Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10393 del 19/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10393 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 27362-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGLIESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELL()
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CAIANI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CINZI A OPPEDISANO giusta procura a margine del
controricorso;

controricorrente sul ricorso 27372-2014 proposto da:

.c.5e58

Data pubblicazione: 19/05/2016

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGLIESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DE110
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

contro
CAIANI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CINZIA OPPEDISANO giusta procura a margine del
controricorso;

– controricorrente avverso le sentenza nn. 473/39/2013, 474/39/2013 della
COMMISSIONE,: TRIBUTARI A REG I ON Al E di ROMA
SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 19/06/2013, depositata il
30/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;
udito l’Avvocato Cinzia Oppedisano che si riporta agli scritti_
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate di Latina accertava nei confronti di Caiani Luigi
maggiori ricavi per l’anno 2003 in relazione agli elementi emersi da una
verifica sui conti correnti bancari e postali del contribuente.
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal
contribuente avverso l’avviso di accertamento con sentenza riformata dalla
CTR del Lazio. Quest’ultima, con sentenza n.473/39/13, depositata il
30.9.2013, accogliendo l’appello del contribuente, rilevava che quest’ultimo
aveva fornito congrue giustificazioni riguardanti i versamenti e i prelevamenti
producendo ampia documentazione. Inoltre, l’ufficio non aveva considerato
l’esistenza di affidamenti dei quali godevano i conti correnti e della maggiore
capacità di spesa del contribuente. L’ufficio, d’altra parte, aveva omesso ogni
vaglio critico in ordine agli estratti conto, limitandosi ad una mera sommatoria
dei singoli righi, conteggiando anche gli interessi passivi di conto, le spese
Ric, 2014 n. 27362 sez. MT- ud. 16-03-2016
-2-

– ricorrenti, –

kic. 2014 n. 27362 sez. MT – ud. 16-03-2016
-3-

bancarie e duplicando, anche gli importi di euro 15.051,82 relativi al rapporto
di carta di credito che risultavano conteggiati due volte.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico
motivo al quale la parte intimata non fatto seguire il deposito di controricorso.
Con separato ricorso lo stesso contribuente impugnava l’atto di irrogazione
delle sanzioni emesso a suo carico dalla medesima Agenzia delle entrate di
Latina sulla base dei fatti che avevano condotto all’emanazione
dell’accertamento pure impugnato separatamente dal Caiani.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso con sentenza riformata dalla CTR
del Lazio. Quest’ultima, con sentenza n.474/39/13, depositata il 30.9.2013,
rilevava che nella stessa data era stato annullato l’accertamento emesso
dall’ufficio a carico del medesimo contribuente; ragion per cui il giudizio
relativo alle sanzioni irrogate in dipendenza dello stesso avviso non poteva che
risolversi in senso favorevole al contribuente.
Anche nei confronti di tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso
per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito la parte intimata con
controricorso.
Il Collegio dispone la riunione dei due procedimenti in ragione del nesso di
pregiudizialità che lega le due vicende processuali.
Esaminando dapprima il ricorso dell’Agenzia delle entrate relativo al giudizio
di secondo grado concernente l’accertamento impugnato dalla parte
contribuente, la ricorrente deduce la violazione dell’art.32 dPR n.600/73 e
dell’art.51 a n.2 dPR n.633/72. La CTR non si era attenuta ai principi
espressi da questa Corte in tema di onere della prova del contribuente che non
poteva essere generica ma specifica circa la riferibilità di ogni movimentazione
bancaria alla sua attività di maneggio di denaro senza la quale era configurabile
un corrispettivo non dichiarato. In altri termini, la CTR avrebbe dovuto
verificare, in relazione ad ogni singola movimcntazione, se il contribuente
avesse o meno offerto la prova contraria. Per converso, la CTR aveva annullato
l’accertamento sulla base di generiche affermazioni del contribuente e senza
alcun vaglio delle repliche dell’ufficio. Evidenziava, ancora, che la CTR aveva
omesso il riscontro analitico delle singole movimentazioni anche con
riferimento ai prelievi sulla carta di credito.
La parte controricorrente ha eccepito in quel giudizio l’inammissibilità e
comunque l’infondatezza del ricorso. L’Agenzia ha depositato memoria
Orbene, il motivo è inammissibile, impingendo sugli accertamenti di fatto
compiuti dal giudice di merito il quale ha giustificato l’operato del giudice di
primo grado sulla base di elementi — e segnatamente le giustificazioni dei
movimenti bancari- che il contribuente ha prodotto e che la CTR ha ritenuto
idonee a superare la presunzione in virtù della quale i prelevamenti e i
versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti
nell’esercizio dell’attività di impresa più volte affermata dalla giurisprudenza di
n.
21303
del
questa Corte- cfr., ex plurimis, Cass.
18/09/2013;Cass.n.9731/2014-.
Ed infatti, secondo il Collegio la censura che l’Ufficio avrebbe semmai potuto
formulare rispetto all’omesso esame di alcuni fatti rilevanti e decisivi per il
giudizio in quanto non esaminati dalla CTR- quali quelli indicati alla pag.3
terz’ultimo e penultimo periodo del ricorso per cassazione- avrebbero richiesto
la contestazione del vizio di cui al n.5 dell’art.360 c. I c.p.c.

III

Le superiori considerazioni escludono la fondatezza dei rilievi difensivi esposti
dall’Agenzia in memoria, non ponendosi qui in alcun modo in discussione
principi, già sopra ricordati, che questa Corte ha espresso in tema di
presunzione nascente dalle verifiche fiscali fondate sulle tnovimentazioni
bancarie, proprio in ragione della verifica compiuta dal giudice di merito in
ordine agli decisività degli elementi documentali offerti dalla parte contribuente
per superare il valore indiziario nascente dagli accertamenti bancari.
Quanto alla doglianza relativa all’indebito uso delle autocertificazioni di terzi
che l’Agenzia aveva contestato in sede di appello, la stessa avrebbe imposto la
contestazione della violazione della normativa processuale in tema di prove nel
processo tributario, invece nel caso di specie mancata.
V’è poi da aggiungere che la CTR aveva ulteriormente sottolineato
l’illegittimità dell’accertamento sotto ulteriori profili correlati all’assenza di
vaglio critico rispetto ai singoli elementi risultanti dall’estratto conto, al
conteggio d interessi passivi e spese bancarie ed alla duplicazione delle somme
relative al rapporto annesso all’utilizzo di carta di credito rispetto alle quali
nessuna censura ha prospettato l’Agenzia ricorrente, allegando unicamente, con
riguardo alle spese della carta di credito, elementi fattuali che non possono
essere esaminati da questa Corte senza nemmeno cogliere il senso della
motivazione della CTR che intendeva unicamente contestare la duplicazione
compiuta dall’Ufficio e non l’identità dell’importo indicato con gli importi
risultanti dal conto corrente del contribuente sottoposto a verifica
Sulla base di tali considerazioni, che resistono ai rilievi difensivi esposti
dall’Agenzia in memoria, il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate relativo
all’accertamento emesso a carico del contribuente va rigettato.
L’esito del ricorso appena esaminato impone il rigetto del ricorso proposto
dall’ufficio contro la decisione che ha annullato la sanzione irrogata a carico
dello stesso contribuente, essendo venuta mena la violazione sostanziale che
aveva a suo tempo giustificato l’irrogazione della sanzione a carico della parte
contribuente.
Le spese seguono la soccombenza dell’Agenzia e si liquidano in favore della
parte contribuente nella misura di cui alla parte motiva.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p. e.
Dispone la riunione del proc.R.G.n.27362/2014 a quello recante il
n.27372/2014 pendente fra le stesse parti.
Rigetta entrambi i ricorsi proposti dall’Agenzia e condanna la suddetta al
pagamento delle spese processuali che liquidai,n favore della trte
controricorrente in curo 4.500,00 per compensi, oltre euro 100,00 per esb rsi,
oltre spese generali liquidate in via forfettarie nella misura del 15%, ltre
accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Rontia il
16.3.2016.

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