FABBRO, giusta delega in calce
al ricorso;
– ricorrente contro
REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio
dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/05/2014

avverso la sentenza n. 342/2010 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE del 12/05/2010, depositata il 23/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Lattanzio Piero (delega avvocato Pertica) difensore

Svolgimento del processo
I. Antonia Rapozzi ha spontaneamente rinnovato — dopo la notifica di
precedente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (datata
30.10.12) ed in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio del
4.12.13, fissata per esaminarla — la notifica del ricorso originario,
invalidamente eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale, anziché quella
Generale, dello Stato, con il quale aveva chiesto la cassazione della
sentenza della Corte di appello di Trieste n. 342 del 23.8.10.
Con tale pronuncia, in conferma di quella di primo grado, era stata
ritenuta prescritta la sua azione — dispiegata nei confronti della
Repubblica Italiana — per il pagamento della giusta remunerazione per
il periodo di frequentazione di scuole universitarie di specializzazione
di medicina negli anni compresi tra il 1982-83 ed il 1990-91, per
inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato dalle direttive n.
75/362/CEE e 82/76/CEE.
A seguito della spontanea rinnovazione, l’intimata ha poi notificato
controricorso, contestando in rito e nel merito l’avversa impugnazione.
Quanto all’unitario motivo di ricorso, già nella detta relazione si era
osservato che con esso, di violazione e falsa applicazione di norme di
diritto e di vizio motivazionale, la Rapozzi si doleva dell’erroneità
dell’identificazione della decorrenza della prescrizione nella data di
entrata in vigore del d.lgs. 257/91, argomentando, alternativamente,
nel senso che: il termine decennale non sarebbe ancora iniziato a
Ric. 2011 n. 24760 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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della ricorrente che si riporta agli scritti.

decorrere, persistendo l’inadempimento dello Stato italiano; detto
termine decorrerebbe dalle sentenze della Corte di Giustizia dell’U.E.
del 1999-2000, dalle quali sarebbe emerso l’inadempimento dello Stato
italiano; in subordine, detto termine decorrerebbe da non prima
dell’entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, con la quale

Sempre nella detta relazione si era osservato, quanto al merito del
motivo di ricorso, che essi avrebbero potuto valutarsi nel merito alla
stregua della giurisprudenza di questa Corte venutasi consolidando in
tempo successivo alla gravata sentenza.
Nella relazione, al riguardo, era così argomentato:
« … E basti qui ricordare — dovendo verificarsi la correttezza della
pronuncia di intervenuta prescrizione di una domanda di tale oggetto
intrapresa con atto del 9.5.06 — che, in virtù dei relativi principi:
5.1. a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione
nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai
corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8
agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza
dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i
necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine
dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente
colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha
riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei
beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice
amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga
prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel
momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più
emanato altri atti di adempimento alla normativa europea: nei
Ric. 2011 n. 24760 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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l’inadempimento sarebbe divenuto definitivo.

confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27.10.99, data di entrata in vigore
del detto art. 11 (Cass. 17 maggio 2011, nn. 10813, 10814, 10815 e
10816; tra le altre: Cass. 31 agosto 2011, n. 17868; Cass. 11 novembre
2011, n. 23568; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917);

disposizione di cui all’art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011,
n. 183 – secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del
danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla
disciplina dell’art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal
quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata
tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato – se non altro
perché si tratta di norma che, in difetto di espressa previsione, può
spiegare la sua efficacia esclusivamente rispetto a fatti verificatisi
successivamente alla sua entrata in vigore e cioè al 10 gennaio 2012
(Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1850) … ».

Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente ha
depositato memoria ed il suo difensore è comparso in camera di
consiglio per essere ascoltato.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
IV. Del resto, su ogni aspetto della problematica la giurisprudenza di
questa Corte si è ulteriormente consolidata, al riguardo potendo
bastare un cenno alle ulteriori sentenze di questa Corte: dell’anno 2011:
16394, 17868, 21497, 21498, 21499, 21500, 21501, 21973, 23270,
Ric. 2011 n. 24760 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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5.2. in merito a detta situazione, poi, nessun rilievo ha la sopravvenuta

23272, 23275, 23276, 23296, 23297, 23298, 23558, 23560, 23564,
23565, 23566, 23567, 23568, 23569, 23576, 23577, 23578, 23579,
23580, 23581, 23582, 23729, 23730, 23731, 23732, 23733, 23734,
23735, 23738, 23764, 23999, 24019, 24020, 24086, 24087, 24088,
24091, 24092, 24093, 24094, 24813, 24815, 24816, 24817, 24818,

dell’anno 2012: 1182, 1850, 1917, 3972, 3973, 4240, 4241, 4537, 4538,
4539, 5064, 5065, 5533, 5640, 5642, 6911, 7257, 7282, 8403, 10298,
21003, 21006, 21072, 21073, 21074, 21075, 21076, 21077, 21719,
21720, 21721, 21722, 22034, 22035, 22036, 22037, 22038, 22040,
22041, 22042, 22709, 22875, 22876, 23929; dell’anno 2013: 238, 586,
587, 1156, 1157, 1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864, 3217, 3218, 3219,
3220, 3279, 8578, 8579, 8580, 11941, 12654, 12655, 14062, 14494,
15197, 15198, 15199, 15205, 16104, 17066 a 17074, 17454 a 17457,
19479, 19910, 19884, 20033, 21136, 21367 e 21368; dell’anno 2014, tra
le altre: 307, 1064, 1143, 2686, 2687, 2688, 2689, 2693, 2785, 2786,
2787, 2788, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3867, 3868, 3869, 3872,
4994, 4996, 5275, 5276, 5277, 5278, 5445, 6246, 7475, 8508; e con
conseguente irrilevanza dell’unica isolata pronuncia in contrario avviso
della sezione lavoro di questa Corte (Cass. 15 aprile 2013, n. 9071), a
fronte delle almeno altre quasi duecento sopra ricordate.
V. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va
accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio alla medesima
corte territoriale, ma in diversa composizione, anche per le spese del
giudizio cli legittimità, affinché, ritenuta non prescritta l’azione, esamini
la domanda applicando in ogni suo aspetto al merito della fattispecie la
consolidata giurisprudenza sopra richiamata.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte
Ric. 2011 n. 24760 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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24819, 24820, 24821, 24822, 25992, 25993, 25994, 26701, 26702;

di appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, addì 15 aprile 2014

Il Presid…..
nte

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