Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10393 del 03/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10393 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 14345-2011 proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SP 01208710382 aderente
al Fondo Interbancario di tutela dei depositi, inpersona del Presidente
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 47,
presso lo studio dell’avvocato GIZZI FRANCESCO, rappresentata e
difesa dall’avvocato MASCOLI CATALDO giusta mandato in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

FALLIMENTO MARZ OCCHELLA SN C E DEI SOCI
MARZOCCHELLA ANTIMO, MARZOCCHELLA AMODIO;
– intimati –

Data pubblicazione: 03/05/2013

avverso il decreto nel procedimento n. 1658/2010 V.G. del
TRIBUNALE di NAPOLI del 13/04/2011, depositato il 15/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Castro Ciro (delega avvocato Mascoli Cataldo)

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Ric. 2011 n. 14345 sez. M1 – ud. 05-03-2013
-2-

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

La Corte rilevato che sul ricorso n. 14345/11/11 proposto dalla Cassa di
Risparmio di Ferrara nei confronti del fallimento Marzocchella snc e dei
singoli soci il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue .

RILEVATO
che la Cassa di Risparmio di Ferrara ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di un solo motivo avverso il decreto depositato
il 15.4.11 con cui il tribunale di Napoli , ha rigettato la domanda di
insinuazione tardiva da essa proposta al passivo de/fallimento della
Marzocchella snc in relazione al saldo debitore di due conti correnti
bancari.
che il fallimento della società e dei singoli soci non ha svolto attività
difensiva.

Osserva
Con l’unico motivo di ricorso la Cassa ricorrente censura il decreto
impugnato laddove ha ritenuto che non ‘fo. sse stata fornita la prova della
data certa anteriore al fallimento dei contratti di conto corrente non
potendosi considerare data certa quella derivante dal timbro postale
apposto sui contratti di fideiussione prodotti in atti non risultando da
essi nessun riferimento ai contratti di conto corrente.

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:

Il motivo appare inammissibile.
A seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, la nuova
previsione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., oltre a
richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a

processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto.
Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in
giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di
merito, e, in ragione dell’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.,
anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza
che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile (come avvenuto nel caso di specie relativo alla
proposizione di un regolamento di competenza avverso un
provvedimento di sospensione del processo). (Cass 20535/09; Cass sez
un 7161/10).
La Cassa ricorrente non ha assunto ( rectius assolto) a tale obbligo non
indicando ove fossero rinvenibili tra gli atti di causa della fase di merito
i contratti di fideiussione e quelli di conto corrente né riportando il
contenuto degli stessi nel ricorso.
Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato
– 375 cpc.
in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’ari
Roma 10.11.12

fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede

Il Cons.relatore
Vista la memoria della ricorrente;

Considerato:

quelle rassegnate nella relazione di cui sopra ;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile senza pronuncia di
condanna del ricorrente alle spese processuali non avendo il fallimento
svolto attività difensiva.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso
Roma 5.3.13
Il Pre

ente

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di

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