Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10393 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. I, 01/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 01/06/2020), n.10393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8004/2019 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Augusto Riboty,

23 presso lo studio dell’avvocato Gerace Valeria che lo rappresenta

e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1405/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 da DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.A., cittadino nigeriano, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 1 febbraio 2019 con cui il Tribunale di Ancona ha respinto la sua impugnazione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’esigenza di accordare una forma gradata di protezione al ricorrente, o altre forme residuali.

Il secondo motivo denuncia omesso/errato esame della storia del ricorrente in relazione alla situazione di violazione dei diritti umani in Nigeria.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Esso si fonda sulle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale, sul provvedimento adottato dalla Commissione e sul ricorso al Tribunale di Ancona, con cui egli aveva esposto le proprie ragioni a sostegno della domanda spiegata. Nessuno di tali atti è localizzato, sicchè il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475).

3. – In ogni caso entrambi i motivi sono inammissibili.

3.1. – Il primo motivo, che contiene quasi esclusivamente considerazioni di ordine generale, peraltro confuse tra di loro e sovrapposte l’una all’altra, riguardanti le tre forme di protezione, senza specifici riferimenti alla situazione del richiedente, è inammissibile: perchè non pone affatto in discussione il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, ma soltanto la concreta applicazione che il giudice di merito nè ha fatto (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313); perchè manca totalmente di censurare il fondamentale argomento svolto dal Tribunale, il quale ha ritenuto carente di credibilità il racconto del richiedente, con la precisazione che la non credibilità del richiedente determina il venir meno del dovere di cooperazione istruttoria, se non altro, come pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, in riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (per l’operatività del congegno anche in riferimento alla lett. c) v. Cass. 7 agosto 2019, n. 21142); perchè, quanto alla lett. c), il Tribunale ha tenuto nel debito conto le c.o.i. richiamate in decreto e, al riguardo, il ricorso è un evidente tentativo di ribaltare la decisione di merito svolta nel provvedimento impugnato.

3.2. – Il secondo motivo è nuovamente inammissibile poichè non contrasta la ratio decidendi della non credibilità del richiedente, ma tenta di capovolgere il giudizio di merito svolto dal Tribunale, che non avrebbe compreso i fatti narrati ed il contesto in cui essi si erano svolti.

4. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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