Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10391 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10391 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 13802-2012 proposto da:
BUFACCHI VALENTINO BFCVNT63L03Z112A, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 15/A, presso lo
studio dell’avvocato GUARNASCHELLI SEBASTIANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato COPPO GIANLUCA, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CARIGE ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO
D’AQUINO 105, presso lo studio dell’avvocato MAGNONI FABIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato CHIARINELLI CESARE
(componente dello Studio Legale Chiarinelli Associazione
Professionale), giusta procura speciale a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 13/05/2014

- controricorrente nonché contro
CORRADI NADIA, DEL ZOPPO SIMONA, ALLIANZ RAS SPA
(già RAS Riunione Adriatica di Sicurtà SpA);

avverso la sentenza n. 986/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’8.3.2011, depositata il 19/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/04/2014 dal Presidente Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Fabio Magnoni (per delega
avv. Cesare Chiarinelli) che si riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 13802 sez. M3 – ud. 10-04-2014
-2-

– intimate –

13802/2012

Premesso in fatto.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” 1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza della Corte
d’Appello di

Roma del

19.4.2011

che ha dichiarato

mancato rispetto del termine di dieci giorni, previsto
dall’art. 435 c.p.c., comma 2, posto che l’appellante non
aveva proceduto alla notificazione dell’appello entro i dieci
dalla

comunicazione

del

provvedimento

di

fissazione

dell’udienza, ma solo successivamente.
Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione di norma di diritto e,

in particolare degli

artt. 154, 291 e 435 c.p.c., e 24 Cost.
Il motivo è manifestamente fondato sulla base del principio
consolidato, secondo cui “Nel rito del lavoro, il termine di
dieci giorni assegnato all’appellante per la notificazione
del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di
discussione (art. 435 c.p.c., comma 2) non è perentorio e,
pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre
che resti garantito all’appellato uno spatium deliberandi non
inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza di
discussione, perché egli possa apprestare le proprie difese
(art. 435 c.p.c., comma 3)” (Cass. ord. n. 15419 del 2011;
Cass. n. 21358 del 2010).

3

)r

improcedibile l’appello proposto da Valentino Bufacchi per il

13802/2012

Le decisioni richiamate hanno deciso fattispecie identiche,
sulla base della giurisprudenza costante, relativa al mancato
rispetto del termine per la notifica, concernente sia il
primo grado (art. 415 c.p.c., Cass. n. 26039 del 2005), sia

risultava rispettato il termine tra la data della notifica e
l’udienza di discussione.
In particolare, nella sentenza n. 21358 del 2010 si argomenta
diffusamente in ordine: a) alla regolazione legislativa (nel
senso della permanenza degli effetti della compiuta notifica
nel caso di rispetto del comma 3) delle conseguenze
dell’inosservanza del termine di cui al comma 2, con
conseguente superamento della esigenza della preventiva
richiesta di proroga; b) alla non ipotizzabilità della
violazione del principio della ragionevole durata del
processo (art. 111 cost.) rispetto alla disciplina
legislativa suddetta; c) alla non pertinenza della svolta
effettuata da Cass. s.u. n. 20604 del 2008 (successivamente
confermata), secondo cui “Nel rito del lavoro l’appello, pur
tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è
improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e
del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non
essendo consentito alla stregua di un’interpretazione
costituzionalmente orientata imposta dal principio della
cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111

4

l’appello (Cass. n. 352 del 1987), in ipotesi in cui

13802/2012

Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, ex art. 421 cod.
proc. civ., all’appellante un termine perentorio per
provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 cod.
proc. civ.”, relativa alla diversa ipotesi di inesistenza di

In conclusione, quindi, l’inosservanza del termine di dieci
giorni (entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435
secondo comma cod. proc. civ., deve notificare all’appellato
il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel
termine previsto per l’impugnazione, e il decreto di
fissazione dell’udienza di discussione ), per il suo
carattere non perentorio, non produce quindi alcuna
conseguenza pregiudizievole per la parte, per non incidere su
alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un
interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato il
termine che ai sensi del medesimo art. 435, commi terzo e
quarto, c.p.c. deve intercorrere tra il giorno della notifica
e quello dell’udienza di discussione (Cass. ord. 12.4.2011 n.
8411).
Ciò che nel caso in esame è avvenuto”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la
resistente Carige Assicurazioni spa è stata ascoltata in
camera di consiglio.

5

notificazione e non alla notificazione effettuata in ritardo.

13802/2012

Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed
in diritto esposti nella relazione.

e la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Roma in diversa
composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le
spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione
Così deciso in Roma, il giorno 10 aprile 2014, nella camera
di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte
suprema di cassazione.

Conclusivamente, il ricorso è accolto; la sentenza è cassata

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