Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10393 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10393 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 3951-2008 proposto da:
MASTROGIOVANNI GIOVANNI

(c.f.

MSTGNN40B12E248G),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7,
presso l’avvocato PALMIERO CLEMENTINO, rappresentato

Data pubblicazione: 20/05/2015

e difeso dall’avvocato VINCENZO COLALILLO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2015
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contro

PACINI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALBALONGA 7, presso l’avvocato CLEMENTINO PALMIERO,

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rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DE
NOTARIIS, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente contro

– intimato-

sul ricorso 7629-2008 proposto da:
COMUNE DI GUARDIAREGIA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PISANELLI 4, presso l’avvocato PALAMARA ANTONIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO POTENTE,
giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

PACINI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALBALONGA 7, presso l’avvocato CLEMENTINO PALMIERO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DE

COMUNE DI GUARDIAREGIA;

NOTARIIS, giusta procura a margine del controricorso
al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

MASTROGIOVANNI GIOVANNI;
– intimato –

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avverso la sentenza n.

252/2007 della CORTE

D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 05/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;

con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per,
riunione dei ricorsi, rigetto del ricorso
principale, inammissibilità del ricorso incidentale.

udito, per il ricorrente, l’Avvocato L. D’AMBROSIO,

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 1993, Laura Pacini conveniva in
giudizio davanti al Tribunale di Campobasso, il Comune di Guardiaregia nonché

concorso comunale bandito il 7.05.1988 per l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, collocandosi al terzo posto della graduatoria approvata dalla
Commissione Provinciale e trasmessa al convenuto Comune, che, avendo saputo
dell’intenzione di escludere dall’assegnazione i nuclei familiari di numero inferiore a
quattro persone, per mancanza di standard urbanistico (alloggio di 70 mq e nucleo di n.
2 persone); aveva chiesto al medesimo Comune e al Sindaco all’epoca in carica, e cioè
il Mastrogiovanni, l’assegnazione “in deroga” prevista dall’art.13, co. 4 0 L.R.28/84,
evidenziando le proprie gravissime condizioni, anche di sfrattata, ed ancora che il
Sindaco, pur invitato con nota del 11.01.1990 dal Presidente dello I.A.C.P., ad attivare
la suddetta assegnazione in deroga, aveva affermato in data 16.01.1990, in sede di
assemblea consiliare, che nel Comune non esistevano situazioni tali da ammettere detta
tipologia di assegnazione ed il Consiglio aveva deciso in conformità. L’attrice
aggiungeva che, a seguito di suo esposto, l’organo di controllo aveva chiesto
chiarimenti al Comune, forniti con delibera G.M. n.9/90, rispetto alla quale, avendo lei
presentato altro esposto, erano stati chiesti e resi nuovi chiarimenti, che il Consiglio
Comunale in risposta a dette richieste si era limitato a ritenere valide le decisioni
adottate, sicché il Sindaco aveva escluso dalla graduatoria la Pacini ed altri due nuclei
familiari, assegnando le cause ai subentranti consiglieri comunali o a parenti di questi
ultimi. La Pacini aveva impugnato detti provvedimenti davanti al T.A.R. Molise, ed
aveva altresì denunciato il Sindaco in sede penale. Con decreto in data 7.11.1991, il
GIP presso il Tribunale di Campobasso, ritenuta l’illiceità della condotta del

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Giovanni Mastrogiovanni, esponendo di essere invalida al 100%, di aver partecipato al

Mastrogiovanni, ne aveva disposto il rinvio a giudizio in ordine al reato di cui
all’art.323, 1° e 2° co. c. p.. Il Tribunale penale di Campobasso, con sentenza del
14.10.1992, divenuta irrevocabile, ritenuto che le risultanze processuali, concludenti

aveva condannato il Mastrogiovanni alla pena, concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p.,
di mesi undici e giorni dieci di reclusione, oltre alle spese da lei sostenute per costituirsi
parte civile. Sosteneva inoltre che il giudicato penale faceva stato in sede civile, e che
ella aveva affrontato, a causa dell’esclusione dalla graduatoria, gravissime difficoltà.
Era stata infatti costretta a vivere, insieme con la figlia e il suo nucleo familiare
composto di quattro persone, in uno spazio di circa settanta metri quadri, con servizi
igienici insufficienti anche in relazione alla propria difficoltà di movimento, essendo
invalida totale. Chiedeva dunque di condannare i convenuti,in solido, all’integrale
risarcimento dei danni subiti, nella misura da ritenersi di giustizia con l’aggiunta di
svalutazione monetaria ed interessi, e vittoria di spese. Si costituiva il Comune di
Guardiaregia, e sosteneva il difetto di giurisdizione del giudice adito, rilevando che la
Pacini era titolare di un semplice interesse legittimo, che l’illegittimità degli atti
amministrativi ai quali ella si era riferita nell’atto di citazione non era stata dichiarata,
che comunque il giudice ordinario non poteva disapplicarli, che pertanto ci si trovava in
una situazione processuale somigliante alla litispendenza con rischio di incorrere in una
disparità di pronunce giurisdizionali. Aggiungeva il convenuto ente che dalla sentenza
di patteggiamento non poteva presumersi l’illegittimità degli atti amministrativi
suddetti, perché per espressa disposizione normativa (art.445, 1° co, c.p.p.) tale
pronuncia non aveva efficacia nei giudizi civili o amministrativi, essendo pronunciata
sulla base di un accertamento sommario dei fatti. Sul giudicato penale dunque non
poteva fondarsi un giudizio non solo relativo alla legittimità degli atti, ma anche

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per la sussistenza della responsabilità, precludessero una declaratoria ex art. 129 c.p.p.,

relativo al comportamento della pubblica amministrazione, e tanto meno relativo alla
responsabilità personale del Sindaco, o alla illiceità dell’ azione amministrativa . Il
Comune concludeva chiedendo al Tribunale di:1) dichiarare il proprio difetto di

dell’art.295 c.p.c.; 3) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Mastrogiovanni;
4) nel merito, di rigettare la domanda risarcitoria con condanna dell’attrice al
pagamento delle spese di lite. Si costituiva anche il Mastrogiovanni proponendo, con
separata comparsa, le identiche difese articolate dal Comune, e formulando le
medesime richieste.
Con sentenza definitiva del 20.10.2004, il Tribunale di Campobasso, Sezione Stralcio,
all’esito di prova testimoniale e consulenza tecnica di ufficio, accoglieva la domanda
della Pacini e condannava in solido i convenuti al pagarle, a titolo di risarcimento del
subito danno, la somma di E.14.782,94, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al
soddisfo. Contro questa sentenza e per analoghi motivi il Comune di Guardiaregia
proponeva appello principale ed il Mastrogiovanni appello incidentale.
Con sentenza del 22.03-5.11.2007 la Corte di appello di Campobasso rigettava
entrambi i gravami, confermando integralmente la sentenza di primo grado e
condannando in solido gli appellanti al pagamento in favore dell’appellata Pacini delle
spese del secondo grado di giudizio, compensate invece tra i medesimi appellanti.
La Corte territoriale in relazione ai motivi di appello principale ed incidentale, del tutto
identici, osservava e riteneva che:

gli appellanti avevano eccepito il travisamento dei fatti e l’erronea
presupposizione di essi, da parte del primo giudice, il quale, secondo gli stessi aveva
fondato la decisione di accoglimento della pretesa risarcitoria avanzata dalla Pacini,
nella considerazione che ella fosse titolare di un diritto soggettivo perfetto

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giurisdizione; 2) in subordine, di sospendere il giudizio ai sensi e per gli effetti

all’assegnazione dell’alloggio richiesto. Secondo gli appellanti invece ella era solo
titolare di un interesse legittimo non risarcibile, per difetto di previsione normativa, in
riferimento all’epoca di introduzione del giudizio di primo grado. Inoltre, all’epoca di

il giudizio da lei proposto dinanzi al giudice amministrativo. A parte ciò, l’interesse
legittimo della Pacini a vedersi assegnato l’alloggio si era originato dalla collocazione
di lei al terzo posto nella graduatoria dei potenziali beneficiari degli alloggi, posizione
soggettiva non modificata dalla sentenza n.179/93 del T.A.R. Molise, che, accogliendo
il ricorso della Pacini, aveva sì annullato i provvedimenti comunali di rigetto della sua
domanda, ma solo perché essi mancavano di motivazione in relazione alla scelta di non
applicare l’istituto della deroga prevista dal citato art.13 della legge n.84183.
Ricordavano gli appellanti che l’applicazione di detto istituto aveva natura eventuale e
meramente discrezionale, come pure del resto l’attività amministrativa di assegnazione
degli alloggi, sicché di fronte a detta discrezionalità non potevano sorgere diritti
soggettivi dei privati richiedenti il beneficio. In realtà la Pacini, la quale a tal proposito
aveva richiamato il procedimento penale promosso dalla Procura presso il Tribunale di
Campobasso nei confronti del Mastrogiovanni in ordine al reato di abuso di ufficio, si
era doluta dell’illiceità del comportamento degli amministratori, e in primo luogo del
Sindaco, imputandogli la parzialità del comportamento e l’illegalità di esso, finalizzata
a danneggiarla ingiustamente per arrecare beneficio patrimoniale ad altri. Agiva dunque
la Pacini, come risultava chiaramente dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado,
invocando il proprio diritto soggettivo al risarcimento del danno prodotto da
responsabilità aquiliana conseguente alla commissione di un fatto illecito, e non
riportandosi alla responsabilità amministrativa del Sindaco o degli altri organi

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notifica dell’atto di citazione da parte della Pacini, il T.A.R. Molise non aveva definito

comunali. Il primo motivo di appello si basava dunque su una ricostruzione della
domanda del tutto inconferente.
Entrambi gli appellanti avevano dedotto la carenza di legittimazione passiva del
Mastrogiovanni Sindaco di Guardiaregia. La deduzione era stata formulata dal Comune
col quarto motivo di appello, mentre il Mastrogiovanni l’aveva articolata nella parte
introduttiva della propria comparsa di risposta in appello. Secondo entrambi gli
appellanti il Mastrogiovanni, all’epoca dei fatti Sindaco del Comune di Guardiaregia,
aveva agito come parte di un organo collegiale e non come singolo, sicché l’operato
della Giunta comunale o del Consiglio Comunale erano imputabili direttamente all’ente
pubblico, unico soggetto giuridico al quale poteva essere riferita la mancata
assegnazione dell’alloggio all’attrice. La posizione difensiva era erronea, e nasceva
anch’essa, come giustamente sostenuto dall’appellata Pacini, dall’errore di prospettiva
già palesato dagli appellanti con la doglianza precedentemente esaminata. Infatti, al
Mastrogiovanni veniva imputato un personale comportamento illecito, nel compiere il
quale la qualità di Sindaco definiva solo in senso soggettivo l’illecito stesso, nel fornire
al Mastrogiovanni l’occasione e la possibilità di commetterlo. Doveva rilevarsi che
l’accusa mossa dalla Pacini al Mastrogiovanni richiamava la sopra ricordata
imputazione di abuso di ufficio (art. 323, 1°, 2° co, c.p.) per avere ingiustamente
profittato della sua carica. Ne conseguiva che proprio il comportamento personale del
Mastrogiovanni doveva essere esaminato per accertare il buon fondamento della
domanda attrice. La responsabilità civile originata dalla commissione del reato andava
senza dubbio pure ricondotta, con vincolo solidale, quantomeno sotto la specie del
danno morale, all’ente pubblico del quale egli aveva all’epoca la rappresentanza, per
avere detto ente, con la sua attività, menzionata dagli stessi appellanti, agevolato e non
ostacolato l’illecito.

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Gli appellanti avevano sostenuto che comunque gli organi comunali non solo
non avevano commesso alcun illecito, ma neppure avevano commesso alcuna
violazione di legge. Di nuovo il Comune sottolineava che il TAR Molise, a differenza
di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, aveva annullato il diniego
dell’assegnazione alla Pacini solo per difetto di motivazione, senza riscontrare
alcun’altra violazione di legge. Sostenevano gli appellanti che il Comune, prima di
procedere all’assegnazione degli alloggi secondo l’ordine di graduatoria, doveva
verificare in maniera imprescindibile l’esistenza dello standard abitativo in relazione
all’entità del nucleo familiare dei soggetti richiedenti. Era pacifico che tutti gli alloggi
da assegnare avevano una superficie di 70 metri quadri o più, e dunque, ai sensi dell’art.
2 della legge regionale n.28/84. non potevano essere assegnati se non ad un nucleo
familiare composto da quattro o cinque persone, mentre al nucleo familiare della
Pacini, composto da due persone, la legge assegnava lo standard abitativo identificato
in un’abitazione di 45 metri quadri. Qui l’appellante Comune aveva richiamato la
deliberazione della Giunta comunale, contenuta nella delibera n.9 del 21.9.1990,
quando l’organo suddetto, rispondendo ai chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co, aveva
evidenziato che, secondo l’interpretazione della norma adottata dalla Giunta,
l’assegnazione in deroga non poteva comunque essere illimitata, poiché doveva
rispettare il limite massimo di standard abitativo costituito dalla estensione minima
della fascia successiva (tre componenti di unità familiari) non superiore ai cinquanta
metri quadri. In primo luogo il T.A.R. Molise, nella sentenza menzionata dagli
appellanti, non si era limitato a riscontrare un vizio di motivazione dei provvedimenti
dell’ente pubblico, ma aveva sottolineato la palese illegittimità della mancata
applicazione della assegnazione in deroga. Il T.A.R. infatti aveva posto in evidenza che
gli alloggi da assegnare erano sette, mentre la Pacini era collocata al terzo posto della

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graduatoria, e che l’art.13 della citata legge regionale, all’ultimo comma prevedeva
espressamente l’ipotesi di piena derogabilità dello standard abitativo, quando detta
derogabilità fosse giustificata da stato di bisogno pari o più grave rispetto a quello dei

Molise aveva osservato che l’assegnazione al nucleo familiare in situazione di grave
bisogno, e perciò collocato in posizione prioritaria in graduatoria, doveva essere
disposto dal Comune in maniera automatica ai sensi della suddetta legge, che appunto
privilegiava dette condizioni di bisogno. Ma anche volendo ritenere che la dizione
legislativa potesse essere soggetta a diverse interpretazioni, restava grave il mancato
promovimento, da parte del Comune e in primo luogo del Sindaco pro tempore, del
procedimento amministrativo, previsto per legge, al termine del quale
l’amministrazione poteva decidere se applicare o meno la deroga prevista dall’art.13.
Solo l’adozione di detta procedura, consistente nella formulazione di un giudizio
congiunto del Comune e dello I.A.C.P., poteva rendere legittima la delibera del
Comune in ordine all’applicazione della deroga, negativa o positiva che fosse, e solo
tale procedimento poteva insomma consentire al Comune di stravolgere l’ordine di
graduatoria nell’assegnazione degli alloggi. Se vi poteva essere discrezionalità nella
decisione di rispettare o meno, nell’assegnazione degli alloggi, lo standard abitativo, il
fatto di procedere omettendo l’intervento e la consultazione dello I.A.C.P. nella
procedura costituiva sintomo di arbitrio e di eccesso di potere costitutivo dell’illecito.
Sul punto gli appellanti nulla avevano opposto ma solamente aggiunto che la sentenza
di patteggiamento, pronunciata nei confronti del Mastrogiovanni, prescindeva
dall’accertamento della penale responsabilità dell’imputato e che dunque su di essa non
poteva essere fondato il diritto al risarcimento del danno in favore della parte offesa.
Però la suddetta omissione del procedimento risultava pacifica in atti, e di per sé sola

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nuclei familiari rientranti nei parametri dello standard abitativo. Addirittura il T.A.R.

era utile a configurare almeno “incidenter tantum”, allo scopo cioè di sindacare
l’illiceità della condotta dei convenuti ai fini delle conseguenze di responsabilità civile
del reato, l’intenzionalità del danno ingiusto provocato alla Pacini, mentre era pacifico

un consigliere comunale e al fratello di un assessore comunale, elemento questo
positivo di colpevolezza, contestato nell’imputazione ascritta al Mastrogiovanni e da lui
mai smentito né nella procedura amministrativa, né in questa procedura né in quella
penale. L’appellante principale si era soffermato poi sul fatto che il comportamento del
Sindaco non poteva riverberarsi sulla responsabilità civile del comune e sul punto
andava richiamato quanto precedentemente rilevato.

Gli appellanti avevano infine criticato la quantificazione del danno per come
operata dal CTU e recepita dal Tribunale, assumendo in primo luogo che il Tribunale
aveva errato nel valutare il periodo di risarcimento, atteso che la Pacini aveva chiesto la
liquidazione del danno subito fino alla proposizione della domanda, laddove il
Tribunale aveva considerato l’arco di tempo compreso tra il mancato accoglimento
della domanda di assegnazione (1990) e l’effettiva immissione del nucleo della Pacini
nel possesso dell’immobile (1999). L’assunto non poteva essere condiviso. Il Tribunale
aveva correttamente applicato i principi relativi alla determinazione del danno da
responsabilità aquiliana, danno che mirava a risarcire tutte le conseguenze derivate
dalla commissione dell’illecito, purché si fosse data la prova della loro protazione anche
al di là della mera commissione dell’abuso. Nel caso di specie, detta prova risultava
“per tabulas” poiché solo nel 1999 l’amministrazione aveva ottemperato, sia pure
forzatamente a seguito dell’esperimento di un giudizio di ottemperanza, e a mezzo della
nomina di un commissario “ad acta” nella persona del Questore di Campobasso,
all’obbligo di assegnare l’alloggio alla Pacini. Quest’ultima era pacifico che nel

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che lo stravolgimento della graduatoria aveva favorito l’assegnazione degli alloggi ad

frattempo avesse continuato a convivere con il nucleo familiare della figlia in
appartamento del tutto insufficiente alle proprie condizioni d’invalida e comunque
affrontando spese relative all’obbligo di coabitazione imposta a terzi e logicamente

quantificato in £. 300.000 mensili, quale spesa affrontata dalla Pacini in favore della
famiglia ospitante. La somma suddetta appariva equitativamente appropriata a
compensare il disagio patito dalla Pacini, anche in riferimento al comune costo degli
immobili adibiti a scopo abitativo. Gli appellanti poi avevano lamentato che nel primo
grado il CTU non avesse accertato se al momento di assegnazione dell’alloggio la
Pacini avesse o meno diritto a detta assegnazione o avesse ormai perso i requisiti che
l’avevano collocata al terzo posto della graduatoria poi trascurata dal Comune.
Sosteneva il Comune che la Pacini non aveva mai reiterato ogni quattro anni, come
invece stabiliva la legge reg. n.28/84, la domanda di permanenza in graduatoria, e ciò
pareva al Comune particolarmente significativo essendo trascorsi undici anni dal
momento di proposizione della prima domanda fino alla assegnazione. A parte il fatto
che appariva singolare imputare alla Pacini il protrarsi dì una situazione irregolare
causata da omissioni e inadempienze del Comune, giovava osservare, come fatto dal
Tribunale, che la presente causa concerneva il risarcimento relativo ad un
comportamento illecito dell’amministrazione, mentre la modifica della situazione
soggettiva della Pacini posteriore alla commissione dell’illecito stesso, avrebbe potuto
aver rilievo in via amministrativa, e legittimare un potere di revoca, mai esercitato dagli
organi preposti, ma non poteva intaccare situazioni soggettive ormai cristallizzate.
Avverso questa sentenza notificata il 10.12.2007, il Mastrogiovanni ha proposto ricorso
per cassazione affidato a cinque motivi e notificato 7.02.2008 alla Pacini, che il
19.03.2008 ha resistito con controricorso, nonché al Comune di Guardiaregia che il 13-

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connaturate ad esso. Gli appellanti si erano infine doluti che il danno fosse stato

17.03.2008 ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale fondato su
tre motivi, nei confronti della Pacini, che ha resistito con controricorso il 3-7.04.2008.
La Pacini ed il Mastrogiovanni hanno depositato memoria

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi
principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.
Sempre in via preliminare di rito, va respinta l’eccezione della Pacini d’inammissibilità
per tardività del ricorso incidentale proposto dal Comune nei suoi confronti;
l’affermazione di responsabilità solidale del Comune di Guardiaregia dipende
dall’affermazione di responsabilità aquiliana del Mastrogiovanni, quale suo Sindaco
all’epoca del commesso illecito, situazione implicante l’applicabilità del
termine previsto dall’art. 334 cod. proc. civ. per l’impugnazione incidentale tardiva.
A sostegno del ricorso principale il Mastrogiovanni denunzia:
“Insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della
controversia.”, con riguardo alla qualificazione giuridica della posizione soggettiva
della Pacini come di diritto soggettivo invece che d’interesse legittimo.
Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.,
applicabile ratione temporis << Dica la Suprema Corte di Cassazione che la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 252/07 del 22/3/2007, depositata in Cancelleria il 5/11/2007, è errata, in quanto in contrasto con le domande azionate dalla Pacini Laura con l'atto di citazione introduttivo del giudizio; e dica altresì che la motivazione è insufficiente in quanto non idonea a rendere ragione della qualificazione in termini di diritto soggettivo della posizione azionata dalla Pacini Laura al risarcimento del danno subito a seguito di una condotta considerata e 13 MOTIVI DELLA DECISIONE qualificata erroneamente dalla Corte come illecita, senza considerare la natura della sentenza penale patteggiata subita dal Mastrogiovanni Giovanni". 2. "Insufficiente, contraddittoria ed errata motivazione su altro fatto decisivo Formula il seguente quesito di diritto« Dica la Suprema Corte di Cassazione che la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 252/07 del 22/3/2007, depositata in Cancelleria il 5/11/2007, è errata, in quanto non ha considerato il fatto decisivo della mancanza della prova della responsabilità del Mastrogiovanni sotto tutti i profili che costituiscono i presupposti per l'imputazione del danno da risarcire, essendo riconducibile il danno al comportamento tenuto complessivamente dal Comune di Guardiaregia>>.
3.

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 lett. c) e all’art. 13, c. 3 della
L.R. Molise n. 28/84 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3), c.p.c.; Erronea o
insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia.”.
Formula il seguente quesito di diritto« Dica la Suprema Corte di Cassazione se, a
fronte di quanto disposto dagli artt. 2, lett. c), e 13, comma 4, della L.R. Molise n. 28
del 26/10/84, il Comune di Guardiaregia era obbligato ad attivare il procedimento
finalizzato alla assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare anche in
deroga agli standard abitativi previsti dalla medesima legge; e se, a fronte delle
richiamate disposizione normative, vi fosse un diritto soggettivo della sig.ra Pacini
Laura ad ottenere l’assegnazione dell’alloggio popolare anche in deroga ai richiamati
standards, essendo il proprio nucleo familiare costituito da due persone, ed essendo gli
alloggi disponibili di estensione superiore ai mq. 70; e dica se, a fronte delle
disposizioni normative richiamate, il comportamento tenuto dal Comune di
Guardiaregia e dal Sindaco p.t. dell’epoca, rag. Giovanni Mastrogiovanni, vi sia stato

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della controversia.”

un comportamento contra legem tale da arrecare alla sig.ra Pacini Laura un danno
idoneo ad essere risarcito».
4.

“Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto

attribuito alla Pacini.
5.

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione
all’art. 360, comma 1 n. 3) e n.5), c.p.c”
Formula il seguente quesito di diritto« Dica la Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione
se la statuizione contenuta nella sentenza impugnata della Corte di Appello di
Campobasso n. 252/07 relativa alla condanna del Mastrogiovanni Giovanni, in solido
con il Comune di Guardiaregia, al pagamento in favore della Pacini Laura delle spese
del giudizio di appello, liquidate in E 2.000,00 per onorari, E 1.500,00 per diritti, ed €
300,00 per spese, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in
favore del difensore della Pacini, sia in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 91
e 92 c.p.c. e se, in conformità di quanto statuito dagli artt. 91 e 92 c.p.c. le spese del
giudizio debbano essere interamente poste a carico della Pacini Laura, ovvero in
subordine compensate tra le parti.»
Col ricorso incidentale il Comune deduce:
1. “Contraddittoria e insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia.”.
Formula i seguenti quesiti di diritto << 1) dica la Suprema Corte di Cassazione adita se la sussistenza di un diritto soggettivo, vantato nei confronti della P.A., possa essere desunta da elementi indiziari, seppur in contrasto con le risultanze degli atti procedurali o se, al contrario, essa debba emergere con chiarezza dagli atti e documenti di causa; 2) dica la Suprema Corte di Cassazione adita se la presunta illegittimità di uno o più atti amministrativi possa essere fatta valere in giudizio, ai fini del risarcimento del danno, 15 decisivo della controversia.", con riguardo ai criteri di liquidazione del risarcimento precedentemente all'emissione di una sentenza del Tribunale amministrativo che si esprima sul punto». 2. "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 12 e 13 L.R. 28/84 del 26.10.1984, Formula i seguenti quesiti di diritto << 3) dica la Suprema Corte di Cassazione adita se la disciplina di cui all'art. 13, 4 0 co. L.R. 26.10.1984 n. 28, regolante l'istituto della deroga nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, debba essere interpretata nel senso della sussistenza di un obbligo gravante in capo all'Amministrazione comunale o se, al contrario, essa configuri semplicemente la sussistenza di una facoltà discrezionalmente esercitabile; 4) dica la Suprema Corte di Cassazione adita se — dal combinato disposto dell'art. 11 D.P.R. 1035/72 e dell'art. 2, lett. e) L.R. 28/84 possa fondatamente desumersi che l'applicazione "automatica" dell'istituto della deroga, di cui all'art. 13, comma 4 L.R. 28/84, si verifica solo nel caso in cui non sussista una evidente esiguità del nucleo familiare del soggetto richiedente rispetto alla superficie dell'alloggio concretamente assegnabile. 3. "Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia — ex art. 360, n. 5 c.p.c." Formula i seguenti interrogativi << dica la Suprema Corte di Cassazione adita se la valutazione dei danni effettuata dalla CTU possa scaturire da elementi presuntivi, non documentati e non dimostrabili, o se — al contrario — essa debba potersi riscontrare da parametri di riferimento precisamente individuati; dica la Suprema Corte di Cassazione adita se la riscontrata incompletezza dell'espletata CTU renda o meno la stessa inattendibile nella misura in cui abbia omesso di rispondere ad un preciso quesito posto dal Giudicante." 16 nonché dell'art. 11 D.P.R. 1035/72 del 30.12.1972 — ex art. 360, n. 3 c.p.c. >>

I primi tre motivi dei ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale non
meritano favorevole apprezzamento; al relativo rigetto segue anche l’assorbimento del
secondo motivo del ricorso incidentale. Essi sostanzialmente riproducono il contenuto

normative ha irreprensibilmente disatteso, anche con congrue e logiche argomentazioni,
pure fondate sull’esegesi dell’atto introduttivo, dal quale ha puntualmente ritenuto
emergere che la pretesa risarcitoria azionata in sede civile della Pacini nei confronti del
Mastrogiovarmi, Sindaco all’epoca in carica, e del Comune, involgeva la prospettazione
di responsabilità civile aquiliana per lesione di diritti soggettivi, rinveniente dai fatti
illeciti implicanti l’abuso d’ufficio ex art. 323 c.p., personalmente imputato al
medesimo Mastrogiovanni e contemplato anche dalla sentenza penale pronunciata nei
suoi confronti ai sensi dell’art. 444 c.p.c.; non, quindi, la lesione dell’interesse legittimo
dell’attrice all’assegnazione dell’alloggio, ossia la responsabilità amministrativa,
d’indole provvedimentale, del medesimo Sindaco e degli organi comunali.
D’altra parte, l’accoglimento della pretesa risarcitoria azionata dalla Pacini appare per
un verso essersi ineccepibilmente fondato oltre che sulla citata sentenza penale, in ogni
caso costituente un elemento indiziante di notevole spessore ( cfr anche, Cass. n. 22213
del 2013; n. 26263 del 2011; Cass SU. n. 17289 del 2006), sulla decisione del TAR
Molise, che non si era limitata a dichiarare illegittimo il comportamento per difetto di
motivazione ma aveva stigmatizzato l’immotivata mancata applicazione del previsto
istituto dell’assegnazione in deroga, ed ancora sull’omessa attivazione della procedura
di concerto con lo IACP per stabilire se applicare o meno tale istituto, nonché
sull’avvenuto stravolgimento della graduatoria a vantaggio di assessori comunali,
rimasto incontestato dalle controparti; dunque, su una pluralità di elementi probatori
atti a dare pure evidente riscontro della ricorrenza dell’elemento psicologico

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dei primi tre motivi di appello, che la Corte distrettuale, in aderenza alle regole

dell’illecito. Per altro verso l’impugnata pronuncia appare avere, del pari
irreprensibilmente, confermato la responsabilità del Comune ex art. 28 della
Costituzione, a fronte dell’abuso delle funzioni pubbliche personalmente compiuto

Anche il quarto motivo del ricorso principale ed il terzo motivo dell’incidentale,
inerenti alla liquidazione del risarcimento, non hanno pregio. In particolare, il terzo
motivo dell’incidentale è inammissibile per difetto di sintesi dei rilievi, quale prescritta
dall’art. 366 bis c.p.c. e non integrata dal dedotto, generico ed esplorativo interrogativo.
L’infondatezza, invece, del quarto motivo del ricorso principale discende dal rilievo
che parte delle articolate censure, quali pure quelle inerenti alla durata del periodo
valorizzato ed alla permanenza dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio,
presuppone di nuovo ed erroneamente, per quanto già detto, la qualificazione in termini
di interesse legittimo della situazione soggettiva pregiudicata; per il resto si risolvono
in rilievi critici, anche incentrati sull’esito della c.t.u. e sulla soluzione abitativa reperita
dalla Pacini e/o sulle spese da lei affrontate, assiomatici, privi di autosufficienza o non
aderenti al decisum, che ha involto evidenziati, plausibili criteri equitativi, rapportati
alle peculiarità del caso.
Infine, deve essere respinto il quinto motivo del ricorso principale, ponendosi la
condanna solidale dei ricorrenti alle spese del secondo grado di merito del giudizio, in
linea con i noti principi legali di causalità e soccombenza.
Conclusivamente sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere respinti,
con condanna solidale del Mastrogiovanni e del Comune di Guardiaregia, soccombenti,
al pagamento in favore della Pacini, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
come in dispositivo e distratte in favore del difensore della stessa antistatario, nonché

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(pure) dal Sindaco (in tema, tra le altre, cfr Cass. n. 1890 del 2000).

con compensazione per intero delle medesime spese tra le due parti soccombenti, atteso
il tenore delle rispettive difese.
P.Q.M.

Mastrogiovanni ed il Comune di Guardiaregia al pagamento, in favore della Pacini,
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in E 3.000,00 per compenso ed in €
200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge, spese da
distrarsi in favore dell’Avv.to G. de Notariis distrattario. Compensa le spese del
giudizio di legittimità tra il Mastrogiovanni ed il Comune di Guardiaregia.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015

Il Cons.est.

La Corte riuniti i ricorsi principale ed incidentale, li rigetta e condanna in solido il

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