Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10392 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10392 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BUFFA FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 30316-2010 proposto da:
CARDINALI ALESSANDRO CRDLSN55P02G438Y, GALLINA MAURO
GLLMRA44R11H5010, RAPISARDA MASSIMO RPSMSM53C21C351E,
DI LAZZARO PAOLO DLZPLA58D14H5010, BOLLANTI SARAH
BLLSRH62S51H501Y, MARINUCCI MASSIMO MRNMSM55S06A462A,
PANACCIONE LUIGI PNCLGU44S06F138E, elettivamente
2015
1011

domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO PASCAZI, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GREGORIO ARENA,

Lt

ANGELO’CASILE;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 20/05/2015

contro

– INA ASSITALIA S.P.A. avente causa di INA VITA S.P.A.
C.F. 00409920584, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO

in atti;
– ENEA – AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE C.F.
01320740580, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata difesa dall’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA,
ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6193/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 16/09/2010 R.G.N. 3612/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
BUFFA;
udito l’Avvocato PASCAZI PAOLO;
udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega MORRICO
ENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso

il rigetto del ricorso.

•,. . _._. . . . . .-. . . ._____.. . . . . . . . . . . . . . .___

per

MORRICO, che la rappresenta e difende, giusta delega

30316/10 Bollanti ed altri c. Enea +1

Con sentenza 16/9/10, la corte d’appello di Roma, confermando
la sentenza del 25/1/07 del tribunale di Velletri, ha rigettato la
domanda dei dipendenti dell’ENEA volta alla corresponsione delle
prestazioni (e dei rendimenti del relativo capitale versato) dovute
dall’assicurazione per una polizza INA stipulata dal datore per il
tfr dei dipendenti.
La corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che la polizza
facesse riferimento solo al TFR e non a prestazioni diverse,
essendo l’onere della polizza solo a carico del datare e non
essendovi rapporto diretto tra i lavoratori e l’INA e non potendo
pertanto questi considerarsi beneficiari della polizza.
La Corte ha conseguentemente escluso che le prestazioni dovute
dall’assicurazione per la polizza in oggetto, ed in particolare i
rendimenti del relativo capitale versato, competano ai lavoratori
(quali terzi beneficiari della stipulazione), spettando essi al solo
datore stipulante.
Ricorrono avverso tale sentenza i lavoratori per tre motivi;
resistono l’ENEA e l’INA con controricorso. Generali, subentrata
ad INA, ha presentato memoria.
Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,
violazione degli artt. 1362 c.a., 1325, 1411, 1882 c.c. e 4 r.d.l.
5/42, per aver ritenuto l’assicurazione un contratto di rischio e
non di capitalizzazione, i cui beneficiari (secondo l’interpretazione
letterale univoca della polizza assicurativa che li qualificava
espressamente tali) dovevano considerarsi invece (sia per il
capitale assicurato che per il rendimento finanziario) i lavoratori,
a favore dei quali la polizza era stata stipulata, con conseguente
maturazione dei relativi diritti quesiti, a prescindere dal tfr.
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,
violazione degli artt. 421 co. 2 e 437 c.p.c., per aver omesso di
esercitare i poteri istruttori officiosi necessari per accertare che
effettivi beneficiari della polizza erano i lavoratori, acquisendo i
certificati di polizza individuale.
Con il terzo motivo si deduce vizi di motivazione in ragione di
quanto dedotto al primo motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto in generale che in
materia di indennità di fine rapporto, la normativa di cui alla L. n.
297 del 1982 non preclude che, in generale, possano essere
corrisposte, alla cessazione del rapporto, erogazioni integrative
aventi natura e funzioni diverse dal trattamento di fine rapporto,
purché esse siano ricollegate al contratto di lavoro, nel quale
devono trovare una giustificazione causale idonea ad escludere
una disposizione derogatoria alla disciplina legale (sulla possibilità

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

astratta di accendere polizze come beneficio accessorio del
rapporto di lavoro, Cass. 10960/13, 3188/12, 7035/10).
Peraltro, in controversie analoghe a quella ora in esame, questa
Corte ha escluso, anche a sezioni unite,
che siano da
corrispondere ai lavoratori le maggiori somme maturate per
l’effetto di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro,
allorché, in ragione della struttura della provvista e della modalità
di erogazione degli importi, risulti che essa sia stata costituita a
beneficio della gestione e delle finalità proprie del datore di
lavoro, al fine di assicurare la corresponsione dell’indennità di fine
rapporto ai dipendenti, e non preveda in favore di questi ultimi
utilità economiche ulteriori rispetto alle somme a garanzia del
trattamento di fine rapporto (Sezioni Unite, 21553/09; SU
6599/11; Sez. 6L, 21652/14 e 20647/14, 1833/2014; sez. 61_
2039/12; sez. L, 4969/12; sulla necessità di specifica pattuizione
volta ad assicurare maggior favore al lavoratore ovvero rinuncia
datoriale espressa al rendimento dei premi in favore dei dipendenti, Cass.
3088/02 e 11718/91 per il primo profilo, 8175/04 per il secondo profilo).

3. Né, infine, può configurarsi una violazione dell’art. 1411 c.c. così
come ipotizza parte ricorrente, atteso che, una volta escluso che i
benefici ulteriori siano effettivamente previsti nella convenzione
assicurativa, non si verifica alcuna alterazione causale del
contratto a favore di terzi, che mantiene la sua funzione di
arrecare ai terzi tutti i vantaggi previsti dalle parti, consistenti in
via esclusiva nella garanzia del trattamento di fine rapporto.
4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato
5. •Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
p.q.m.

CI)
rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al delle spese di
lite, che si liquidano per ENEA in € duemilacinquecento per
compensi, oltre spese prenotate a debito e, per INA, in € tremila
e € cento per spese, oltre accessori come per legge e spese
generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2015.

~l

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