Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10394 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 12/05/2011), n.10394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA LA RIVA BIANCA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 87/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 09/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE DANIELA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia Delle Entrate ricorre in cassazione avverso la sentenza, di cui in epigrafe, resa dalla Commissione Tributaria Regionale competente, con la quale era stato rigettato l’appello da esso ufficio proposto avverso la sentenza di primo grado, con la quale veniva accolto il ricorso della società Cooperativa La Riva Bianca a r.l contro l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 1995, con il quale veniva accertato, ai fini Irpeg e Ilor, un maggior reddito della società a fronte di operazioni inesistenti.

La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto illegittimo il modus operandi dell’ufficio sia perchè basato solo su presunzioni della Guardia di Finanza non riscontrate, sia perchè non accompagnato da una verifica di quanto sostenuto dalla società contribuente.

Il ricorso dell’agenzia in esame è fondato su di un motivo unico. La contribuente resiste con controricorso.

Motivazione:

1. Con il ricorso in esame l’Agenzia censura l’impugnata sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37, 38 e 39 e 41 bis, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 dell’art. 2697 c.c. oltre vizio di motivazione, sia per non avere considerato che l’accertamento in questione era stato effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis; sia per non avere ritenuto che gli elementi prospettati dalla G.d.F. per la loro gravità, precisione e concordanza, fossero idonei a ritenere fittizie le operazioni contestate; sia per avere sminuiti, senza motivazione, i suddetti elementi.

1.2 La controricorrente eccepisce che i dati rinvenuti presso due personal computer rinvenuti presso la ditta Letizia (fornitore) sono stati acquisiti in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e come tali sono inutilizzabili.

2. il motivo del ricorso è fondato secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene. La stessa (v. tra le altre: Cass. n. 10137 del 2010; n. 21975 del 2009; n. 27061 del 2006) ha affermato che il ritrovamento, da parte della Guardia di finanza, in locali diversi da quelli societari, di una “contabilità parallela” a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale, legittima, di per sè ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, la rettifica della dichiarazione sulla base di accertamento induttivo (v. in particolare Cass., n. 11459 del 2001) e, a fortiori legittima il ricorso al suddetto accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, commi 2 e 3).

Nel caso di specie è pacifico (v. sul punto il controricorso) che la Guardia di Finanza ha rinvenuto nei locali di una ditta fornitrice della contribuente un file, montato su computer, ed un riepilogo giornaliero denominato “rapportino dell’impiantista”, entrambi contenenti una serie di elementi di “contabilità parallela”, elementi che, secondo lo stesso giudice a quo, costituiscono “una presunzione” erroneamente ritenuta insufficiente dal medesimo giudice. L’esistenza di tali elementi, formanti appunto una presunzione, legittima un accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. 600 del 1973, art. 39 commi 2 e 3.

3. Va peraltro precisato che, ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 35, la Guardia di finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell’Amministrazione finanziaria (v.

Cass. n. 10137 del 2010; Cass., 8/7/2009, n. 16017). Appare quindi destituito di fondamento il rilievo mosso dalla contribuente nel proprio controricorso.

4. Alla luce dei principi sopra esposti, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà a decidere la controversia facendo applicazione dei principi di diritto sopra esposti e liquidando altresì le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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