Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10391 del 19/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10391 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 3073-2014 proposto da:
OSAKWE VICTOR SKWBTR7OL31Z335M, elettivamente
dorniciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SILVIO FERRARA giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINIS’IERO DEI i ;INTERNO 80185690585, QUESTURA di
RO M A;
– intimati avverso il provvedimento n. R.G. 34/14 del GIUDICE DI PACE di
ROMA, depositato il 03/01/2014;

Data pubblicazione: 19/05/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA AGI ER_NO.
Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento
civile iscritto al R.G. 3073/2014

ricorrente, in data 30 gennaio 2014. con la seguente motivazione :
“ritenuto che sussistono i presupposti di cui agli arti. 13 e 14 del d.lgs n. 286
del 1998”
(parte prestampata del decreto);
“non sussistono i requisiti di cui all’art. 19 TU:” (parte in corsivo del decreto”
Considerato che il difensore di fiducia del ricorrente, secondo quanto
sinteticamente verbalizzato, aveva opposto alla convalida l’insussistenza di un
provvedimento espulsivo valido dal momento che si faceva esclusivo
rife rimento ad un’espulsione del 2010 seguente ad una del 2007 e che era stata
anche dedotta l’assenza dell’originale del decreto di espulsione del 2010;
Considerato altresì che avverso il provvedimento impugnalo ha proposto
ricorso per cassazione il cittadino straniero evidenziando la radicale carenza
di motivazione del decreto nonostante le precise ragioni di opposizione alla
convalida esposte all’udienza e sintetizzale nel verbale e precisando che la
motivazione è espressamente richiesta dall’art. 14 comma quarto.
Ritenuto che le censure prospettate sono manifestamente )(Ondate dal momento
che il provvedimento impugnato è privo di motivazione, soprattutto in ordine
alle ragioni di opposizione espresse anche a verbale e fondate non sul rispetto
delle regole procedirnentali (come sembra alludere il richiamo all art. 14) ma
all’insussistenza di un provvedimento presupposto valido ed efficace;
Ritenuto infine che ove siano condivisi i predetti rilievi il ricorso deve essere
accolto e il provvedimento annullato con decisione nel merito.”

Il collegio condivide senza rilievi la relazione, accoglie il ricorso e decide nel
merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., annullando il
provvedimento di convalida del trattenimento ed applicando il principio della

kic. 2014 n. 03073 sez. M1 – ud. 08-04-2016
-2-

“Rilevato che il giudice di pace di Roma ha convalidato il trattenimento del

soccombenza in ordine alle spese processuali del procedimento davanti al
giudice di pace e del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, annulla il provvedimento di convalida del

Condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali del giudizio di
merito da liquidarsi in E 700 per compensi e 100 per esborsi, nonché del
presente giudizio da liquidarsi in E 1200 per compensi e E 100 per esborsi oltre
accessori di legge da liquidarsi in favore dell’antistatario avv. Ferrara.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13 comma
1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso nella camera di consiglio del 08.04.2016.

trattenimento del cittadino straniero Osakwe Victor del 3 gennaio 2014.

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