Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10391 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10391 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 15169-2010 proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (già
hiAll 9-R0
. egaleì
Ministero dei trasporti), in persona del [.-1:
„pppresentJ pro tempore, rappresentato difesa
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI,
2015

12;
– ricorrente –

994
contro

L

ANDREANO FRANCESCO NDRFNC78512D613A, CANACARI PAOLA
CNCPLA72T5OH501X, ANTENUCCI ANGELO NTNNGL47A11L025N,

Data pubblicazione: 20/05/2015

PAOLINI GIOVANNI PLNGNN58E29H501Q, CHINNI MASSIMO
CHNMSM62R28H501E, TRIMBOLI SALVATORE
TRMSVT59M07H501R, PALAZZO LUCIA PLZLCU68P67H501M,
PARACINI ANGELO PRCNGL69L24H501T, ELENCO SABRINA
LCNSRN68E62Z326X, GELANZE’ MARCO GLNMRC61SO4H501V,
tutti domiciliati in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 70,
presso lo studio degli avvocati PIERA CARTONI
MOSCATELLIt UGO NICOTERA, che li rappresentano e
difendono, giusta delega in atti;
– controricorrenti nonché contro

PIRAS LUCA, CROCE CINZIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 8674/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2010 R.G.N.
2750/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato VARONE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

g

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva respinto le
domande di Salvatore Trimboli, Sabrina Elenco, Lucia Palazzo, Angelo Antenucci, Francesco
Andreano, Giovanni Paolini, Marco Gelanzè, Luca Piras, Massimo Chinni, Paola Canacari,

nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di riconoscimento del diritto
all’indennità di amministrazione in misura pari a quella maggiore goduta dai lavoratori dell’ex
Motorizzazione Civile, confluiti come loro nel medesimo Ministero e di condanna di questo
alla corresponsione del miglior trattamento economico goduto dai suddetti lavoratori), con
sentenza 24 maggio 2010, dichiarava la nullità parziale degli artt. 33 CCNL 2000-01 e 22
CCNL 2002-03, il diritto dei lavoratori alla suddetta indennità nell’importo pari a quello
degli ex dipendenti della Motorizzazione Civile e condannava il Ministero a corrispondere ai
predetti la differenza tra quanto percepito in base a detto titolo e quanto riconosciuto dal 26
marzo 2001 al 31 dicembre 2006, oltre accessori di legge.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la violazione del principio di parità di
trattamento contrattuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, da omogeneizzare
tramite la contrattazione collettiva, a norma degli artt. 9 d.p.r. 177/01 e 45 dig. 29/1993, non
essendo più giustificabile la perdurante asirnmetria di trattamenti, per inidoneità del
meccanismo procedurale a realizzare il riallineamento neppure in via graduale, a fronte
dell’accertata ed incontestata insussistenza di differenze di mansioni: con la conseguente
parziale nullità delle norme collettive suindicate e la coerente condanna dell’amministrazione
al pagamento delle differenze dovute, in attivazione del meccanismo sostitutivo ai sensi
dell’art. 1419, secondo comma c.c., per la violazione di una disposizione contrattuale
collettiva di norma imperativa, quale il principio di parità di trattamento normativo ed
economico dei pubblici dipendenti, ai sensi dell’art. 45 (Lig. 165/2001.
Con atto notificato il 4 giugno 2010 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ricorre per
cassazione con due motivi, cui resistono con controricorso i predetti ad eccezione di Luca
Piras e Giorgia Croce, rimasti intimati.
,

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

i

Angelo Paracini e Giorgia Croce, tutti ex dipendenti del Ministero della Marina Mercantile,

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il Ministero ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
45 (1.1g. 165/2001 e 4 d.1g. 300/1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per la
ravvisata erronea applicazione del principio di parità di trattamento, gradualmente realizzata
con gli artt. 22 CCNL 2002-05 e 31 CCNL 2006-09 in attuazione del programma triennale

riferimento ai dipendenti dei soppressi Ministero della Marina Mercantile e Direzione
Generale dell’Aviazione Civile, avendo in linea generale il legislatore espressamente previsto
il mantenimento dei diversi trattamenti economici senza incrementi di spesa, demandandone
la progressiva omogeneizzazione alla contrattazione collettiva, in assenza pertanto di alcun
obbligo dell’Amministrazione di immediato allineamento verso l’alto delle retribuzioni;
neppure un tale obbligo derivando dal principio di parità di trattamento ai sensi dell’art. 45
dig. 165/2001, che vieta solo trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a
quelli previsti dal contratto collettivo, senza tuttavia costituire parametro di nullità di
eventuali differenziazioni operate in sede di contrattazione.
Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 dig.
165/2001, 1322, 1418, 1419 c.c., in combinato disposto con gli artt. 9, quinto comma d.p.r.
17712001, 45 (1.1g. cit., in relazione all’art. 360, primo comma, n_ 3 c.p.c., per insostituibilità
del giudice alle parti private nella contrattazione collettiva, ancorchè nulla per contrarietà a
norme imperative, con esclusione della possibilità di condanna dell’amministrazione al
pagamento di indennità superiore (nel caso di specie percepita dagli ex dipendenti della
Direzione Generale della Motorizzazione Civile).
In via preliminare, deve essere esclusa la dedotta improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art.
369, secondo comma, n. 4 c.p.c., per la mancata produzione in giudizio del CCNL in
questione, per l’inapplicabilità della suddetta disposizione ai CCNL per la disciplina dei
rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., tenuto conto della previsione della loro
violazione come motivo di ricorso per cassazione dalla normativa di contrattualizzaziorte di
tali rapporti già prima dell’estensione di una tale disciplina a quelli di diritto privato (per
effetto della novellazione dell’ari 360 c.p.c. dall’art. 2 dig. 40/2006) e per la loro
conoscibilità diretta dal giudice, in relazione alle garanzie procedimentali per la loro

stabilito dall’art. 8, terzo comma 1. 81/2001 (e i menzionati d.m. attuativi) in particolare

conclusione oltre che alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. 28 marzo 2012, n.
4962; Cass. s.u. 4 novembre 2009, n. 23329).

1

Nel merito, il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 9, quinto
comma d.p.r. 177/2001, 45 d.Ig. 165/2001 e 4 d.1g. 300/1999, per erronea applicazione del
principio di parità di trattamento, gradualmente realizzata con gli artt. 22 CCNL 2002-05 e 31

Deve, infatti, essere esclusa la natura discriminatoria della perdurante previsione del ceni
comparto Ministeri 12 giugno 2003, quadriennio normativo 2002-05, biennio economico
2002-03, di misure differenziate dell’indennità di amministrazione, a seconda delle
amministrazioni di provenienza, con riferimento al principio di pari trattamento ai sensi
dell’art. 45 (1.1g. 165/2001, che non esclude la possibilità che la contrattazione collettiva dia
rilievo anche alle pregresse vicende dei rapporti di lavoro.
Né una tale previsione contrattuale collettiva è illegittima per violazione dell’art. 9, quinto
comma d.p.r. 177/2001, che ha previsto l’avvio, da parte della stessa contrattazione,
dell’omogeneizzazione delle indennità corrisposte al menzionato personale confluito, avendo
il ceni accordato lo stesso aumento, in cifra, per i lavoratori provenienti dalle varie
amministrazioni e quindi ridotto, sia pure in misura modesta, le differenze in percentuale
(Cass. 22 dicembre 2014, n. 27253; Cass. 23 aprile 2014, n. 9207; 28 marzo 2012, n. 4962).
Dalle superiori argomentazioni, in accoglimento del mezzo scrutinato e con assorbimento del
secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2 dig. 165/2001, 1418, 1419 c.c.,
in combinato disposto con gli artt. 9, quinto comma d.p.r. 177/2001, 45 d.1g. cit.,per
insostituibilità del giudice alle parti private nella contrattazione collettiva), discende allora
coerente la cassazione della sentenza impugnata, con decisione nel merito, ai sensi dell’alt
384, secondo comma, ult. pt . c.p.c. (in assenza di ulteriori accertamenti in fatto, essendo la
questione di stretto diritto), con il rigetto delle domande proposte da Salvatore Trimboli,
Sabrina Elenco, Lucia Palazzo, Angelo Antenucci, Francesco Andreano, Giovanni Paolini,
Marco Gelanzè, Luca Piras, Massimo Chinni, Paola Canacari, Angelo Paracini e Giorgia
Croce nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’andamento della controversia e la formazione di un indirizzo giurisprudenziale di legittimità
s

consolidato in senso favorevole al Ministero dopo l’introduzione dei ricorsi giustifica la
compensazione delle spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità.

3

CCNL 2006-09, è fondato.

,

P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande
dei lavoratori nei confronti del Ministero; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2015

Il Presi ente

del giudizio di legittimità.

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