Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10393 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10393 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 22973-2011 proposto da:
BIZZOTTO RAFFAELE BZZRFLL5ORC037G, BIZZOTTO
GIUSEPPE BZZGPP48P18C037F, elettivamente domiciliati in
ROMA, via FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAURO PIZZIGATI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
ZURICH INSURANCÈ PLC – Rappresentanza Generale per l’Italia,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, via VALADIER 52, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO MANCINI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANDREA CESARE, giusta procura speciale a
margine del controricorso;

Data pubblicazione: 13/05/2014

- controricorrente nonché contro
ZARDO MARIA;

– intimata –

VENEZIA del 31/03/2011, depositata il 27/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Manzi Federica (delega Manzi Luigi) difensore dei
ricorrenti che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Cesare Andrea difensore della controricorrente che si
riporta agli scritti.
Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 15.1.14, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al
ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1038
del 27.4.11 e notificata il 15.9.11:
«1. — Raffaele e Giuseppe Bizzotto ricorrono, affidandosi ad un
unitario motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata,
con la quale, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza n.
14472/08 di questa Corte, sono stati rigettati i loro appelli avverso la
reiezione della domanda di condanna della Zurich Insurance,
assicuratrice della loro responsabilità civile, a tenerli indenni del
risarcimento del grave danno patito da Maria Zardo, in occasione
dell’aiuto da lei prestato ad un terzista al lavoro per la società di
persona di cui i ricorrenti erano soci. Resiste con controricorso la
Zurich.
Ric. 2011 n. 22973 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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avverso la sentenza n. 1038/2011 della CORTE D’APPELLO di

2. — Il ricorso va trattato in camera di consiglio — ai sensi degli artt.
375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. ed essendo soggetto all’art. 360-bis
cod. proc. civ. — parendo potervi essere rigettato.
3. — I ricorrenti propongono un unitario motivo, di “violazione ed
erronea/falsa applicazione ex art. 360, n. 3), c.p.c. degli artt. 1362 e

812094 ed omessa, insufficiente/contraddittoria motivazione circa un
fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5), c.p.c. Violazione ed
erronea/falsa applicazione ex art. 360, n. 3), c.p.c. dell’art. 116, primo
comma c.p.c., in relazione ad una errata ed incoerente valutazione delle
prove acquisite agli atti”. In sostanza, essi si dolgono della negazione
della qualità di terzo alla Zardo e della conseguente negazione
dell’estensione della copertura assicurativa al sinistro, per avere la corte
territoriale malamente ritenuto che ella avrebbe comunque partecipato
all’attività assicurata, mentre — al contrario — il suo effettivo
coinvolgimento in quest’ultima, con il suo avvicinamento
all’ingranaggio, doveva ritenersi del tutto occasionale, anche per
l’assenza di qualunque rapporto con l’impresa; e comunque
sostengono che la clausola dovesse riguardare l’esclusione dalla
copertura di quanti vivevano nell’ambito dell’azienda dell’assicurato o
partecipavano alla sua attività, ben conoscendo o dovendo conoscere i
rischi che comporta una tale attività.
4. — La controricorrente deduce l’inammissibilità del motivo, in quanto
implicante una richiesta di diversa valutazione del fatto ed una diversa
interpretazione della clausola contrattuale.
5. — In effetti, il vizio di motivazione non può consistere nella
difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice
del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto
giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le
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1363 c.c. con riferimento all’art. 3), lett. c, della polizza assicurativa n.

prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le
risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i
casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è
assegnato alla prova (giurisprudenza fermissima; per tutte: Cass. 6

26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197). Infatti, è
inammissibile invocare una lettura delle risultanze probatorie difforme
da quella operata dalla corte territoriale, essendo la valutazione di
quelle — al pari della scelta di quelle, tra esse, ritenute più idonee a
sorreggere la motivazione — un tipico apprezzamento di fatto, riservato
in via esclusiva al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento
del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova
con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale
a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non
impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni
del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto ad affrontare e
discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare
qualsiasi deduzione difensiva (Cass. 20 aprile 2012, n. 6260).
Resta quindi escluso, in sede di legittimità, ogni apprezzamento sulla
validità della ricostruzione in fatto sulle modalità del sinistro, avendo
sul punto esaurientemente motivato, quand’anche sulla base di
elementi inferenziali, la corte territoriale.
6. — Quanto all’addotta violazione delle norme sull’ermeneutica
contrattuale, a prescindere dai dubbi sulla correttezza della
prospettazione della censura, il tenore letterale delle espressioni dei
contraenti — come reso manifesto non tanto dal ricorso, quanto
soprattutto dalla sentenza gravata (pag. 7, righe decima e seguenti) —
fonda idoneamente la ricostruzione della volontà delle parti nel senso
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marzo 2008, n. 6064; Cass. sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass.

di escludere dalla copertura assicurativa chiunque abbia a qualsiasi
titolo preso parte, occasionalmente o meno, all’attività imprenditoriale:
quale doveva ritenersi, effettivamente, chi aveva finito con l’aiutare un
lavoratore nella medesima.
7. — Del ricorso, inammissibile il primo profilo ed infondato il secondo

Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno
depositato memoria, ma i loro difensori sono comparsi in camera di
consiglio per essere ascoltati.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti
sviluppati verbalmente in camera di consiglio dal difensore dei
ricorrenti, tutti relativi alla ricostruzione del fatto ed all’interpretazione
delle risultanze istruttorie e quindi, come tali, a profili radicalmente
preclusi in questa sede di legittimità.
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso
va rigettato ed i soccombenti ricorrenti, tra loro in solido per la
comunanza dell’interesse in causa, condannati alle spese del giudizio di
legittimità in favore della controricorrente.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna Raffaele e Giuseppe Bizzotto al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della
controricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in € 7.200,00,
di cui € 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, addì 15 aprile 2014
Ric. 2011 n. 22973 sez. M3 – ud. 15-04-2014

dell’unitario motivo, va quindi proposto il rigetto».

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