Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10392 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10392 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 19971-2012 proposto da:
GOTTARDO BARBARA GTBBR71B66L483K, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio
dell’avvocato SRUBEK TOMASSY CARLO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati SORRENTINO FRANCESCO,
SORRENTINO EMILIANO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
DALMASSON MARIAROSA;
– intimata avverso la sentenza n. 622/2012 del TRIBUNALE di UDINE,
depositata il 30/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/04/2014 dal Presidente Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

Data pubblicazione: 13/05/2014

19971/2012

Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” 1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza del tribunale
di Udine, pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexiesc.p.c. il

Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18.6.2009 n.
69, per essere il provvedimento impugnato depositato
successivamente all’entrata in vigore della indicata
normativa (4 luglio 2009).
La sentenza di merito ha deciso le questioni di diritto in
modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Legittimità
e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o
mutare l’orientamento della stessa (art. 360

bis

n. l

c.p.c.).
Con tre motivi il ricorrente denuncia:
1)violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in
relazione all’art. 360, l ° comma n. 3, cpc;
2)violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc
e 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, l ° comma n.
3,cpc;
3)omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione
all’art. 360, l ° comma n. 5 cpc.

3

30.4.2012, in materia di prestazioni professionali.

19971/2012

motivi,

unitariamente

considerati

per

l’evidente

connessione delle censure con gli stessi proposte,sono
manifestamente infondati.
La ricorrente, al di là delle apparenti violazioni e vizi

delle risultanze probatorie – in senso a lei più favorevole che hanno condotto il giudice del merito a ritenere priva di
fondamento la richiesta di pagamento per le prestazioni
professionali eseguite in favore dell’attuale intimata.
E ciò per la mancata prova di avere ricevuto un incarico
professionale che giustificasse la domanda, con l’indicazione
delle singole attività svolte per lo stesso incarico; tenendo
altresì presente il rapporto di amicizia che legava le parti.
Il giudice del merito ha esaminato puntualmente il materiale
probatorio, soprattutto testimoniale, e ne ha dato atto in
motivazione,

concludendo che “nessuno dei testi escussi ha

reso dichiarazioni che consentano di affermare, con la dovuta
sicurezza, che dopo la conclusione del procedimento di
separazione dal proprio coniuge (attività per la quale la
Gottardo ha regolarmente ricevuto il proprio compenso e che
non ha avuto ulteriori strascichi giudiziali) la Dalmasson le
abbia conferito altri incarichi”.
L’apprezzamento dei fatti e delle prove spetta al giudice del
merito.

4

motivazionali denunciati, in realtà contesta la valutazione

19971/2012

Alla Corte di legittimità non appartiene il potere di
riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello
di controllare, sotto il profilo logico-formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal

fonti del proprio convincimento ed, a tale scopo, valutare le
prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e
scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee
a dimostrare i fatti in discussione ( da ultimo Cass.
18.3.2011 n. 6288).
Ciò che, nella specie, il giudice del merito, ha fatto
fornendone puntuale motivazione.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato “.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna
delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Ritenuto in diritto.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed
in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non
avendo l’intimata svolto attività difensiva.

5

giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le

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P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così_ deciso in Roma, il giorno 10 aprile 2014, nella camera
di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte

suprema di cassazione.

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