Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10392 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. I, 01/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 01/06/2020), n.10392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6210/2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di

cassazione, difeso dall’avvocato Cognini Paolo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 04/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 da DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.A., cittadino del Senegal, ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 4 gennaio 2019, con cui il Tribunale di Ancona ha respinto la sua impugnazione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un “atto di costituzione”, finalizzato alla partecipazione eventuale all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso ha esclusivamente ad oggetto il diniego della protezione umanitaria.

Nel motivo, dopo aver spiegato la ragione per cui deve nella specie applicarsi la disciplina dettata in materia prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, il ricorrente sostiene che le valutazioni in ordine alla tutela umanitaria si estenderebbero anche alla sussistenza o meno nel Paese di origine del richiedente delle libertà democratiche e dell’effettiva possibilità di esercitarle. Si giunge poi, dopo ulteriori considerazioni di carattere generale sul tema, a trattare della condizione individuale del ricorrente, “soggetto affetto da epilessia, patologia fortemente aggravata a causa dei trattamenti e delle torture subite nel corso della sua prigionia in Libia”. Poi si torna a lamentare che il Tribunale non avrebbe effettuato “un’indagine conoscitiva circa la sussistenza del Paese di origine di libertà e garanzie democratiche”. Il ricorrente si sofferma quindi su considerazioni svolte dal giudice di merito sul tema della protezione sussidiaria. Poi si torna alla protezione umanitaria e si afferma che “il disagio psicologico della violenza subita dal richiedente durante il suo trattenimento coatto in Libia rientrano nel novero delle situazioni di vulnerabilità rilevanti”. Successivamente si lamenta l’errore commesso dal Tribunale, laddove aveva ritenuto che il diritto alla salute del ricorrente non fosse compromesso dal rigetto della sua domanda di protezione umanitaria, potendo egli ricorrere ad ulteriori forme di tutela previste.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Esso si fonda sulle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale, sul provvedimento adottato dalla Commissione e sul ricorso al Tribunale di Ancona, con cui egli aveva esposto le proprie ragioni a sostegno della domanda spiegata. Nessuno di tali atti è localizzato, sicchè il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475).

3. – Il ricorso è in ogni caso infondato per il suo contenuto.

La composita e confusa censura, difatti, si sofferma su una motivazione svolta dal giudice di merito ad abundantiam, quella concernente la possibilità di ricevere ulteriori forme giuridiche di tutela del diritto alla salute, ma tralascia la motivazione centrale, la quale attiene alla circostanza che il richiedente è risultato affetto da crisi epilettiche non ricorrenti e non gravi, tale da richiedere meri controlli e da non giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Quanto al transito in Libia, che avrebbe aggravato la situazione dell’epilessia, nel decreto impugnato non se ne parla affatto, sicchè per tale aspetto la censura è inammissibile perchè nuova, in collegamento con il difetto di autosufficienza di cui si è già detto.

4. – Vale comunque ulteriormente aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 13 novembre 2019, n. 29460 hanno difatti stabilito che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, sulla scia del principio secondo cui “non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari… considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza” (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072), giacchè “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo” (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304), il tutto in vista della verifica “se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo della dignità personale” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Sicchè il motivo è ulteriormente inammissibile: per un verso è errato l’assunto secondo cui la tutela umanitaria sarebbe da porre in correlazione con la sussistenza o meno nel Paese di origine del richiedente delle libertà democratiche e dell’effettiva possibilità di esercitarle; per altro verso non è neppur specificamente dedotto che crisi epilettiche non ricorrenti e non gravi, quali quelle in discorso, non possano essere curate in Senegal.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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