Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10392 del 19/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10392 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sui ricorso 4804-2014 proposto da:
A ZDOD RACHID ZDDRHD82E14Z330R, elettivamente
domiciliato in Roma Piazza Cavour presso la Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’Avvocato ACHILLE FRANCH,SCO
ESPOSITO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO D ET L’INTERNO 80185690585, QUESTURA
REGGIO CALABRIA ;

intimati

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA del
4/10/2013, depositata il 09/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’

9536

08/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIF ,:.RNO.

Data pubblicazione: 19/05/2016

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento
civile iscritto al R.G. 480412014

“Il ricorrente, cittadino di origine marocchina, proponeva opposizione avverso
il decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi familiari dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria.

– «il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno è stato motivato non solo
con l’ingresso ed il soggiorno irregolari […] bensì anche con la mancanza del
requisito della convivenza con il coniuge italiano affermata

sulla scorta

dell’esito negativo degli accertamenti effettuati presso 1 ‘assenta residenza
coniugale 1…1 dagli agenti delle Questura»:
– la prova orale del ricorrente, nella quale deduce di essersi allontanalo dalla
residenza solo a seguilo dell Instaurazione di rapporto di lavoro subordinato in
provincia di Rovigo nel mese di luglio 2011, è inammissibile poiché (a)
smentita dai verbali degli agenti accertatori, muniti di fede privilegiata, ed in
particolare da quello del 7 giugno 2011 (anteriore al trasferimento per motivi
di lavoro); (b) generica con riferimento all’indicazione del periodo di effettiva
coabitazione dei coniugi;
– il locatore dell ‘immobile non riconosceva il ricorrente nella foto mostratagli
dagli agenti e riferiva che il canone mensile veniva pagato dal compagno
attuale della Ioannoni, aggiungendo di non averlo mai incontrato in occasione
degli accessi nell ‘immobile per la riscossione del canone e tale circostanza non
è stata, in alcun modo, smentita dall’attore;
– «la presenza di abiti maschili all’interno dell’abitazione in occasione
dell’accesso […] non basta di per sé a dimostrare nulla. tratiando.sidi dato
neutro ai fini della decisione»;
– «l’assenza di autenticità del vincolo coniugale appare suffragata […] dal
trasferimento della 1001711011i nel mese di dicembre 2011 in provincia di
Cosenza mentre il ricorrente dimorava nel mese di luglio 2011 in provincia di
Rovigo […] ci che smentisce l’esistenza di affectio coniugalis [„.1 che avrebbe
logicamente comportato il trasferimento della ‘famiglia” nel luogo di lavoro
del coniuge».
kic. 2014 n. 04804 sez. MI – ud. 08-04-2016
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Il ricorso veniva rigettato sulla base delle seguenti considerazioni:

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria proponeva ricorso
Azdod Rachicl, affidandosi ai seguenti motivi:
1. Omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, per avere il
Giudice ritenuto esistente il difetto della condizione della convivenza effettiva,
ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, sulla base di un’istruttoria «del
tutto carente, fallace, inverosimile, superficiale». Il ricorrente si duole, in

rilevanza data dal Giudice alle dichiarazioni dei vicini di casa e del locatore.
Rappresenta inoltre la circostanza che l’assenza del ricorrente dalla casa
coniugale durante l’accesso di giugno era dovuta ai numerosi spostamenti del
medesimo prodromici al successivo trasferimento per motivi di lavoro. Segnala,
inoltre, giurisprudenza di legittimità che afferma (a) la non necessarietà del
requisito della convivenza effettiva (Cass. 12745/2013): (h) che la mancata
convivenza temporanea dettata da ragioni economiche non è sufficiente a far
venir meno il divieto di espulsione ( Cass. 2223012010): (e) che il divorzio e
l’annullamento del matrimonio con il cittadino delIVE non comporta la
perdita del diritto di soggiorno dei familiari, a condizione che il matrimonio sia
durato almeno tre anni, di cui almeno uno sul territorio nazionale (Cass.
1989312010),
2. Violazione e falsa applicazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cod
proc. civ,, in rue rimento all’art. 30, comma I bis d.lgs. 286/1998, per avere il
Giudice omesso di considerare che l’effettiva convivenza ha avuto luogo per un
periodo superiore ai Ire anni ed è venuta meno solo successivamente per
ragioni di lavoro e che nella jaitispecie non è ravvisabile alcuna separazione di
fatto della coppia. Sostiene, inoltre, il ricorrente che è di tutta evidenza come
ricavabile dalle affermazioni presenti nel corpo del ricorso – che il matrimonio
contratto dalla coppia non ha avuto come scopo esclusivo quello di permettere
al sig. Rachid di soggiornare in italia. Afferma, pertanto, l’erroneità del
richiamo alla fattispecie di cui alla disposizione in rubrica.
3. Vizio di omesso esame di un punto decisivo per il giudizio, per avere il
Giudice ritenuto l ‘inammissibilità delle prove testimoniali, per come articolate
dal ricorrente; capitoli di prova senz ‘altro decisivi ai .fìni della risoluzione

Ric. 2014 n. 04804 sei. M1 – ud, 08-04-2016
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sostanza, delle modalità di accertamento degli agenti accertatori e della

della controversia, posto che la stessa è stata risolta alla luce di un quadro
probatorio del tutto incerto.
Si ritiene l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.
Il ricorrente lamenta il vizio di omessa. insufficiente e contraddittoria
motivazione, come noto, non più utilmente censurabile alla luce della nuova
formulazione dell ‘ari’. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. come modificato dall’art. 54,

si duole, nel corpo del motivo di ricorso, della ricostruzione compiuta dal
Giudice, che in quanto attinente al merito non può essere sindacata da questa
Corte.
Si evidenzia, inoltre, che il ricorrente prospetta, attraverso diversi richiami alla
giurisprudenza di questa Corte, più che un vizio motivazionale, una violazione
di norme di diritto in relazione all’art. 23 d,lgs, n. 30/2007, in quanto coniuge
di cittadina italiana.
Segnala, in particolare, un recente orientamento secondo cui, per il rinnovo del
permesso di soggiorno non è richiesto, ai sensi del d.lgs. cit., il requisito
oggettivo della convivenza tra cittadino italiano e richiedente.
La censura è, tuttavia, inammissibile anche sotto questo profilo non colpendo
la regia decidendi della pronuncia del Tribunale, posto che il Giudice pone alla
base del rigetto dell’opposizione non tanto la mancanza della convivenza
effettiva tra i coniugi quanto l’«assenza di autenticità del vincolo coniugale»,
circostanza che, come evidenziato dalla stessa giurisprudenza richiamata nel
ricorso, legittima il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi
familiari (v. da ultimo Cass_ n. 5303 del 2014).
Si ritiene, allo stesso modo, l inammissibilità del secondo motivo di ricorso. Il
ricorrente deduce una violazione dell’art. 30, comma 1 bis, dlgs. 286/1998. A
sostegno della censura, tuttavia, propone argomentazioni del tutto generiche in
relazione alla durata e alle caratteristiche del rapporto coniugale. Stante la
predetta radicale genericità della censura, che non consente al Giudice di
legittimità un riscontro circa la veridicità delle affermazioni ivi contenuta, si
rileva l’inammissibilità della doglianza.
Nell’ultimo motivo, infine, il ricorrente si duole, sotto il profilo dell ‘omesso
esame di un là/tv decisivo per il giudizio, della mancata ammissione delle
Ric. 2014 n. 04804 sez. M1 – ud. 08-04-2016
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comma 1, le/I. b) del d.l. n, 83 del 2012. convertito nella l. 134/2012. Peraltro,

prove testimoniali. Si ritiene l’inammissibilità della censura non avendo il
ricorrente provveduto alla riproduzione dei capitoli di prova testimoniale,
precludendo a questa Corte la possibilità di conoscerne il contenuto ai fini di
una puntuale verifica in punto di decisività (Cass. n. 5674 del 2006; Cass. n.
9712 del 2003).
Si propone pertanto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, ai sensi

11 collegio condivide senza rilievi la relazione, dichiara inammissibile il ricorso
e non dà luogo alla statuizione delle spese in mancanza della costituzione della
parte resistente.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13 comma
1 quater del d.P,R. n. 115 del 2002.

Così deciso nella camera di consiglio del 08.04.2016.

dell’ari. 375, comma 1, n. 1 c.p.c.

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